Il riposo settimanale nel CCNL Metalmeccanici Confimi è coincidente con la domenica. Nel caso l'orario di lavoro preveda il lavoro durante il giorno della domenica, il giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica deve essere prestabilito dal datore di lavoro.
Il lavoro prestato durante il giorno di riposo compensativo dà diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.
Vediamo quali sono i diritti dei lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica delle aziende aderenti a Confimi ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici Confimi.
Riposo settimanale coincidente con la domenica
L'articolo 28 del CCNL Metalmeccanici Confimi tratta il "Riposo settimanale".
Il contratto collettivo della piccola e media industria metalmeccanica stabilisce che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale".
Questo diritto è previsto per legge dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, il quale definisce il "periodo di riposo" qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
L'articolo 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003 prevede il diritto dei lavoratori ai riposi settimanali.
Ma cosa è un riposo settimanale? L'art. 9 stabilisce che "Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni".
Il comma 2 stabilisce che "Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1″ tra gli altri le "attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
Tornando al CCNL, siccome la legge all'art. 9 prevede che di regola il riposo settimanale coincide con la domenica, anche il CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge".
Riposo settimanale in giorno diverso
Lo stesso CCNL prevede i casi in cui i lavoratori svolgono un orario di lavoro comprensivo del giorno della domenica: "I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato".
Quindi se da un lato c'è una deroga al riposo settimanale di domenica, dall'altro lato il contratto collettivo della piccola e media industria metalmeccanica prevede che il datore di lavoro debba prefissare, quindi stabilire con un congruo anticipo, il giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica di cui godrà il lavoratore.
Il contratto collettivo poi insiste sul chiedere al datore di lavoro di collocare il giorno di riposo settimanale dei lavoratori nella giornata di domenica: "Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa".
Quindi il contratto collettivo stabilisce che il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica e quindi l'orario di lavoro settimanale deve decorrere dal lunedì alla domenica, quindi la settimana di calendario.
Si tratta di una norma che fissa la settimana nella quale collocare l'orario di lavoro ed i riposi nel canonico calendario da lunedì alla domenica.
Lavoro durante il riposo settimanale
Lo stesso contratto collettivo stabilisce che "In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo".
Il lavoro festivo, quindi anche il lavoro durante il giorno di riposo settimanale, è retribuito con la maggiorazione del 55% per lavoro non a turni e per lavoro a turni.
Il lavoro festivo con riposo compensativo, quindi il lavoro prestato durante il giorno di riposo settimanale, ma con riconoscimento di un giorno di riposo compensativo, è retribuito con la maggiorazione del 10% per lavoro non a turni e per lavoro a turni.