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25 Luglio 2024
15:00

Scatti di anzianità CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: triennali e in cifra fissa

Gli scatti di anzianità nel CCNL Distribuzione Moderna organizzata sono scatti triennali spettanti ai lavoratori per ogni triennio di lavoro presso la stessa azienda, a partire dalla data di assunzione. Vanno da 19,47 a 25,46 euro al mese. Vediamo nel dettaglio.

Scatti di anzianità CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: triennali e in cifra fissa
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Scatti di anzianita CCNL Distribuzione Moderna Organizzata

Gli scatti di anzianità nel CCNL Distribuzione Moderna organizzata sono scatti triennali spettanti ai lavoratori per ogni triennio di lavoro presso la stessa azienda, a partire dalla data di assunzione.

Secondo il comma 2 dell'art. 188 del contratto collettivo della Distribuzione Moderna organizzata "Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure econ le seguenti decorrenze:

Livello Importo mensile scatti di anzianità
Quadri 25,46 euro
Livello 1 28,84 euro
Livello 2 22,83 euro
Livello 3 21,95 euro
Livello 4 20,66 euro
Livello 5 20,30 euro
Livello 6 19,73 euro
Livello 7 19,47 euro

Il lavoratore matura gli scatti di anzianità dopo i primi 36 mesi di rapporto di lavoro in azienda e nei successivi tre anni di rapporto, fino ad un massimo di 10 scatti triennali, quindi 30 anni di lavoro presso la stessa azienda.

Scatti di anzianità triennali

E' il comma 1 dell'art. 188 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro – Capo XII -Scatti di anzianità del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, contratto collettivo firmato da Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, che disciplina il numero di scatti di anzianità spettanti, il periodo che deve intercorrere tra uno scatto ed un altro e quando si maturano.

Il comma 1 dell'articolo 188 – Scatti di anzianità prevede che "Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali".

Quindi i lavoratori maturano uno scatto di anzianità, nella misura fissa sopra in tabella, per ogni triennio di anzianità per un massimo di 10 trienni, ossia 30 anni di rapporto di lavoro.

Il CCNL precisa che vale sia l'anzianità di servizio presso la stessa azienda che presso un gruppo aziendale. E chiarisce anche cosa si intende per gruppo aziendale, ossia "il complesso commerciale facente capo alla stessa società". Questo vuol dire che non si parla di complesso societario, ma di complesso commerciale.

Decorrenza scatti dalla data di assunzione

Il contratto collettivo disciplina gli scatti di anzianità da molti anni. Prima del 1987 c'era un criterio di maturazione degli scatti di anzianità diverso.

In ogni caso l'art. 188 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre:

  1. dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L.28.3.1987;
  2. dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 28.3.1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
  3. dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del C.C.N.L.28.3.1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età".

Per molti lavoratori, ossia quelli assunti dal 1 aprile 1987 in poi, la maturazione degli scatti è triennale, a partire dalla data di assunzione e indipendentemente dall'età del lavoratore (non contano più i 21 anni).

Il comma 4 dell'art. 188 stabilisce che "L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità".

Quindi ad esempio il primo scatto verrà erogato in busta paga dal 37 esimo mese dalla data di assunzione.

Scatti di anzianità non assorbibili

Il comma 5 dell'art. 188 del CCNL della Distribuzione Moderna organizzata prevede che "Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare".

Questo vuol dire che nessun superminimo, anche assorbibile, potrà assorbire gli scatti di anzianità, che spettano al lavoratore in ogni caso.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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