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3 Settembre 2024
13:00

Riunione di condominio convocata con avviso nella posta, le delibere sono annullabili: ecco perché

No, l’assemblea dei condomini non può essere adunata lasciando nelle cassette delle lettere un avviso di convocazione.

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Riunione di condominio convocata con avviso nella posta, le delibere sono annullabili: ecco perché
Dottoressa in Giurisprudenza
Riunione di condominio convocata con avviso nella posta, le delibere sono annullabili: ecco perchè

L’amministratore di condominio non può avvisare l'adunanza dell’assemblea semplicemente immettendo l’avviso nella buca delle lettere, poiché si tratta di un comportamento illegittimo che rischia di rendere invalida l’adunanza.

Allo stesso modo, le delibere adottate in quella sede sono annullabili.

Sul punto è recentemente intervenuto il Tribunale di Monza, sezione 2, sentenza 12 giugno 2024, n. 1734.

L'assemblea condominiale può essere convocata con avviso nella cassetta postale?

No, l’assemblea dei condomini non può essere adunata lasciando nelle cassette delle lettere un avviso di convocazione.

Immettere l’avviso di adunanza condominiale all’interno delle cassette postali viola la legge, così come disposto la riforma del 2012 e che fissa le modalità di comunicazione esclusivamente a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.

A tal proposito, occorre precisare che ​​l’immissione nella cassetta postale non ha lo stesso valore della consegna a mano.

Nel caso in cui ciò avvenga, il condomino ha il diritto di impugnare innanzi al tribunale le delibere adottate per ottenerne l’annullamento.

La prova dell'avviso di convocazione

La Legge 220/2012 ha introdotto importanti novità in tema condominiale, tra cui la necessità di dare prova dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e sostituendo il principio della libertà delle forme.

Prima della riforma, infatti, la prova poteva essere desunta in qualunque modo purchè avesse portato all’attenzione del condomino l’adunanza.

Grazie alla riforma del 2012, tuttavia, è stato rielaborato articolo 66, comma 3, precisando i mezzi che inderogabilmente devono essere utilizzati per comunicare:

  • posta raccomandata;
  • posta certificata;
  • fax;
  • consegna a mano.

L’amministratore deve prediligere esclusivamente quelle modalità in grado di assicurare l’effettiva conoscibilità dell’adunanza assembleare. Queste modalità non possono essere in alcun modo sostituite, nemmeno se con il consenso delle parti.

Cosa succede alle delibere adottate?

Le assemblee condominiali convocate immettendo semplicemente nella cassetta postale l’avviso sono invalide, poichè l'immissione non ha valore di consegna a mano e non è possibile egualmente presumersi la tempestiva conoscenza del condomino.

Le eventuali delibere adottate nel corso di quel tipo di assemblea, allo stesso modo, sono annullabili.

Il condomino ha quindi la facoltà di impugnare le delibere e ottenerne la dichiarazione di annullabilità, sussistendo un difetto di forma della convocazione assembleare.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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