Una recente pronuncia emessa dalla Corte d’Appello di Napoli ha statuito in tema di risarcimento danni condominiali dovuti a imprudenza.
E’ il caso del condomino che, pur in presenza di precipitazioni consistenti, lasci le imposte aperte senza prevenire il riversamento delle acque piovane nel suo e nell’altrui abitazione.
Vediamo nel dettaglio la decisione del Tribunale.
Il fatto
Il condomino Tizio citava in giudizio il condomino dell’abitazione sovrastante, tale Caio, con il fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’allagamento del suo alloggio.
Caio resisteva alla domanda e chiedeva di essere manlevato grazie all’intervento della compagnia assicurativa chiamata in causa, mentre il condominio non si costituiva.
Sebbene la chiamata in causa della compagnia fosse stata autorizzata, la stessa eccepiva l’inoperatività della garanzia.
Stando alla valutazione condotta in primo grado dal Tribunale di Napoli, entrambi i convenuti (ovvero Caio, proprietario dell’immobile sovrastante, e il condominio) venivano ritenuti corresponsabili delle infiltrazioni e ciò perchè, da un lato le infiltrazioni erano originate da parti comuni, dall’altro erano state causate dall’imprudente gestione dell’immobile di Caio che, in occasione di una violenta perturbazione con piogge abbondanti, aveva lasciato le imposte aperte e favorendo così il dissesto dell’immobile di Tizio posto al piano inferiore.
Per questa ragione, entrambi venivano condannati in soldi al risarcimento dei danni in favore del condomino Tizio, alloggiante nell’immobile sottostante.
Quanto alla domanda di manleva, questa veniva respinta in quanto non rientrante per la particolarità dell’evento nelle garanzie assicurative della compagnia.
La decisione della Corte d’Appello di Napoli
Avverso la pronuncia di primo grado, il condominio proponeva appello invocando l’integrale riforma e d’altro canto anche il condomino danneggiante, vale a dire Caio, chiedeva che venisse invece dichiarata l’operatività della polizza assicurativa tale da coprire i danni.
Ulteriormente, veniva dedotto l’inquadramento del caso nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. (ovvero il danno cagionato dalle cose in custodia) per cui soltanto il condominio dovesse essere gravato della responsabilità risarcitoria dovuta dal sinistro.
A sostegno della propria posizione, il condominio ribadiva l’esito della CTU condotta e a seguito della quale fosse stato chiarito il malfunzionamento della grondaia condominiale che, tracimando per l’incapienza delle acque provenienti dal terrazzo di Tizio, il condomino danneggiato, aveva rappresentato un volume eccezionale di caduta di acqua.
Proprio per la straordinaria quantità di precipitazioni, la gittata di reflusso della grondaia non avrebbe potuto essere smaltita perché dimensionata rispetto a normali condizioni di precipitazioni.
Da ciò la Corte d'Appello di Napoli, sez. IX Civile, con sentenza del 2 gennaio 2024, n. 5, accoglieva le motivazioni rese dal condominio e imputava l’esclusiva responsabilità al condomino sovrastante Caio. La decisione andava fondandosi sulla valutazione resa dalla CTU secondo cui, se gli infissi dell’immobile sovrastante fossero stati correttamente chiusi, sarebbe stato possibile impedire il riversarsi dell’acqua piovana.
Per maggior precisione, inoltre, la CTU aveva rilevato che la tenuta degli infissi attraverso l’esposizione prolungata gittate d’acqua, tali da scongiurare la rottura degli infissi a cui alternativamente sarebbe stato possibile ricondurre l’allagamento.
La condotta del condomino non può che ritenersi esorbitante la normale condizione di utilizzo dell’immobile che, in presenza di nubifragi e burrasche ventose, abbia agito in maniera imprudente nella gestione dell’alloggio.
In definitiva, ogni responsabilità è stata imputata al condomino distratto.