Le buche stradali sono causa di incidenti e danni e in caso di sinistro si può ottenere il risarcimento del danno.
Per ottenere il risarcimento del danno, tuttavia, è necessario che ricorrano alcune condizioni, che sono state più volte chiarite in giurisprudenza.
E’ stato infatti stabilito, che è possibile essere risarciti solo nell’ipotesi in cui si tratti di danno causato da “insidia stradale” ovvero nell’ipotesi in cui la buca o, in generale, il dissesto presente sulla strada, dovuto a cattiva o assente manutenzione della stessa, non sia visibile ed evitabile.
La valutazione deve essere effettuata, dunque, caso per caso.
Vediamo, nello specifico, come si può ottenere il risarcimento del danno per buca stradale, chi paga e che tipo di lettera si può inviare all’amministrazione interessata.
Come farsi risarcire il danno dovuto a una buca?
Per ottenere un risarcimento in seguito a un danno causato da una buca stradale, il conducente è tenuto a provare l’accaduto.
Siccome non è sempre scontato riuscire a ottenere un congruo risarcimento del danno, è opportuno rivolgersi a un avvocato.
In ogni caso, di seguito verranno forniti alcuni utili consigli sul comportamento da attuare dopo il verificarsi del sinistro.
Dopo l’incidente, infatti, è opportuno, in primo luogo, contattare le forze dell’ordine (polizia, carabinieri, agenti di polizia locale ecc…) che, una volta giunte sul luogo, potranno redigere verbale di quanto accaduto.
In secondo luogo, è bene fotografare il luogo del sinistro e i danni che, ad esempio, ha subito la propria auto.
Se si sono subite lesioni, è necessario recarsi al pronto soccorso per permettere ai sanitari di accertare l’entità delle lesioni subite e stabilire, eventualmente, il nesso tra le stesse e l’incidente occorso.
Va poi contattata la propria compagnia assicurativa per segnalare il sinistro.
Infine, è necessario ricorrere all’assistenza del meccanico per ottenere la riparazione dell’auto e conservare foto e ricevute di pagamento relative alle riparazioni effettuate in conseguenza dell’incidente.
Per ottenere il risarcimento del danno, va inviata una raccomandata con la relativa richiesta all’ufficio competente dell'amministrazione interessata e va allegata la documentazione di cui si è in possesso: foto, fatture relative alle spese sostenute, certificati medici ecc…
E’ utile visitare il sito dell’amministrazione considerata (ad esempio, è utile consultare il sito del Comune) ove di solito è possibile trovare la spiegazione della procedura da seguire nel caso in cui si voglia effettuare una richiesta per risarcimento danni.
Chi deve pagare il risarcimento
E’ tenuto a pagare il risarcimento l’ente gestore della strada che è tenuto a esercitare una corretta manutenzione della stessa.
Solitamente, per sinistri che si verificano in città, si tratta del Comune.
A quanto potrebbe ammontare il risarcimento
L’ammontare del risarcimento non è predeterminabile, poiché dipende da una numerosa serie di fattori come, ad esempio, dall’entità effettiva della lesione subita dalla vittima dell’incidente oppure dall’entità del danno causato all’autovettura.
Bisogna inoltre valutare se il conducente con il suo comportamento imprudente abbia eventualmente concorso a causare il danno.
In questo ultimo caso, infatti, il risarcimento del danno potrà essere escluso o riconosciuto in maniera minore.
Come chiedere il risarcimento danni per buche
Il risarcimento danni per buche può essere chiesto all’ente gestore della strada tramite una lettera inviata con raccomandata entro cinque anni dal sinistro.
Nella raccomandata vanno indicate le proprie generalità, la dinamica dell'incidente e le sue conseguenze, la data, l’ora, il luogo e vanno allegati i documenti di cui si è in possesso.
Come denunciare il Comune per il danno dovuto a una buca: la lettera di risarcimento
Per ottenere il risarcimento del danno per buca stradale, può essere inviata una lettera con la relativa richiesta al Comune interessato.
Quando il danno non è risarcibile
Il danno da buca stradale non è risarcibile quando sia riconducibile, ad esempio, a un’imprudenza commessa dallo stesso danneggiato.
Se il conducente, ad esempio, guidava a velocità elevata, il danno non è riconducibile alla buca ma alla sua condotta non conforme alle regole di prudenza.
Allo stesso modo, se si trattava di buca ben visibile e le condizioni atmosferiche erano favorevoli, il risarcimento potrebbe essere negato.
La Corte di cassazione ha chiarito più volte che la responsabilità dell’ente va esclusa solo in ipotesi di caso fortuito.
La Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4476 ha infatti stabilito che: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Nella specie, in base al principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un supermercato per i danni patiti da una cliente scivolata sul pavimento insaponato, avendo il giudice di merito affermato che il mancato avvistamento della chiazza di detersivo, da parte della cliente, aveva costituito elemento idoneo a interrompere il nesso di casualità senza tener conto che è massima di comune esperienza che chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti)”.
Va inoltre verificata in concreto la possibilità di esercitare un effettivo controllo da parte dell’ente sul manto stradale.
Come ha stabilito la Corte di cassazione, sez. III, con sentenza del 26 settembre 2006, n. 20823: “La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva fatto discendere l'inapplicabilità dell'art. 2051 cod. civ. automaticamente dalla notevole estensione della rete viaria di Anzio, ponendo al riguardo ulteriormente in rilievo che localizzazione della strada all'interno della pavimentazione del centro abitato – art. 41 quinquies legge n. 1150 del 1942, e succ. modif. – è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del Comune)”.