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10 Settembre 2023
13:00

Riposo settimanale nel contratto commercio

Anche ai lavoratori del settore commercio, con contratto part-time o a tempo pieno, spetta il diritto al riposo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive e normalmente coincidente con la domenica o con il giorno di riposo indicato nel contratto individuale. Il contratto collettivo, CCNL Terziario Confcommercio, prevede delle deroghe e il diritto alla retribuzione con maggiorazione del 30% per i lavoratori che lavorano durante il riposo settimanale. Se il datore di lavoro abusa, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno. Vediamo nel dettaglio.

Riposo settimanale nel contratto commercio
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
riposo settimanale commercio e terziario

Il riposo settimanale nel contratto commercio è disciplinato dall’art. 152 del CCNL Terziario Confcommercio. Tale articolo richiama esplicitamente le disposizioni normative in termini di diritto al riposo settimanale dei lavoratori, che quindi va applicato anche nel contratto commercio.

Il contratto collettivo non indica, così come anche la legge, se il riposo settimanale dei lavoratori del settore commercio spetta di domenica o in un altro giorno della settimana, ma richiama alcune norme particolari per quelle aziende del settore commercio che prevedono il lavoro domenicale.

Riposo settimanale commercio: normativa

Il contratto collettivo del commercio, stipulato da Confcommercio e Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nella sezione quarta denominata "Disciplina del rapporto di lavoro", contiene il Titolo V che tratta lo "Svolgimento del rapporto di lavoro". Il Capo III del titolo V disciplina "Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti".

Nell'ambito del Capo III c'è l'art. 152 che tratta proprio il "Riposo settimanale" nel settore del commercio.

L’art. 152 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario Confcommercio) stabilisce testualmente:

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti:

  • le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità;
  • le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
  • i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti;
  • la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale”.

Ebbene, il richiamo esplicito del CCNL è alla normativa di legge in materia di riposi.

Il riposo è un diritto costituzionalmente garantito.

L’art. 36 comma 3 della Costituzione garantisce, infatti, il diritto al riposo settimanale e ne sancisce l’irrinunciabilità.

L’art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003, in attuazione dei principi costituzionali, disciplina anche il riposo settimanale, stabilendo che:

  • il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive;
  • di regola il riposo settimanale deve coincidere con la domenica;
  • Il riposo settimanale è da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero;
  • Il periodo di riposo consecutivo va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

In caso di mancato riposo settimanale del lavoratore, anche nel settore commercio, il dipendente oltre ad avere diritto alla retribuzione per le ore di lavoro supplementare, straordinario e festivo svolte, avrà diritto anche ad un risarcimento del danno da usura psicofisica.

Riposo settimanale nel commercio spetta di domenica?

Il contratto collettivo del commercio richiama la legge in materia di riposi. E quest'ultima, come abbiamo visto, prevede all'art. 9 del D. Lgs. n. 66/2003 che "Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero".

Il contratto collettivo, però, all'art. 153, che è l'articolo successivo al 152 che si occupa di riposo settimanale, si occupa del "Lavoro domenicale".

Viene stabilito che nel caso di lavoratori con riposo settimanale coincidente con la domenica, il datore di lavoro può adibire il lavoratore al lavoro domenicale per un numero di domeniche pari a 25 su 52. Le madri di bambini di età fino a 3 anni, i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi, i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, non sono tenuti ad assicurare il lavoro domenicale, se assunti con contratto a tempo pieno.

Per maggiori informazioni vediamo il lavoro domenicale nel contratto commercio.

Lavoro durante il riposo settimanale: maggiorazione del 30% e riposo compensativo

Il contratto commercio stabilisce esplicitamente all’articolo 144 la “Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge”: "Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia”.

Pertanto se il lavoratore non gode del riposo settimanale, anche di domenica, ma è chiamato dal datore di lavoro alla prestazione lavorativa, avrà diritto ad un giorno di recupero, un giorno di riposo compensativo, che se non rispettato comporta il diritto del lavoratore ad una giornata pagata in più.

Oltre a tale giornata di recupero a titolo di riposo compensativo, in busta paga il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 30% per ogni ora di lavoro prestata durante la giornata di riposo compensativo. Il CCNL indica anche come si calcola la retribuzione maggiorata ed il riferimento è all’art. 193 del CCNL Terziario Confcommercio.

Quanto spetta in busta paga. Tale articolo stabilisce la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza;

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

In sostanza, poniamo ad esempio una commessa inquadrata al 4 livello del commercio con con contratto di lavoro a tempo pieno e che doveva osservare un riposo settimanale di domenica ma è chiamata a lavoro per quel giorno che spettava di riposo. Tale lavoratrice avrà diritto oltre ad un giorno di riposo compensativo, avrà diritto per le ore lavorate ad una retribuzione maggiorata del 30% così calcolata:

  • lo stipendio di una commessa 4 livello commercio full time è pari a 1.646,68 euro, di cui 1.092,46 euro come paga base, 524,22 euro come contingenza + EDR per il IV livello (più eventuali scatti di anzianità di 20,66 euro ogni triennio presso lo stesso lavoratore).
Descrizione: Retribuzione del lavoratore:
Stipendio mensile 4 livello commercio 1.646,68 euro
Divisore orario: 168
Paga oraria: 9,801667 euro
Maggiorazione del 30% per lavoro durante il riposo settimanale: 2,9405 euro
Retribuzione maggiorata per lavoro durante il riposo settimanale (8 ore):
Descrizione: Retribuzione del lavoratore:
Stipendio mensile 4 livello commercio 1.646,68 euro
Divisore orario: 168
Paga oraria: 9,801667 euro
Maggiorazione del 30% per lavoro durante il riposo settimanale: 2,9405 euro
Retribuzione maggiorata per lavoro durante il riposo settimanale (8 ore):

La retribuzione oraria si calcola dividendo 1.646,68 euro per 168 che è il divisore orario previsto dal contratto commercio. Quindi un’ora di lavoro della commessa è retribuita con 9,801667 euro ad ora.

Nel caso di lavoro durante il riposo settimanale, vista la maggiorazione del 30%, la retribuzione oraria sarà pari a 9,801667 + 2,9405 oppure 9,801667 x 1,3 = 12,74 euro ad ora.

Se la commessa ha lavorato 8 ore durante il riposo settimanale, avrà diritto ad un riposo compensativo più 101,94 euro lordi di stipendio in più.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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