Il riposo settimanale nel CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori coincide normalmente con la domenica ma può essere fissato in altro giorno. Il lavoro prestato durante il riposo settimanale dà diritto ad una maggiorazione per lavoro durante il riposo settimanale pari al 10% più il riposo compensativo in altro giorno.
L'articolo 28 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce le regole di settore in materia di "Riposo settimanale, festività, riposi compensativi", quindi stabilisce sia le regole riguardanti il riposo settimanale che le festività ed ex festività nel settore.
Vediamo il contenuto.
Riposo settimanale: in che giorno spetta
Il punto 1) dell'art. 29 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge".
Questa disposizione del contratto collettivo stabilisce che il riposo settimanale, così come previsto dalla legge, coincide con la domenica.
L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003 disciplina il riposo settimanale a livello di legge nazionale, quindi al di sopra dei contratti collettivi. L'art. 9 prevede che "Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni".
Questa norma non può essere derogata dai contratti collettivi, quindi il CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori ne richiama il principio che il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica.
Viene però previsto che se il datore di lavoro prevede il lavoro durante il giorno della domenica, nel contratto individuale di lavoro può essere stabilito il giorno di riposo settimanale in un altro giorno della settimana, quindi può essere prevista la domenica normalmente lavorata.
Ma in ogni caso il lavoratore ogni sette giorni ha diritto ad un giorno di riposo settimanale. Anche se tale diritto va comunque calcolato in media in un periodo non superiore a 14 giorni, quindi si può affermare che ogni 14 giorni il lavoratore deve osservare almeno due giorni di riposo settimanale.
Maggiorazione per lavoro durante il riposo settimanale
Il punto 2) dell'art. 29 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori stabilisce che "Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva".
Qui non si tratta del caso del lavoratore che lavora la domenica, ma del caso del lavoratore che lavora durante il giorno di riposo settimanale.
Scattano due diritti. Il primo è quello che il lavoratore deve essere retribuito con una maggiorazione percentuale, il secondo diritto è comunque a godere del giorno di riposo compensativo in un altro giorno, quindi comunque il lavoratore ha diritto a riposarci, perché è un obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003.
La maggiorazione ai sensi dell'articolo 16 del CCNL Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori, per lavoro festivo o durante i giorni di riposo è pari al 10%.
In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, infatti, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.