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30 Marzo 2024
15:00

Rinnovo commercio 2024: indennità di 155 euro ai part-time, ecco in quali casi

Nel rinnovo del contratto commercio è prevista la possibilità di erogazione di un'indennità annuale di 155 euro ai lavoratori part-time in caso di prestazioni eseguite in applicazione di clausola elastica nel rapporto di lavoro. Si tratta di una alternativa alla maggiorazione dell'1,5% delle ore ordinarie lavorate in applicazione della clausola elastica, che è quella clausola relativa all'aumento delle ore di lavoro del lavoratore a tempo parziale. L'accordo può prevedere anche una variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore, come un cambio di orario di lavoro. Vediamo nel dettaglio.

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Rinnovo commercio 2024: indennità di 155 euro ai part-time, ecco in quali casi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Rinnovo commercio 2024 indennita di 155 euro ai part-time, ecco in quali casi

Nel rinnovo del contratto commercio è prevista la possibilità di erogazione di un'indennità annuale di 155 euro ai lavoratori part-time in caso di prestazioni eseguite in applicazione di clausola elastica nel rapporto di lavoro.

In particolare l'indennità di 155 euro, che scatta dal 2025, ridotta a 120 euro nel 2024, spetta in sostituzione della maggiorazione dell'1,5% delle ore ordinarie lavorate in applicazione della clausola elastica, che è quella clausola relativa all'aumento delle ore di lavoro del lavoratore a tempo parziale.

L'accordo può prevedere anche una variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore, come un cambio di orario di lavoro.

Vediamo come funziona la clausola elastica nel settore commercio.

Come funziona la clausola elastica nel part-time commercio

L'art. 95 del CCNL Commercio, modificato dall'accordo di rinnovo del contratto commercio del 22 marzo 2024, disciplina la "Clausola elastica" prevedendo che "Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le Parti stipulati il presente C.C.N.L. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.

In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.

L’accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto".

Quindi non è possibile, per il datore di lavoro, adibire il lavoratore ad una prestazione con un orario di lavoro diverso e più ampio ed avere la facoltà di farlo se non con un accordo.

Sempre l'art. 95 prevede che "Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole elastiche".

Oltre alle ragioni, è necessario che il datore di lavoro avverta per tempo dell'aumento dell'orario di lavoro il lavoratore part-time: "Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni".

Accanto alla clausola elastica è possibile anche un altra variazione dell'orario di lavoro: "Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.

La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo".

Maggiorazioni per le ore lavorate con clausola elastica

Sempre l'articolo 95 del CCNL Commercio prevede che "Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di tali clausole verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Nei contratti di tipo verticale  e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del C.C.N.L. secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole od elastiche su ogni altro istituto.

Indennità annuale di 155 euro ai lavoratori part-time

Abbiamo visto, quindi, che vi è una indennità del 35% per l'applicazione della clausola elastica ed una indennità dell'1,5%, quest'ultima per la circostanza che sia la clausola elastica (aumento ore di lavoro) che ex flessibile (cambio di orario) capitino nell'orario ordinario di lavoro, quindi senza lavoro supplementare nel part-time.

Il contratto collettivo prevede che "In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

L’indennità di cui al presente comma sarà pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili, a decorrere dall’1.1.2025".

Pertanto per le ore di variazione dell'orario ordinario di lavoro, il datore di lavoro può erogare 10 euro mensili fino al 2024 e 12,92 euro mensili dal 2025 per compensare il lavoro ordinario eseguito in applicazione di clausole elastiche.

Rifiuto del lavoratore alla clausola elastica

L'articolo 95 del CCNL Commercio prevede che "L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari".

Questo perché la clausola elastica nel part-time non è obbligatoria, ma una facoltà del lavoratore, che appunto stipula la clausola con atto scritto.

Clausole elastiche nel contratto di lavoro e rinuncia del lavoratore

Sempre l'art. 95 stabilisce che "L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:

  • esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
  • comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
  • esigenze personali di cui all’art. 169 del C.C.N.L., debitamente comprovate.

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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