Gli scatti di anzianità dei bancari e nel CCNL Credito vanno da 29,07 euro mensili per l'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale), ai 41,55 euro mensili per i lavoratori della 3° Area e per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello, fino ai 95,31 euro mensili per i Quadri Direttivi di terzo e quarto livello.
Gli importi sono aggiornati al rinnovo del CCNL Credito del 23 novembre 2023.
A stabilire gli importi degli scatti triennali (quadriennali nel primo scatto) è il contratto collettivo dei bancari e un allegato al contratto, per quanto riguarda gli importi spettanti.
Vediamo come funzionano gli scatti di anzianità dei Quadri Direttivi e delle Aree professionali del CCNL Credito.
Scatti di anzianità Quadri direttivi
L'articolo 90 del CCNL Credito, che riguarda la Parte Speciale – Quadri Direttivi – Capitolo XII – Quadri Direttivi, tratta gli scatti di anzianità dei Quadri direttivi, ossia dei lavoratori inquadrati nei livelli: Quadro direttivo 4° livello, Quadro direttivo 3° livello, Quadro direttivo 2° livello, Quadro direttivo 1° livello.
Secondo il contratto collettivo dei bancari, nel caso de Quadri direttivi "gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al livello 3 o 4 retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura".
Tabella importi scatti di anzianità Quadri Direttivi
Ecco la tabella con gli scatti di anzianità per i Quadri direttivi:
Livello: | Scatti di anzianità (importo mensile) |
---|---|
Quadro direttivo 4° livello | 95,31 euro |
Quadro direttivo 3° livello | 95,31 euro |
Quadro direttivo 2° livello | 41,55 euro |
Quadro direttivo 1° livello | 41,55 euro |
Il contratto collettivo stabilisce al comma 2 dell'articolo 90 che "Per il personale destinatario dei C.C.N.L. 19.12.1994 e del C.C.N.L. 22.6.1995 (per Acri16.6.1995), in servizio rispettivamente al 19.12.1994 e 1.7.1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito.
Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° e dal 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8;
per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina".
Passaggio al 3° livello e assegno ex intesa 8.12.2007
Il comma 3 dell'art. 90 stabilisce che "Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente al 31.12.2007, emerga che l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000, l'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 8.12.2007”. L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo".
Il comma 4 stabilisce che "Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità".
Il comma 5 che "Nel periodo 1.1.2013 – 31.7.2014 non matura l'anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare".
Vi è inoltre una "Norma transitoria" che stabilisce che "Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino al 31.12.2007, resta in vigore la previsione relativa all'assegno ex Intesa 11.7.1999”, di cui all'art. 76,comma 3, del C.C.N.L. 12.2.2005".
Scatti di anzianità lavoratori Area professionale e Area unificata
L'articolo 99 del CCNL Credito tratta gli scatti di anzianità per le Aree professionali. Si tratta dei seguenti livelli di inquadramento: 3a Area professionale – 4° livello, 3a Area professionale – 3° livello, 3a Area professionale – 2° livello, 3a Area professionale – 1° livello e l'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale).
Tabella importi scatti di anzianità Aree professionali
Ecco la tabella con gli scatti di anzianità per le Aree professionali:
Livello: | Scatti di anzianità (importo mensile) |
---|---|
3a Area professionale – 4° livello | 41,55 euro |
3a Area professionale – 3° livello | 41,55 euro |
3a Area professionale – 2° livello | 41,55 euro |
3a Area professionale – 1° livello | 41,55 euro |
Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale) | 29,07 euro |
Cosa stabilisce il CCNL sugli scatti di anzianità delle Aree professionali
L'articolo 99 stabilisce che "A far tempo dall’1.11.1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
2. Per il personale in servizio al 19.12.1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8″.
3. Nel periodo 1.1.2013 – 31.7.2014 non matura l'anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare".