Tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato possono presentare il 730/2024 senza sostituto d'imposta anche se ne hanno un datore di lavoro o comunque un sostituto d'imposta. Sulla base di questa novità è possibile richiedere i rimborsi Irpef a credito da 730/2024 direttamente all'Agenzia delle Entrate, al posto del datore di lavoro, quindi evitando il rimborso in busta paga da luglio a novembre, spesso a rate.
Vediamo di capire come funzionano i rimborsi Irpef a credito del 730 direttamente tramite Agenzia delle Entrate, come funziona con i rimborsi Irpef tramite datore di lavoro e quale scelta conviene, soprattutto riguardo alla tempistica di ottenimento del rimborso (in busta paga o con bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Rimborsi Irpef a credito 730: cosa cambia dal 2024
Il rimborso Irpef a credito è il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dal modello 730 per effetto del ricalcolo della tassazione del contribuente.
Spesso i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un rimborso di Irpef a credito per effetto della presentazione del 730 e delle spese detraibili (spese sanitarie detraibili ed altre spese per le quali spetta la detrazione Irpef del 19%).
Parliamo della novità della possibilità per chi ha un datore di lavoro di evitare i rimborsi Irpef da 730 tramite il datore di lavoro.
Parliamo della possibilità di fare richiesta di rimborsi Irpef direttamente all'Agenzia delle Entrate.
L'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2024 ha esteso anche ai contribuenti con sostituto d'imposta (datore di lavoro, Inps, ecc.) la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024 secondo le modalità di cui all'art. 51-bis del Decreto Legge n. 69 del 2013, ossia con le regole del 730/2024 senza sostituto d'imposta e con rimborso Irpef richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate.
Chi può chiedere i rimborsi Irpef con bonifico dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 1/2024 stabilisce che "A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo".
La lettura dell'art. 2 comma 2 ci fa capire che non solo è possibile utilizzare questa modalità anche se dal 730 emerge un debito Irpef, quindi non solo in caso di Irpef a credito, ma soprattutto chi può utilizzare questa modalità. Si tratta dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 34, comma 4 del D. Lgs. n. 241/1997.
L'art. 34, comma 4 stabilisce che sono:
- i "titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
- nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32″.
Si tratta dei seguenti soggetti:
- titolari di reddito da lavoro dipendente (indeterminato, determinato, part-time, full-time, apprendistato ecc.);
- titolari di redditi da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera a) dell'art. 50: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera d) dell'art. 50: le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
- titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera g) dell'art. 50: le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli ((articoli 105, 114 e 135)) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
- titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente di cui alla lettera l) dell'art. 50: i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
– a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al
terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; - personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente
all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto
dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024; - produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
Dal 2024 in poi, quindi dal 730 del 2024 in poi, i contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Come funziona la presentazione del 730/2024 senza sostituto
L'articolo 51-bis prevede quindi che possono presentare il 730/2024 nelle modalità senza sostituto, anche i lavoratori dipendenti e assimilati che un datore di lavoro ce l'hanno, nonché i pensionati.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
- redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.
Come va presentato il 730 senza sostituto e quale casella bisogna barrare
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Rimborsi 730 senza sostituto: occorre fornire l'Iban all'Agenzia delle Entrate
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite:
- la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate. gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline);
- oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello
riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato).
Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.
Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).
Come funzionano i rimborsi Irpef tramite il datore di lavoro
Fin qui abbiamo visto la novità per i lavoratori dipendenti della presentazione del 730 senza sostituto pur avendo un sostituto d'imposta.
Ma come funziona invece il rimborso dell'Irpef da 730 tramite il datore di lavoro?
Come funzionano i rimborsi Irpef per i dipendenti: in busta paga da luglio 2024
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, quindi busta paga di luglio 2024, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Come funzionano i rimborsi Irpef per i pensionati: nella pensione da agosto o settembre 2024
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Quindi dovranno aspettare la rata di pensione di agosto o settembre per ricevere materialmente i rimborsi Irpef nel netto della pensione.
L'incapienza del datore di lavoro e il rimborso Irpef a rate da luglio a novembre 2024
Ma c'è una circostanza che allunga i tempi di incasso dei rimborsi Irpef.
Si tratta di quando il datore di lavoro non ha capienza sull'Irpef a debito dei propri dipendenti e quindi eroga i rimborsi Irpef nel limite della capienza, con la conseguenza che i rimborsi Irpef dei dipendenti vengono pagati in parte a luglio 2024 ed in parte nei mesi successivi, fino a novembre 2024.
Come funzionano i rimborsi Irpef tramite l'Agenzia delle Entrate
Le istruzioni del 730/2024 relativamente al 730 presentato senza sostituto d'imposta prevedono che "Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine".
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine".
Il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, modello 730/2024 è il 30 settembre 2024, quindi i controlli vengono effettuati entro febbraio 2025 (entro il quarto mese) ed il rimborso viene effettuato entro aprile 2025 (entro il sesto mese).
Rimborsi Irpef: cosa conviene fare e cosa scegliere
Da un lato abbiamo il rimborso Irpef tramite il datore di lavoro che teoricamente arriva tutto a luglio 2024 oppure in varie rate da luglio a novembre 2024.
Sempre che non vi siano problemi di liquidità o comportamentali del datore di lavoro, questo perché il rimborso Irpef viene inserito in busta paga e confluisce nel netto del cedolino del lavoratore, ma poi chi è tenuto a pagare stipendio compreso rimborsi Irpef è il datore di lavoro e non l'Agenzia delle Entrate, questo perché il contribuente non ha scelto la modalità del 730 senza sostituto con rimborso dell'Agenzia delle Entrate.
Dall'altro lato abbiamo la novità dei rimborso dell'Irpef da 730 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate anche nei confronti dei titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato che un datore di lavoro ce l'hanno.
A livello di tempistica, l'Amministrazione finanziaria fa prima controlli preventivi entro febbraio 2025 ed eroga i rimborsi entro aprile 2025. Ma il rimborso arriva per il tramite di un bonifico dell'Agenzia delle Entrate senza interessare il datore di lavoro, senza che sia necessario un pagamento con bonifico da parte del datore di lavoro.
Sta al contribuente, al lavoratore dipendente, fare un'analisi di convenienza tra le due modalità. Le tempistiche dell'Agenzia delle Entrate sono più lunghe, ma non di molti mesi. E tra l'altro non è detto, perché "entro 4 mesi" ed "entro 6 mesi", come stabiliscono le istruzioni, non vuol dire che l'Amministrazione finanziaria ci mette per forza la tempistica massima di 4 e 6 mesi.