Tra le voci della retribuzione spettante ai lavoratori ci sono gli scatti di anzianità in busta paga. Essi sono degli aumenti periodici della retribuzione previsti in favore dei lavoratori.
Si tratta di un aumento della paga fissa percepita dal lavoratore legato all’anzianità di servizio nella stessa azienda.
Nella maggior parte dei contratti collettivi gli scatti di anzianità sono biennali o triennali e consistono nel riconoscimento di una cifra fissa che si aggiunge ogni due o tre anni.
Vediamo come funzionano gli scatti di anzianità.
Cosa sono gli scatti o aumenti periodici di anzianità
In alcuni contratti collettivi di lavoro applicati, vengono chiamati scatti di anzianità, in altri aumenti periodici di anzianità.
In entrambi i casi sono una voce fissa delle retribuzione che è stata istituita dalla contrattazione collettiva per adeguare la retribuzione percepita dai lavoratori al miglioramento del rendimento dei lavoratori stessi negli anni e in generale per compensare la maggiore qualificazione professionale del lavoratore per effetto dei tanti anni di esperienza maturati nel settore in generale e in quell’azienda in particolare.
Gli scatti di anzianità sono obbligatori?
Occorre chiarire se gli scatti di anzianità sono obbligatori, oppure ci sono categorie di lavoratori che non hanno diritto agli aumenti periodici di anzianità.
Va subito detto che gli scatti di anzianità spettano a tutti i lavoratori dipendenti, con qualsiasi contratto di lavoro (quindi indeterminato ma anche contratto a tempo determinato) che maturano il biennio utile o il periodo utile per la maturazione degli scatti di anzianità.
Gli aumenti periodici di anzianità sono stabiliti dai contratti collettivi di categoria. Nel contratto collettivo o CCNL infatti è possibile leggere quale è la periodicità con la quale vengono pagati gli scatti di anzianità, l’ammontare degli scatti stessi nonché il numero massimo fruibile.
Scatti di anzianità non riconosciuti: cosa fare
Gli aumenti periodici di anzianità essendo previsti dal contratto collettivo, sono un diritto del lavoratore.
Partendo da questo, il lavoratore che non si vede riconosciuti gli scatti di anzianità, deve segnalare l'assenza del riconoscimento degli scatti o l'eventuale non adeguamento degli scatti in busta paga (si pensi a chi ha maturato il secondo scatto ma non gli viene messo in busta paga), al datore di lavoro affinché possa riconoscere il pagamento degli aumenti periodici di anzianità.
Laddove il mancato pagamento o riconoscimento degli scatti di anzianità in busta paga è un comportamento voluto dal datore di lavoro, il lavoratore dovrà rivolgersi ad un sindacato o un Avvocato o un Consulente del lavoro per farsi riconoscere i propri diritti retributivi.
Maturazione scatti di anzianità ogni due o tre anni
A stabilire la maturazione degli scatti di anzianità sono i CCNL. Il periodo di maturazione di ciascuno scatto, che nella maggior parte dei casi è biennale ma in alcuni casi è triennale, va quindi ricercato nel contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro.
Lo stesso CCNL indicherà anche quanti scatti di anzianità spettano al termine di ogni biennio (o triennio) maturato.
Quindi, gli scatti di anzianità maturano ogni due o tre anni anni.
Gli scatti sono generalmente differenziati per categoria o livello di inquadramento in relazione sempre all’anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Per giurisprudenza consolidata, gli scatti di anzianità maturano dalla data di assunzione e non dal compimento di una determinata età per cui sono da ritenersi illegittime le clausole contrattuali con tale previsione, lo ha stabilito la Cassazione.
Quanti scatti di anzianità spettano?
Il numero massimo degli scatti di anzianità varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12 ed alcuni contratti collettivi stabiliscono anche una quota di retribuzione che non può essere superata dal valore degli scatti di anzianità.
L'unica cosa da fare per avere certezza del numero di scatti di anzianità maturabili è leggere cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Nuova assunzione: quanto si ha lo scatto di anzianità pagato in busta paga?
Vediamo quando decorre l’anzianità di servizio e quando decorre lo scatto di anzianità.
Per il diritto agli scatti di anzianità, l’anzianità di servizio decorre generalmente dalla data di assunzione del lavoratore, mentre ogni singolo scatto di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si completa la maturazione del periodo richiesto (quindi se gli scatti di anzianità maturano ogni due anni, si avrà diritto al pagamento degli scatti di anzianità nella busta paga del mese successivo alla maturazione dei due anni di anzianità).
Lo scatto di anzianità viene riconosciuto, quindi, nel primo mese successivo alla maturazione del periodo utile stabilito dal CCNL che generalmente è un biennio o un triennio.
Quindi il mese successivo al mese in cui il lavoratore compie il primo biennio o triennio dovrà essere riconosciuto l'aumento periodico, lo scatto di anzianità in busta paga. E così anche per il biennio o triennio successivo.
Quanto aumenta lo stipendio con gli scatti di anzianità?
Bisogna consultare il contratto collettivo, che generalmente indica un importo fisso di aumento della retribuzione a titolo di scatti di anzianità.
In genere, l'importo fisso è collegato al livello di inquadramento.
L'aumento della retribuzione a titolo di scatto di anzianità è lordo, ossia da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.
Come si vede lo scatto di anzianità e come controllalo
A partire dal mese successivo al biennio o triennio di maturazione dello scatto di anzianità, nella parte alta del cedolino paga, tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, quale minimo stipendiale, indennità di contingenza, eventuale EDR, superminimo ecc., deve essere indicata la voce a titolo di scatti di anzianità o aumenti periodici di anzianità.
Scatti di anzianità e apprendisti
Sono, inoltre, da computarsi nell’anzianità di servizio utile per la maturazione degli scatti di anzianità anche i periodi svolti con apprendistato e con contratto di formazione e lavoro, nonostante diversa disposizione della contrattazione collettiva.
In alcuni CCNL, troviamo applicazione degli scatti di anzianità anche agli apprendisti, come per i comparti dell’industria tessile e dell’abbigliamento.
Scatti di anzianità durante le assenze da lavoro
Per la maturazione degli scatti di anzianità sono sempre utili i periodi di effettiva prestazione, mentre da verificare in ogni contratto collettivo come funziona la maturazione degli scatti di anzianità in casi di periodi di assenza da lavoro, quali la malattia, infortunio, le ferie, i permessi, i periodi di aspettativa retribuita e non.
In generale va detto che sono considerati utili ai fini del calcolo del biennio per il riconoscimento degli scatti di anzianità tutti i periodi di assenza da lavoro che comportano una retribuzione a carico del datore di lavoro.
Maturano quindi gli scatti di anzianità in caso di assenza da lavoro per ferie, nonché in caso di assenza per altri riposi annuali.
Maturano gli scatti di anzianità anche in caso di malattia, infortunio e maternità, che sono sempre assenze da lavoro tutelate dalla legge in quando sospensioni dell’attività lavorativa per un evento intervenuto non dipendente dalla volontà del lavoratore.
Come si calcolano gli scatti di anzianità
Nella maggior parte dei contratti collettivi l’ammontare degli scatti di anzianità è indicato nell’articolo del CCNL stesso, quindi è una cifra fissa spettante ogni mese.
In alcuni contratti collettivi gli aumenti periodici di anzianità sono in percentuale di aumento spettante sul minimo stipendiale, in quel caso va applicata la percentuale per determinare l'importo mensile spettante.
Dove sono indicati gli scatti di anzianità in busta paga
Va detto che gli scatti di anzianità vengono indicati nella parte alta del cedolino, accanto alla paga base e l’indennità di contingenza. Ed in generale rientrano tra le voci della retribuzione fissa e continuativa.
Quindi gli scatti di anzianità concorrono a formare il totale spettante nel mese sul quale si calcola la retribuzione mensile, la retribuzione giornaliera (generalmente dividendo il totale per 26) e la retribuzione oraria (che è sempre calcolata dividendo la retribuzione mensile fissa e continuativa per il divisore indicato dal CCNL, come ad esempio il divisore 172 o 168).
Scatti di anzianità e lavoro straordinario o festivo
Pertanto gli scatti di anzianità incidono in maniera positiva sulla retribuzione giornaliera e oraria spettante.
Di conseguenza gli scatti di anzianità sono inclusi nel calcolo del lavoro straordinario, supplementare o festivo ed in generale sulla retribuzione spettante per le ferie, la malattia e gli altri permessi retribuiti.
Scatti di anzianità, tredicesima, quattordicesima e TFR
Gli scatti di anzianità sono inclusi, ovviamente, anche nel calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, nonché nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Gli scatti di anzianità sono lordi
Gli scatti di anzianità concorrono inoltre alla formazione della retribuzione imponibile previdenziale, sulla quale si calcolano i contributi previdenziali dovuti a carico del lavoratore e a carico dell’azienda. Gli scatti di anzianità come logica conseguenza incidono anche sulla retribuzione imponibile fiscale del lavoratore.
La tassazione degli scatti di anzianità. In questa ottica va detto che gli scatti di anzianità sono lordi, ossia sugli stessi i lavoratori versano non solo i contributi previdenziali a proprio carico ma anche l’imposta Irpef, quindi sull’ammontare degli scatti di anzianità, che tra l’altro sono inclusi nella retribuzione mensile spettante al lavoratore, viene pagata l’Irpef sulla base delle aliquote Irpef e degli scaglioni di reddito.
Scatti di anzianità, ferie e permessi ROL ex festività
Come detto in precedenza, il lavoratore assente per ferie o permessi o altre assenze dal lavoro giustificate e con diritto alla retribuzione, ha diritto alla maturazione degli scatti di anzianità per il periodo di assenza da lavoro, quindi ha diritto al pagamento degli scatti di anzianità anche durante i periodi di assenza per ferie o permessi retribuiti.
Scatti di anzianità ridotto in caso di part-time
Nel contratto di lavoro a tempo parziale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alle ore di lavoro effettuate nella settimana.
Ad esempio se un lavoratore ha un part-time al 50%, quindi lavora per 20 ore settimanali su 40 ore previste dal CCNL, egli avrà diritto alla retribuzione fissa e continuativa (quindi paga base + contingenza + scatti di anzianità, ecc. in misura piena) parametrata alla percentuale di part-time svolto.
In ottica degli scatti di anzianità, il lavoratore part-time troverà nelle busta paga indicata la paga base, la contingenza e gli scatti di anzianità nella parte alta del cedolino, in misura piena come per gli altri lavoratori full time, ma poi nell’effettivo corpo centrale del cedolino vedrà retribuite le giornate di lavoro o le ore di lavoro effettuate sulla base di una paga giornaliera o paga oraria parametrata alla percentuale di part-time svolto, che nel caso in esempio è del 50%.
La logica conseguenza è che percepirà, di fatto, un ammontare degli scatti di anzianità dimezzato o ridotto al 50%.
Scatti anzianità nel contratto a tempo determinato
Come già detto, gli scatti di anzianità spettano alla maturazione dell’anzianità di servizio (generalmente due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro).
Quindi un lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto agli scatti di anzianità se supera i due anni di lavoro.
Quindi il periodo o i periodi di contratti a termine sono computati ai fini dell’anzianità di servizio e, quindi, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Scatti di anzianità e apprendistato
Per quanto riguarda la maturazione degli scatti di anzianità durante l’apprendistato, professionalizzante e non, va chiarito che anche per gli apprendisti c’è il diritto agli scatti di anzianità.
Sono sempre i contratti collettivi, quindi il CCNL, che stabiliscono sia la durata dell’apprendistato che dopo quanti mesi di anzianità di servizio il lavoratore matura gli scatti di anzianità. Va sottolineato che una sentenza della Cassazione del 1981 ha stabilito che sono nulle quelle clausole che dispongono il diritto allo scatto di anzianità solo dopo il compimento di una certa età anagrafica.
In ogni caso, a meno che nel CCNL non via qualche particolarità, ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista spettano gli scatti di anzianità in quanto anche per loro l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.
Al momento dell’attribuzione della qualifica, al termine dell’apprendistato, il lavoratore ex apprendista mantiene gli aumenti per scatti di anzianità già maturati, che vengono integrati fino a raggiungere l’importo spettante in relazione alla qualifica acquisita. In generale si consiglia però di controllare quanto previsto dal CCNL, in quanto alcuni CCNL prevedono che per i lavoratori apprendisti, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorrerà dal momento del passaggio in qualifica.
Scatti di anzianità e superminimo assorbibile
Il superminimo assorbile è una retribuzione contrattuale aggiuntiva decisa dalle parti in aggiunta alla retribuzione base o paga base, l’indennità di contingenza e gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione.
Va considerata a parte la maturazione degli scatti di anzianità, nel senso che nessuno dei due elementi assorbe l’altro.
Scatti di anzianità e passaggio di livello
In questo caso è bene controllare quanto previsto dal CCNL. In generale, in caso di passaggio di qualifica ad un livello superiore, la giurisprudenza prevede espressamente che lo scatto di anzianità venga assorbito dal nuovo aumento, salvo diversa pattuizione espressa tra le parti (quindi nel contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore).
Ci sono alcuni contratti collettivi che prevedono l’azzeramento degli scatti di anzianità e di conseguenza l’azzeramento nell’aumento connesso al passaggio alla qualifica e alle mansioni superiori. La conseguenza dell’azzeramento degli scatti di anzianità in caso di passaggio di qualifica potrebbe portare alla conseguenza che al lavoratore, pur se è passato ad un livello superiore, spetti una retribuzione fissa e continuativa (ossia la paga base più gli scatti assorbiti) inferiore a quanto percepiva in precedenza al livello inferiore ma compreso gli scatti di anzianità.
E’ chiaro che il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi diversamente, magari prevedendo il mantenimento degli scatti di anzianità attraverso l’erogazione di un superminimo assorbibile in busta paga.
Va ricordato che è previsto un principio di irriducibilità della retribuzione nell’art. 2103 del codice civile quindi è bene che il datore di lavoro riconosca al lavoratore passato alla qualifica superiore una retribuzione complessivamente non inferiore a quella già maturata nel livello precedente, compreso gli scatti di anzianità. Va ricordato che secondo il principio espresso dal codice civile, il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, senza che la retribuzione gli venga diminuita. E che comunque il datore di lavoro dunque, nel corso del rapporto lavorativo, non può modificare unilateralmente la retribuzione inizialmente pattuita tra le parti.
Alcuni contratti collettivi invece prevedono che in caso di passaggio al livello superiore il lavoratore mantenga gli scatti maturati fino al momento del passaggio di qualifica. In questo caso al lavoratore spetta la maggiore paga base e contingenza dovuta al livello superiore e spettano altresì gli scatti di anzianità.
In caso di mancata regolamentazione nel contratto collettivo degli scatti di anzianità in caso di passaggio di livello, va detto che alcune sentenze stabiliscono che se non c’è previsione nel CCNL, in caso di passaggio al livello retributivo o alla categoria contrattuale superiore, gli scatti di anzianità maturati vengono riassorbiti.
Quindi in caso di progressione del lavoratore ad una categoria o ad un livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, né rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che ciò non sia stato previsto in modo espresso dalle parti, non essendo sufficiente in proposito il silenzio tenuto dalla contrattazione collettiva.