Il riposo settimanale nel contratto metalmeccanici industria coincide di regola con la domenica ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo per lavoro domenicale o durante il riposo. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede che il riposo settimanale coincide di regola con la domenica anche per i lavoratori a turni e prevede una maggiorazione del 50% in caso lavoro prestato durante il riposo settimanale.
L'articolo 8 del CCNL Metalmeccanici Industria disciplina il riposo settimanale. Tale articolo è contenuto nella sezione IV che tratta la disciplina del rapporto individuale di lavoro nel settore metalmeccanico industria. Più precisamente, l'articolo 8 tratta il riposo settimanale nell'ambito del Titolo III che riguarda l'orario di lavoro.
La disciplina del riposo settimanale nel CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce i criteri del settore, rimandando anche alla normativa nazionale sul diritto ai riposi settimanali del lavoratore.
Riposo settimanale coincidente con la domenica
Il primo comma dell'art. 8 del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che:
"Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con la domenica, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge".
Si tratta di un passaggio importante del contratto collettivo dei metalmeccanici industria, perché da un lato stabilisce che il riposo settimanale di regola coincide con la domenica, dall'altro lato rimanda ai criteri e modalità stabiliti dalla legge.
Cosa prevede la legge sul riposo settimanale
Essendo la legge gerarchicamente superiore al contratto collettivo, il rimando è in primis all'art. 36 della Costituzione italiana che sancisce:
- al comma 1 il "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- al comma 2 che "La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge";
- ed al comma 3 che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il riposo settimanale è quindi un diritto costituzionale irrinunciabile da parte del lavoratore. Si tratta quindi di un diritto fondamentale, che non può essere in alcun modo derogato dal contratto collettivo.
La normativa sui riposi settimanali, nello specifico, è contenuta nell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003 che stabilisce al comma 1 che
- "Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7"(che a sua volta stabilisce che "Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata").
La panoramica su quanto stabilisce la legge in materia di riposi settimanali è importante perché il CCNL Metalmeccanici Industria rimanda alla stessa, stabilendo poi alcune particolarità che ora vediamo.
Riposo compensativo per lavoro domenicale
Il contratto dei metalmeccanici, sempre all'art. 8, disciplina il caso in cui il lavoratore del settore metalmeccanico industria lavora durante il riposo settimanale coincidente con la domenica:
"I lavoratori che lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato".
Il CCNL Metalmeccanici industria, quindi, stabilisce che vi è la possibilità di lavoro domenicale durante il giorno di riposo settimanale, ma il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo in un altro giorno.
L'importante è che lo spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica sia con un giorno prefissato dalle parti, quindi non può essere effettuato uno spostamento del giorno di riposo settimanale senza che questa soluzione sia prefissata con un accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Riposo settimanale e lavoro a turni
Il comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 66/2003 stabilisce delle eccezioni alla regola generale che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero generalmente di undici ore ogni ventiquattro ore.
Tale comma stabilisce che "Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale"
Quindi abbiamo una normativa nazionale che disciplina il riposo settimanale nelle attività di lavoro a turni, stabilendo una deroga al riposo settimanale coincidente di domenica per i lavoratori a turni, ma prevedendo comunque periodi di riposo giornaliero o settimanale tra il turno di una squadra e l'altro.
In questo quadro normativo nazionale, l'articolo 8 del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce quanto segue:
"Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa."
Quindi il contratto collettivo delinea il perimetro entro il quale può essere organizzato il lavoro a turni nel settore metalmeccanico, stabilendo che l'orario di lavoro settimanale di 40 ore deve decorrere dal lunedì alla domenica, con la conseguenza che ove possibile le parti devono far coincidere il riposo settimanale la domenica, o quanto meno, dal lunedì alla domenica il lavoratore avrà diritto al giorno di riposo settimanale in uno dei giorni del periodo settimanale nel quale è collocato l'orario di lavoro per disposizione del CCNL.
Riposo settimanale e maggiorazione per lavoro festivo
Il contratto collettivo, sempre all'art. 8, stabilisce il caso in cui il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo per il lavoro prestato durante il giorno di riposo settimanale, sia coincidente con la domenica che in un altro giorno:
"In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita – all'art. 7, del presente Titolo III – per il lavoro festivo".
La maggiorazione per lavoro festivo per tutti i lavoratori (lavoro a turni o meno) è pari al 50%. La percentuale di maggiorazione del 50% per il lavoro festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa.
Nel caso la prestazione sia eseguita dalle ore 22 alle ore 6, per ogni ora spetta la maggiorazione per lavoro notturno festivo che è pari:
- al 60% per i lavoratori con lavoro non a turni;
- al 55% per i lavoratori con lavoro a turni.
La maggiorazione, anche in questo caso, è da corrispondere oltre alla normale retribuzione oraria e va calcolata sulla paga oraria.