La norma di cui all’art. 151 del Codice civile reca una disciplina in tema di separazione.
L’art. 151 c.c. dispone così:
"Art. 151. Separazione giudiziale.
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Spiegazione dell’art. 151 c.c.
Ai sensi dell’art. 151 c.c. viene prevista una disciplina in tema di separazione giudiziale.
La separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano grave pregiudizio alla prole.
Al secondo comma viene invece disposto che, se ricorrono le condizioni, il giudice dichiara con la separazione anche l’addebito.
La separazione giudiziale dopo la Riforma Cartabia
La procedura di separazione è stata profondamente innovata dalla Riforma Cartabia.
Con Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato infatti introdotto un Titolo IV bis nel Codice di procedura civile.
Il procedimento di separazione è attualmente disciplinato dalle norme di cui all’art. 473 bis c.p.c. e seguenti.
Il Tribunale competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, qualora siano coinvolti minori (art. 473-bis.11).
La domanda di separazione
La domanda si propone con ricorso che contiene, secondo quanto previsto dall’art. 473 bis. 12 c.p.c.:
- l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- i dati completi dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave;
- i dati completi del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- l'oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che allega.
In presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il piano genitoriale
Qualora siano presenti figli minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale.
Il piano genitoriale costituisce una delle più importanti novità della Riforma Cartabia.
Con il piano genitoriale, in presenza di conflittualità tra i coniugi, si ha la possibilità di giungere a un accordo preliminare circa le attività dei figli minori.
In esso devono essere indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Provvedimenti urgenti e intervento dei servizi sociali
Con la Riforma Cartabia è stato inoltre previsto che in ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, possono essere adottati i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e delle parti (art. 473-bis.15).
Quando viene disposto l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività che essi sono tenuti a effettuare e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati (art. 473-bis.27) .
Gravi inadempienze di uno dei genitori
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente (art. 473 bis.39 c.p.c.):
- ammonire il genitore inadempiente;
- individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro.
Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Ricorso cumulativo per chiedere separazione e divorzio
Un’importante innovazione è disposta con art. 473-bis.49 c.p.c., poiché è stabilito che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
In poche parole, può essere effettuata richiesta congiunta di separazione e divorzio con l’effetto di ridurre notevolmente le tempistiche per giungere al divorzio.
Tradimento e addebito della separazione
L’addebito della separazione viene pronunciato dal giudice nei confronti di uno dei coniugi quando questi, con la sua condotta, abbia causato la separazione.
Non è sufficiente una valutazione di massima: il giudice deve accertare se in concreto sussista effettivamente un nesso di causalità tra il comportamento del coniuge e la separazione.
Qualora, infatti, il comportamento del coniuge si inserisca nell’ambito di una relazione già pregiudicata da altri fattori, non può rilevare ai fini della pronuncia di addebito.
Questo principio è stato affermato più volte, ad esempio, in tema di tradimento.
E’ stato precisato, infatti, che l’addebito della separazione può scattare in ipotesi di infedeltà da parte di uno dei coniugi solo laddove l'infedeltà coniugale sia stata da sola la causa scatenante la separazione.
Nell’ipotesi in cui al tempo del tradimento fosse già in atto una crisi coniugale, infatti, il tradimento non può essere considerato dal giudice motivo di addebito.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 7 ha stabilito che il tradimento rappresenta violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà coniugale che costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso una valutazione globale del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. Qualora, in effetti, sia palese la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, l’addebito non potrà essere pronunciato.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 2 settembre 2022, n. 25966 ha inoltre precisato che ai fini dell'esclusione del nesso causale tra tradimento e impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.
Violenze e addebito della separazione
Quanto alla sussistenza di violenze nell’ambito della coppia che si separa, la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 22 ottobre 2021, n. 591 ha affermato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, la dichiarazione di addebito.
L’accertamento di violenze a danno di un coniuge esonera il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze.