Gli scatti di anzianità degli impiegati del settore delle cooperative edili sono disciplinati dall'art. 83 del CCNL Edilizia Cooperative, firmato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl.
Il contratto collettivo all'articolo 83 denominato "Aumenti periodici di anzianità" prevede che "l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun Livello:
Livello di inquadramento | Importo mensile spettante |
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Impiegato 8° livello | 16,53 euro |
Impiegato 7° livello | 13,94 euro |
Impiegato 6° livello | 12,85 euro |
Impiegato 5° livello | 10,46 euro |
Impiegato 4° livello | 9,62 euro |
Impiegato 3° livello | 8,99 euro |
Impiegato 2° livello | 8,22 euro |
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Quindi se un impiegato è stato assunto ad esempio il 1 gennaio 2024, maturerà il primo scatto a partire da febbraio 2026.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà mantenuto in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo comma.
Per i lavoratori che erano in forza negli anni passati c'è questa normativa "Per gli impiegati in forza al 31 luglio 1979 resta in vigore il numero di 16 scatti biennali di anzianità previsto dal C.C.N.L. 15 aprile l976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1° gennaio 1980, negli importi di cui al primo comma. Comunque il numero di scatti di anzianità maturabili non potrà essere superiore a 16, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del suddetto articolo. Gli scatti già maturati alla del data 31 dicembre 1979 sono stati mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere dal 1° gennaio 1980 di Euro 2,58".