Nel modello 730 è possibile beneficiare di importanti detrazioni fiscali, tali detrazioni spettano ai contribuenti e sono indicate nel quadro E – Oneri e Spese. Tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% ci sono le spese riferibili alle persone portatrici di handicap, ai disabili.
Tra le spese sanitarie del Quadro E del modello 730 c’è il rigo E3 che riguarda appunto le spese sanitarie per persone con disabilità.
Quando il contribuente è un portatore di handicap oppure il contribuente ha tra le persone a carico un disabile, la detrazione spetta anche per le spese relative ai mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Ovviamente per poter godere della detrazione è necessario che si verifichino le condizioni previste dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo, pertanto, tutte le informazioni sul Rigo E3 del 730/2024.
Chi sono le persone con disabilità che fruiscono delle detrazioni fiscali del 19%
Per affrontare il tema delle detrazioni fiscali per i disabili è innanzitutto necessario capire quali sono i soggetti affetti da disabilità.
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del Testo Unico n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Attestazione della condizione di disabilità. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Chiarito sommariamente a chi spettano le detrazioni per disabili e quindi per quali contribuenti è possibile la compilazione dei righi E3 ed E4 del modello 730, vediamo ora tutte le istruzioni e le specifiche condizioni ed istruzioni per poter inserire le spese mediche o sanitarie o quelle sostenute per veicoli nel quadro E – Oneri e Spese del modello 730.
Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)
Nel modello 730 è previsto uno specifico rigo nel quale dichiarare le spese sanitarie per le persone affette da disabilità. Nel quadro E – oneri e spese, tra le spese detraibili al 19 per cento sono comprese le spese sanitarie per persone con disabilità, da indicare nel rigo E3.
Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che in questo rigo bisogna indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
- per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.
Tuttavia, per tali spese, la detrazione è possibile solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, indicati nei righi da E41 a E53.
Chiarito il riferimento specifico per la compilazione dei righi del modello 730, entriamo nello specifico delle voci di spesa che possono essere incluse dal contribuente tra le spese del rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità del modello 730.
Elenco spese sanitarie per persone con disabilità
A fornire indicazioni in tal senso è l’Agenzia delle Entrate. Tra le spese sanitarie agevolate per i disabili e da indicare nel rigo E3 e sui quali spetta la detrazione sull’intero importo, come abbiamo visto, ci sono le “spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992”.
Gli esempi indicati soro relativi alle seguenti spese sostenute nel periodo d’imposta (che per il modello 730 2024 è l’anno 2023):
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4), o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad esempio il Comune);
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5; e Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1);
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili;
- l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n.95, risposta 1.1.2);
- l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave (Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E);
- l’acquisto di telefonini per sordi (Circolare 01.06.1999 n. 122);
- l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n. 13/E) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.2.5);
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.
Come accennato precedentemente, la detrazione del 19 per cento per spese sanitarie per persone con disabilità è legata anche al godimento o meno di altre agevolazioni fiscali previste nel 730.
Infatti, se il contribuente ha beneficiato della detrazione del 36 o 50 per cento per le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, previste nei righi da E41 a E53, allora la detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie per disabili sarà applicabile solo sulla parte di spesa che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento.
Inoltre, le prestazioni specialistiche eventualmente effettuate durante il trasporto, rientrano tra le spese detraibili solo per la parte che eccede l'importo di 129,11 euro.
Oltre alle spese sanitarie relative all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di persone con disabilità, nel 730 2024 la detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici.
Si tratta di spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Nel caso di sussidi tecnici infirmatici, vi deve essere un collegamento funzionale tra il tipo di spesa e l'handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata.
Per le spese per la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, per l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella, per l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità non si può fruire contemporaneamente della detrazione per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis del TUIR (Righi E41-E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB). La detrazione per le spese indicate nei predetti punti spetta solo per la parte che eccede il limite attualmente stabilito di euro 96.000.
Quando è necessario il collegamento funzionale tra sussidio e handicap
Per le spese per l’acquisto di telefonini per sordi, per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, per l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.
L’art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che «i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari (…) per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la disabilità deve quindi risultare dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate.
Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità rilasciati anteriormente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, ovvero di verbali privi delle attestazioni medico-legali richieste per l’accesso al beneficio fiscale, il contribuente può dimostrare tale collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
Aliquota IVA al 4%. Al riguardo si precisa che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 aprile 2021 ha modificato l’art. 2 del citato d.m. 14 marzo 1998, disponendo che, per poter beneficiare dell’aliquota al 4 per cento sulle cessioni degli ausili tecnici e informatici, è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata.
Tuttavia, se il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, occorre integrare il documento con un’ulteriore certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Tale certificazione è necessaria qualora non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.
Spese sanitarie per persone con disabilità: documentazione da conservare
I contribuenti interessati a godere nel 730 delle detrazioni fiscali per persone con disabilità, sono tenuti a conservare e se richiesto ad esibire una serie di documenti che attestino la spesa nonché di altri che attestino la disabilità del soggetto.
Nel caso di spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute, il soggetto dovrà conserve:
- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilita e/o familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere;
- certificazione di invalidità della commissione medica ex articolo 4, legge 104/92, ovvero di altra commissione medica pubblica che riconosca l'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera.
(compresi i grandi invalidi di guerra ex articolo 14, Dpr 915/78 e soggetti equiparati). Per affetti da sindrome di down basta il certificato del medico di base ex articolo 94, comma 3, legge 289/2002 (circolare 21/2010, § 5.3).
E' ammessa l’autocertificazione per attestare il riconoscimento della disabilità.
In caso di spesa sostenuta per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici, il contribuente dovrà conservare:
- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilita e/o familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere;
- certificazione del medico curante o di specialista Asl che attesti che il sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione del disabile;
- certificazione di invalidità della commissione medica ex articolo 4, legge 104/92, ovvero di altra commissione medica pubblica che riconosca l'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera.
Anche in questo caso è ammessa l’autocertificazione per attestare il riconoscimento della disabilità.
Spese veicoli per persone con disabilità. Il modello 730, oltre al rigo E3 contiene anche un ulteriore rigo dedicato alle spese sostenute per persone con disabilità. Si tratta del rigo E4 – spese veicoli per persone con disabilità.
In tale rigo vanno indicati gli investimenti del contribuente, sia esso portatore di handicap o familiare del portatore di handicap, per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità, e di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
In questi casi c’è il diritto alla detrazione del 19% nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con possibilità di ripartire in 4 quote annuali, e quindi in 4 modelli 730 consecutivi, i benefici dell’agevolazione fiscale.
Detrazione per spese disabili nel 730 precompilato e semplificato
Sia le spese sanitarie per persone con disabilità che le spese per l'acquisto di veicoli per disabili non rientrano tra gli oneri e le spese previste nel 730 precompilato. Non vi è, infatti, menzione di queste nelle istruzioni per la gestione e l'invio del 730 precompilato e semplificato. Tuttavia il contribuente che presenta il 730 precompilato e che ha sostenuto nell'anno di imposta a cui si riferisce il modello 730, nel nostro caso 730 2024 per l'anno d'imposta 2013, potrà autonomamente indicarle.
Una volta effettuato l'accesso al 730 precompilato, il contribuente dovrà accedere alla sezione "Compila ed invia 730" e da lì cliccare sul quadro E – Oneri e spese. Nella sezione I di tale quadro andranno compilati i righi E3 in caso di spese sanitarie per disabili o il rigo E4 in caso di spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità.
Quindi chi decide di presentare il modello 730 precompilato non deve preoccuparsi se non trova indicati già tali oneri, se tali oneri sono stati sostenuti potrà aggiungerli autonomamente.
Come compilare il rigo E3 del 730/2024
Nel rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024 occorre indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
- per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo, senza franchigia.
L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.