Il lavoratore ogni anno ha diritto ad assentarsi per dei giorni festivi retribuiti stabiliti dalla legge (25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa dei lavoratori, 2 giugno Festa della Repubblica, Capodanno, Epifania, Pasqua, Natale, Santo Stefano, ecc.). Si tratta delle festività nazionali e infrasettimanali. I contratti collettivi prevedono un ulteriore festività che può godere il lavoratore dipendente: il giorno della festa del Santo Patrono. Vediamo come funziona tale ulteriore festività del Santo Patrono in busta paga.
La prima cosa da chiarire è che la ricorrenza del Santo Patrono è una festività locale che viene riconosciuta nel Comune ove è situata l’unità produttiva presso al quale si lavora, presso la quale il datore di lavoro ha assegnato il lavoratore.
Festività Santo Patrono: quale tra sede legale e sede operativa?
In altre parole, alla domanda "quale è la festività del Santo Patrono, la sede legale o la sede operativa?
Se le sedi sono in un luogo diverso con un Santo Patrono diverso, il dubbio del lavoratore è legittimo, quello appunto di sapere in quale giorno cade la festività per il Santo Patrono.
La risposta è che se la propria azienda ha più sedi, conta la sede operativa di lavoro abituale, ossia l’unità produttiva presso la quale si lavora e non le altre sedi, compreso la sede legale.
Santo Patrono è una festività retribuita
Il Santo Patrono è un giorno festivo. Il Santo patrono è quindi una giornata festiva a tutti gli effetti, prevista a livello di normativa dai contratti collettivi di lavoro, che la equiparano alle festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge italiana.
Essa spetta sia a dipendenti pubblici che privati.
Pertanto per verificare i propri diritti per il giorno del Santo Patrono bisogna consultare il proprio CCNL. Vediamo ora in via generale quali sono i diritti, soprattutto in termini di stipendio in busta paga.
Santo Patrono in busta paga: ecco la retribuzione
Se il lavoratore gode della festività, quindi si assenta regolarmente da lavoro nel giorno del Santo Patrono, avrà diritto alla retribuzione spettante per le festività secondo il CCNL. La retribuzione per il giorno di festività non lavorato, e quindi goduto come riposo, è calcolata in maniera differente tra i lavoratori retribuiti in maniera fissa e quelli retribuiti invece ad ore in busta paga.
Ai lavoratori retribuiti in maniera fissa (impiegati), spetta la normale retribuzione. Di fatto la retribuzione mensile (il lordo in busta paga, per intenderci) rimane inalterata, in quanto calcolata su tutte le giornate lavorative del mese, e la festività retribuita come un giorno lavorato, quindi non riduce il numero di giorni retribuiti. Si potrebbe pensare che così non si riceve nulla come retribuzione per il giorno del Santo Patrono? Effettivamente non è così: Agli impiegati spettano 26 o 30 giornate retribuite, di cui una giornata come Santo Patrono, anche se non è stata lavorata ma goduta come festività.
La retribuzione che viene erogata per il giorno del Santo Patrono, sempre agli impiegati e ai lavoratori retribuiti in maniera fissa, è la retribuzione globale di fatto, vale a dire tutti gli elementi retributivi percepiti con continuità nel tempo. Quali sono? Sono generalmente indicati nella parte alta del cedolino paga e sono la paga base o stipendio base, l’indennità di contingenza, gli eventuali elementi come EDR, superminimo assorbile, scatti di anzianità, ecc.
Ai lavoratori che sono retribuiti ad ore (operai), spetta per la giornata di festività la retribuzione normale giornaliera (globale di fatto), compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro. In sostanza spetta la giornata pagata, per il numero di ore normalmente lavorate e indicate nel contratto di lavoro e pari ad un 1/6 della paga settimanale. Es. Se si tratta di un operaio che lavora full-time (tempo pieno) a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi a settimana (es. dal lunedì al venerdì) avrà diritto a 8 ore pagate come festività del Santo Patrono.
Santo Patrono coincidente con sabato o domenica: cosa spetta al lavoratore
In questo caso si applica la retribuzione spettante quando la festività cade di domenica: i lavoratori retribuiti in maniera fissa (cioè a giorni, come gli impiegati) hanno diritto, se il CCNL lo prevede, ad una quota aggiuntiva di retribuzione (vale a dire ad una giornata pagata in più, 1/26 della retribuzione mensile). Questa criterio di calcolo della retribuzione per le festività nazionali è stabilito dalla legge.
Quando la festività del Santo Patrono coincide con il sabato non spetta al lavoratore retribuiti in maniera fissa alcuna quota aggiuntiva (una giornata pagata in più), salvo diversa ed espressa previsione contrattuale. Questo vale anche per le aziende che effettuano la settimana corta, vale a dire con un orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì e che quindi hanno il sabato non lavorativo.
Festività Santo Patrono e assenza da lavoro (malattia, ferie, maternità, permessi)
Quando la festività nazionale ed infrasettimanale, ma anche il giorno del Santo Patrono, capita durante un periodo di assenza da lavoro (ferie, permessi, malattia, maternità ecc.), il lavoratore ha diritto lo stesso a fruire della festività e quindi del trattamento previsto per la festività, esattamente come tutti gli altri lavoratori.
Lavoro festivo durante il Santo Patrono: quando spetta in busta paga
Altra domanda dei lavoratori è "Quando è festa patronale si lavora?"
Finora abbiamo parlato dei casi in cui il lavoratore gode del giorno festivo quindi non lavora durante il giorno del Santo Patrono. Esiste però la possibilità che egli sia chiamato a lavorare da parte del datore di lavoro. Si parla in questo caso di lavoro festivo.
Se il lavoratore effettua una giornata di lavoro durante il giorno di festività e che quindi presta lavoro festivo, ha diritto ad una retribuzione maggiorata per il lavoro prestato. Si tratta della retribuzione per la festività lavorata prevista dal contratto collettivo.
La maggiorazione spesso consiste una percentuale che aumenta la retribuzione giornaliera o oraria spettante (es. nel CCNL Commercio è del 20%).
Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa (es. impiegati), il lavoro festivo viene retribuito con una quota giornaliera di retribuzione (un giorno di lavoro pagato) con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Mentre per i lavoratori retribuiti ad ore di lavoro effettuate (es. operai), vengono corrisposte le quote di retribuzione oraria con la maggiorazione per il lavoro festivo (cioè le ore lavorate pagate con la percentuale di maggiorazione).
Santo Patrono, festività non goduta e sanzioni per il datore di lavoro
Chiariamo infine quali sono le sanzioni per i datori di lavoro che non pagano al lavoratore il trattamento economico previsto per la festività del Santo Patrono.
In caso di mancata corresponsione del trattamento per le festività ed in caso di mancata erogazione della maggiorazione per le prestazioni di lavoro festivo effettuate dai lavoratori, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da € 700 a € 4.645.