Camminare a piedi scalzi a bordo piscina e cadere è un comportamento incauto e per questo non spetta alcun tipo di risarcimento.
La condotta imprudente del cliente interrompe il vicolo causale sussistente tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, non legittimando in alcun modo il camminare a piedi nudi su di una superficie scivolosa.
Sul punto è intervenuto la Corte di Cassazione.
Il fatto
Tizia ricorreva per la cassazione della sentenza emessa in secondo grado ed esponendo che aveva convenuto in giudizio la società Piscina SPA per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a una caduta a terra verificatasi mentre camminava lungo il bordo della piscina situata all’interno dello stabilimento termale della società in questione.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, così come confermato anche in secondo grado, poiché la caduta era stata cagionata dal fatto che la ricorrente stesse percorrendo a piedi scalzi il bordo della piscina.
La superficie, infatti, era prevedibilmente e normalmente scivolosa per cui la condotta della cliente era stata imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile allo stabilimento termale.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo e richiamando la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti e la necessità di bilanciare l’obbligo di cautela della vittima e la colposa pericolosità della cosa gestita e custodita dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 ha respinto il ricorso della donna, ritenendolo inammissibile e infondato.
Gli Ermellini, richiamando orientamenti consolidati in tema di responsabilità art. 2051 c.c. (Cass. 2482/2018, SS.UU n. 20943/2022), chiarendo la necessità di condurre una valutazione di merito che tenga presenta il necessario bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela tra il comportamento incauto della vittima e se il danno sia stato cagionato dall’omessa custodia del bene.
Quanto più la situazione di danno possa essere prevista e superata adottando, da parte del danneggiato, tutte quelle cautele normalmente prevedibili in ragione delle circostanze, tanto più è necessario considerare l’efficienza causale tra il comportamento imprudente della persona nell’aver cagionato il danno.
Tale comportamente deve infatti poter superare il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.
Le norme di sicurezza richiamate per le regolamentazioni amministrative, sono indici di una colpa imputabile al gestore (art. 2043 c.c.) e al custode (art. 2051 c.c.), non giustificano la condotta incauta che abbia di per sè portato alla commissione del danno in modo decisivo.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, la condotta imprudente della donna che abbia previsto e percepito la pericolosità della superficie scivolosa della piscina sulla quale camminava a piedi scalzi, esclude il nesso causale tra la cosa e l’evento nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali.