video suggerito
video suggerito
23 Marzo 2024
9:00

Rifiuto e omissione di atti d’ufficio: cos’è, quando si configura e come è punito l’art. 328 c.p.

Il reato di Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) è uno dei delitti contro la P.A. e intende reprimere la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che si astengano indebitamente dal compiere un atto tipico del proprio ufficio, danneggiando il corretto svolgimento della funzione pubblica.

Rifiuto e omissione di atti d’ufficio: cos’è, quando si configura e come è punito l’art. 328 c.p.
Dottoressa in Giurisprudenza
Rifiuto e omissione di atti d’ufficio: cos’è, quando si configura e come è punito l’art. 328 c.p.

Il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, di cui all’art. 328 c.p., rientra nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

La norma intende reprimere la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che si astengano indebitamente dal compiere un atto tipico del proprio ufficio, danneggiando il corretto svolgimento della funzione pubblica.

Vediamo nel dettaglio cosa sono gli atti d’ufficio, ma anche la differenza tra rifiuto e omissione di atti d’ufficio.

Cosa si intende per atti d’ufficio

Gli atti d’ufficio sono tutte quelle attività, comportamenti e atti compiuti da un pubblico ufficiale, oppure un dipendente pubblico o un incaricato di un pubblico servizio e che, per questa ragione, rientrano tra le sue funzione e competenze.

Gli atti d’ufficio possono essere distinti in due categorie:

  • gli atti qualificati, ovvero quelli motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità;
  • gli atti non qualificati, così come tutti gli altri atti amministrativi.Quando si configura il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)

Il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio è oggetto dell’art. 328 del Codice Penale:

“Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Si tratta di un reato proprio di pericolo, dal momento che l'autore del reato può essere esclusivamente colui il quale rivesta una particolare qualifica come, appunto, il pubblico ufficiale (art.357 c.p.) o l’incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) e per cui abbia la responsabilità e l’obbligo di provvedere all’atto richiesto.

Il legislatore individua come interesse tutelato il corretto svolgimento della funzione pubblica, inteso come buon andamento della pubblica amministrazione in termini di tempestività e garanzia nell’assolvimento delle funzioni pubbliche.

Per questa ragione,  il reato ha natura plurioffensiva perché sanziona tutti i casi in cui venga denegato un atto non ritardabile, danneggiando sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia l’interesse del privato leso dal ritardo o dall’omissione.

L’elemento soggettivo del rifiuto e omissione di atti d’ufficio è il dolo generico rappresentato dalla consapevolezza dell’autore di agire in violazione dei doveri imposti, ovvero indebitamente.

Non è configurabile il tentativo, poiché il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio è un reato istantaneo, per cui la sua consumazione si verifica nel momento e nel luogo in cui si è opposto il rifiuto o c’è stata l’omissione.

Vediamo quali sono le differenze tra rifiuto e omissione con alcuni esempi utili.

La differenza tra rifiuto e omissione di atti d’ufficio

All’interno dell’articolo 328 del Codice penale è possibile distinguere due ipotesi: da un lato il rifiuto e dall’altro l’omissione di atti d’ufficio.

Formalmente, il rifiuto indica un vero e proprio diniego al compimento di un atto dovuto ed espressamente richiesto.

Il rifiuto deve essere manifestato esplicitamente o implicitamente (vale a dire, in maniera espressa o tacita) e ha come presupposto logico e necessario una richiesta o un ordine per l’ottenimento di un atto qualificato per ragioni di:

  • giustizia, ovvero connesse al diritto;
  • sicurezza e ordine pubblico, volte alla tutela della pubblica incolumità;
  • sanità.

Ai fini della configurabilità, il rifiuto non può mai estrinsecarsi in una mera inerzia, poiché è necessaria l’espressione della volontà negativa dell’incauto funzionario.

La seconda ipotesi, oggetto dell’art. 328, comma 2, c.p. è l’omissione di atti non qualificati o qualificanti ma che possono essere ritardati.

In questo caso, la condotta punita dal legislatore è il mancato compimento dell’atto dovuto purché:

  • vi sia una richiesta in forma scritta da parte dell’interessato;
  • siano decorsi infruttuosamente 30 giorni a partire dal momento in cui il funzionario abbia ricevuto la richiesta;
  • il pubblico ufficiale oppure l’incaricato di un pubblico servizio non solo non deve aver adempiuto all’atto, ma non deve neanche aver risposto motivando il ritardo.

Anche in caso di omissione è richiesto il dolo, per cui la mera negligenza, dimenticanza o errore non sarà punibile a titolo di omissione.

Un esempio di rifiuto di atti d’ufficio

Cerchiamo di spiegare il rifiuto di atti d’ufficio con alcuni esempi:

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta dell’agente di polizia municipale che richiesto, ovvero con ordine del superiore, a intervenire immediatamente sul luogo in cui si era verificato un incidente stradale che stava provocando seri impedimenti alla viabilità, rifiuti di recarsi sul posto adducendo di non avere indosso la divisa.
Corte di Cassazione, sezione 4, sentenza 31 ottobre 2013 – 5 novembre 2013, n. 44635

Si ritiene configurato il reato di rifiuto di atti d’ufficio nel caso del medico di guardia che, ricevuta la telefonata da un paziente descriventi gravi sintomi e chiedendo soccorso, rifiuti la visita domiciliare.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 15 marzo 2024, n. 11085

Un esempio di omissione di atti d’ufficio

Vediamo alcuni esempi nel caso di omissione di atti d’ufficio:

Integra il reato di omissione di atti d’ufficio la condotta di un sindaco che ometta di rispondere o, comunque, di fornire congrue giustificazioni nel termine di 30 giorni, a seguito della richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle spese legali sostenute nel corso di un procedimento per reati connessi alla sua funzione e da cui è stato assolto.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 23 maggio 2007 – 11 ottobre 2007, n. 37542

Integra il delitto di omissione di atti di ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace che ometta di depositare il rendiconto al momento della cessazione dalle funzioni, in quanto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti.
Corte di Cassazione, sezione 6 sentenza 19 luglio 2023, n. 31397

Immagine

Come è punito il reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio?

La norma distingue il trattamento sanzionatorio applicabile a seconda che si tratti di rifiuto oppure di omissione di atti d’ufficio.

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328, comma 1, c.p.) è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Nella seconda ipotesi, ovvero di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), il reato è punito con la reclusione fino a 1 anno oppure la multa fino a 1.032 euro. La condanna comporta anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La procedibilità dell’art. 328 c.p.

Il rifiuto e omissione di atti d’ufficio è procedibile d’ufficio, l’Autorità giudiziaria, conosciute le gravi circostanze di reato, procede senza indugio ad incardinare il processo senza l’intervento della persona offesa.

Il rapporto con il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), insieme al reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) rientra nel novero dei reati contro la PA ed il delitto che sanzione il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento della funzione, procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio economico oppure arrechi ad altri un danno ingiusto.

Quanto al loro rapporto, secondo la Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 24 febbraio 2003 – 17 aprile 2004, n. 18360:

“Nell’ipotesi di abuso d’ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto deve trovare applicazione l’art. 323, comma 1, in quanto reato più grave di quello previsto dall’art. 328 c.p., tutte le volte in cui l’abuso sia stato commesso al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto, e tali eventi si siano realizzati effettivamente”.

Come denunciare il rifiuto o l’omissione d’ufficio?

E’ possibile presentare denuncia nel caso in cui si ritenga che il provvedimento richiesto sia stato indebitamente e immotivatamente negato, recandosi presso le Forze dell’Ordine o in Procura.

Una volta presentata la denuncia, questa verrà trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero competente che darà avvio alle indagini, ove necessario.

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views