La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) è un atto giuridico formale con cui il chiamato all'eredità dichiara di non voler accettare il patrimonio o i beni del defunto, rinunciando così a tutti i diritti e le responsabilità che derivano dalla successione.
In caso di rinuncia, l’eredità viene devoluta ai discendenti del rinunciante (successione legittima), oppure seguendo le disposizione della devoluzione successiva se sia stata prevista una sostituzione dal testatore (successione testamentaria).
La rinuncia all'eredità può essere esercitata da qualsiasi soggetto chiamato all'eredità, indipendentemente dal grado di parentela.
Cosa significa rinunciare all’eredità
La rinuncia all'eredità è l'atto unilaterale e revocabile con cui il chiamato all’eredità manifesta espressamente la propria volontà di non accettare l'eredità.
La rinuncia può essere motivata da ragioni personali o da convenienze economiche, come nel caso in cui l’eredità comporti più passività che attivi, o qualora il soggetto non desideri essere coinvolto in conflitti ereditari.
In questo modo, il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare nell’asse ereditario del testatore.
La rinuncia all'eredità non può essere parziale, condizionata, soggetta a termini o revocata per errore.
Come funziona e chi può rinunciare
In base all’art. 519 c.c., la rinuncia all’eredità è una dichiarazione che deve essere ricevuta da un Notaio oppure dal cancelliere del Tribunale territorialmente competente al momento dell’apertura della successione.
Successivamente, la dichiarazione di rinuncia all’eredità viene inserita nel registro delle successioni e in modo che terzi ne vengano a conoscenza eventualmente con l’interesse di opporsi.
Sia che la rinuncia avvenga dinanzi un notaio o in Tribunale, la dichiarazione può includere ogni grado di parentela. Nel caso in cui tutti i rinuncianti decidessero di presentare una dichiarazione unica, dovranno presentarsi personalmente.
La rinuncia all'eredità può essere esercitata da qualsiasi soggetto chiamato all'eredità, indipendentemente dal grado di parentela.
La rinuncia gratuita e la rinuncia onerosa
L’ordinamento inquadra due diverse ipotesi di rinuncia all’eredità: gratuita e onerosa.
La rinuncia gratuita all’eredità può essere dichiarata in favore di tutti gli eredi o solo di alcuni. Parte della dottrina, qualifica questo istituto alla stregua della donazione.
Diversamente, in base all’art. 478 c.c., la rinuncia dell’eredità può avvenire a titolo oneroso e provvedendo preventivamente al pagamento di una somma di denaro nei confronti di colui il quale accetterà la quota rinunciata.
Entro quanto tempo è possibile rinunciare all’eredità e quando si decade?
La rinuncia all’eredità può essere dichiarata entro 10 anni a decorrere dall’apertura della successione (art. 480 c.c.), così come disposto per l’accettazione.
Al contrario, non è possibile rinunciare nei seguenti casi:
- il chiamato all’eredità non ha provveduto all’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione ed è entrato in possesso dei beni;
- il chiamato all’eredità, in possesso dei beni, non deposita la dichiarazione di rinuncia all’eredità;
- il chiamato all'eredità ha nascosto o sottratto beni dell’eredità.
Cosa succede in caso di rinuncia all’eredità: gli effetti
Colui il quale rinuncia all’eredità viene considerato come se non fosse mai stato chiamato, così come disposto dall’art. 521 c.c.
L’effetto della dichiarazione di rinuncia all’eredità, quindi, comporta la perdita della qualità di erede e l’impossibilità di esercitare azioni possessorie, amministrare o vendere, ma anche rappresentare in giudizio l’eredità.
Chi subentra in caso di rinuncia all’eredità
In caso di rinuncia all’eredità, chi subentra dipende dalle regole previste per la successione legittima o la successione testamentaria.
Quando la successione si svolge in base alle norme di legge, ossia in assenza di un testamento, le persone che possono subentrare sono quelle previste dall'ordine successorio legale.
Se la successione è regolata da un testamento, la rinuncia di un erede nominato nel testamento apre diverse possibilità:
- per sostituzione testamentaria, ovvero se il testatore ha previsto una sostituzione, indicando un secondo soggetto come erede nel caso in cui il primo rifiuti l’eredità, subentra il soggetto sostituto indicato nel testamento.
- per accrescimento, se non vi è un sostituto e l'erede rinuncia, la sua quota si accresce agli altri eredi indicati nel testamento, salvo che il testatore non abbia disposto diversamente.
La rinuncia all’eredità dal Notaio e in Tribunale
La rinuncia all'eredità può essere effettuata tramite un atto notarile, ossia un documento pubblico redatto da un notaio che raccoglie la dichiarazione del rinunciante.
Nella prima ipotesi, il rinunciante si reca dal notaio di sua scelta e, con l’assistenza del notaio, esprime formalmente la propria volontà di non accettare l’eredità. Il notaio redige l'atto pubblico, che è una dichiarazione ufficiale e giuridicamente valida.
L’atto di rinuncia verrà successivamente iscritto nei registri pubblici della cancelleria del Tribunale competente, affinché sia opponibile a terzi.
In alternativa, la rinuncia all’eredità può essere effettuata presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, generalmente il Tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto.
Il rinunciante deve recarsi alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente con i documenti necessari. La dichiarazione di rinuncia deve essere resa in presenza del cancelliere del Tribunale. Il cancelliere redige l’atto formale di rinuncia, che viene iscritto nel registro delle successioni.
I documenti necessari e i costi
Per presentare la dichiarazione di rinuncia all’eredità sono necessari i seguenti documenti:
- carta d’identità dei dichiaranti;
- codice fiscale dei dichiaranti;
- in caso di minori, tutelati o amministrati, una copia dell’autorizzazione del giudice tutelare;
- copia conforme del testamento, se presente;
- certificato di morte in originale.
Per quanto riguarda i costi, occorre considerare
- 1 marca da bollo da € 16,00;
- € 200,00 per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modello F24 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria la quale provvederà all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari.
L’impugnazione
Il rinunciante, gli eredi o i creditori possono impugnare la dichiarazione di rinuncia all’eredità quando sia frutto di dolo o violenza (art. 526 c.c.)
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
La revoca
In base all’art. 525 c.c., il chiamato all’eredità che abbia rinunciato ha la possibilità di rimediare alla dichiarazione.
Fino a che non sia prescritto il termine decennale, infatti, il rinunciante può revocare la dichiarazione e a patto che l’eredità non sia nè stata accettata dagli altri chiamati, nè dallo Stato.