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29 Febbraio 2024
9:00

Ripristinato l’obbligo di sensori sui camion per ovviare ai rischi dell’angolo cieco: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune di Milano

Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1884, ha stabilito la legittimità dei provvedimenti emanati dal Comune di Milano con cui veniva limitata la circolazione di determinati veicoli non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti per ovviare ai rischi conseguenti all’angolo cieco ed evitare incidenti.

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Ripristinato l’obbligo di sensori sui camion per ovviare ai rischi dell’angolo cieco: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune di Milano
Avvocato
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Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1884, ha stabilito la legittimità dei provvedimenti emanati dal Comune di Milano con cui veniva limitata la circolazione di determinati veicoli non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti per ovviare ai rischi conseguenti all’angolo cieco ed evitare incidenti.

Per il Consiglio di Stato, il Comune di Milano ha correttamente esercitato un potere conferito dalla legge e lo ha fatto sulla base di una istruttoria da cui è emerso un incremento degli incidenti stradali causati da una serie di criticità, tra cui la presenza di angoli ciechi.

Vediamo, in dettaglio, quali sono i fatti e cosa ha stabilito il Consiglio di Stato.

I fatti di causa

La controversia in esame riguarda gli atti adottati dal Comune di Milano per regolamentare la circolazione di veicoli ingombranti nella zona a traffico limitato.

Veniva impugnata, tra l’altro, la deliberazione di giunta comunale n. 971 dell'11 luglio 2023, che istituiva il “Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione”.

Il Tar, pronunciatosi in primo grado, aveva accertato l’incompetenza del Comune di Milano ad adottare gli atti oggetto di censura.

Veniva proposto ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Oggetto della censura all’esame del Consiglio di Stato è la decisione del Tar in merito all’incompetenza del Comune ad adottare una serie di provvedimenti limitativi della circolazione nelle zone a traffico limitato.

Con i menzionati provvedimenti, il Comune di Milano ha imposto un divieto di circolazione per alcuni veicoli e in alcuni giorni della settimana e orari e ha previsto al contempo alcune deroghe a detto divieto.

Secondo il Consiglio di Stato, “così facendo il Comune di Milano ha esercitato il potere conferito ai comuni dall’art. 7 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992, espressamente richiamato nella deliberazione n. 971 del 2023, e non, contrariamente a quanto affermato dal Tar, il potere che trova fonte nell’art. 7 comma 1 del d. lgs. n. 285 del 1992”.

Per il Consiglio di Stato, dunque, il Comune era ben legittimato all’esercizio dei poteri alla base dei provvedimenti adottati, infatti:

  • con la lett. b) del comma 1 dell’art. 7 del d. lgs. n. 285 del 1992 si legittima l’ente locale a istituire aree a traffico limitato nei centri abitati per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”;
  • ai sensi dell’art. 7 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992: “i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.

Quindi, “Il divieto imposto dal Comune con i provvedimenti gravati, riguardanti l’accesso e la circolazione in una zona della città, in determinati orari e giorni della settimana e per determinati veicoli costituisce una modalità di istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 7 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992”.

Come specificato dal Consiglio di Stato, infatti, “Esso è infatti introdotto al fine di “fare tutto il possibile per ridurre considerevolmente l’incidentalità”, atteso che si “si registrano sinistri, anche mortali, che vedono coinvolti utenti deboli della strada e mezzi ingombranti, anche articolati, riconducibili all’assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità immediata del veicolo stesso”.

Per quanto concerne le deroghe, esse sono ancorate alla dotazione, o almeno all’acquisto, di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti che si trovino nei pressi della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta e di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco.

Queste dotazioni sono volte al superamento del rischio dell’angolo cieco, che rappresenta, in base all’istruttoria svolta dal Comune, un fattore di aumento per il rischio di incidenti.

Secondo il Consiglio di Stato, il Comune aveva il potere di stabilire queste deroghe, sulla base delle norme menzionate.

Quanto ai vizi dedotti, il primo è relativo alla violazione dell’art. 23 Cost., con un riferimento anche alla violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione.

Per il Consiglio di Stato, il motivo è infondato.

Questo poiché “Le deroghe, con le condizioni in esse contenute, relative all’implementazione dei dispositivi di superamento degli angoli ciechi e all’apposizione di adesivi di segnalazione degli stessi, come già illustrato, sono il portato del potere comunale di conformare le zone a traffico limitato secondo le esigenze riscontrate. Costituiscono quindi il riflesso dell’esercizio di un potere (conformativo) che trova fonte in una norma di legge primaria”.

Con ulteriore motivo era stato dedotto il difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà e l’irragionevolezza dell’estensione del divieto di circolazione “alla sola area “B” (Zona a traffico limitato) (e, in forza del menzionato allineamento, alla zona C) e non all’intero territorio del Comune”.

Per il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, anche tali motivi sono infondati.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono stati adottati previa istruttoria: “L’istruttoria compiuta è stata complessa e si è basata sull’analisi degli incidenti nel contesto urbano, sulla valutazione specifica di uno dei rischi agli stessi connessi, derivanti dalla presenza di angoli ciechi, sulla comparazione con altre esperienze europee e sulle indicazioni derivanti dalla disciplina UE”.

Il Comune ha dato atto del fatto che lo studio del Politecnico ha mostrato un incremento del tasso di incidentalità ciclistica nella città e in particolare è stata fatta presente la criticità dell'angolo cieco, che varia in funzione della sagoma e della costruzione del veicolo.

In conclusione, per il Consiglio di Stato l’appello del Comune di Milano deve essere accolto con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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