Gli scatti di anzianità nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori vanno da 7,23 a 9,30 euro in base al livello di inquadramento.
L'articolo 36 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stipulato da Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil disciplina gli aumenti periodici di anzianità.
Il contratto collettivo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera, toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.
L'articolo 36 del contratto applicato dai datori di lavoro sopra elencati prevede che "Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti – rapporto a mese – è il seguente:
1° livello = 9,30 Euro
2° livello = 8,26 Euro
3° livello = 7,75 Euro
4° livello = 7,23 Euro".
Alla luce di quanto previsto dal contratto collettivo, ecco la tabella con tutti gli scatti di anzianità nei primi 10 anni di rapporto di lavoro:
Livello | Primo scatto dopo 2 anni | Secondo scatto dopo 4 anni | Terzo scatto dopo 6 anni | Quarto scatto dopo 8 anni | Quinto scatto dopo 10 anni |
---|---|---|---|---|---|
Livello 1 | 9.30 € | 18.60 € | 27.90 € | 37.20 € | 46.50 € |
Livello 2 | 8.26 € | 16.52 € | 24.78 € | 33.04 € | 41.30 € |
Livello 3 | 7.75 € | 15.50 € | 23.25 € | 31.00 € | 38.75 € |
Livello 4 | 7.23 € | 14.46 € | 21.69 € | 28.92 € | 36.15 € |
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Quindi dal mese successivo a quello in cui date alla mano il contratto tra le parti giunge a 2 anni, 4 anni, 6 anni, ecc.
Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente C.C.N.L., seguono iter professionali predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale.