Le spese di ricovero per degenze, così come le spese per il ricovero in clinica privata, sono detraibili ai fini Irpef come spese sanitarie detraibili e quindi la detrazione del 19% della spesa sostenuta è fruibile nel 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche.
Sono detraibili le degenze ospedaliere ed il ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche).
Le circolari dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che tra le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, rientrano quelle sostenute per ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici, che quindi sono detraibili nel 730.
Se le spese sono state sostenute nell’ambito del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Vediamo a chi spettano le detrazioni per ricovero in clinica privata, in casa di cura o per ricovero ospedaliero o degenze e come funzionano.
A chi spetta la detrazione per spese per ricoveri o degenze
La prima cosa da sapere, ma è una regola generale dal punto di vista fiscale, è che le spese sanitarie detraibili, ivi compreso quelle per ricoveri e degenze, spettano al contribuente che sostiene la spesa, anche in favore di familiari, come può capitare spesso nei casi di spese mediche e sanitarie.
Quindi colui che gode della detrazione del 19% della spesa sostenuta è il contribuente che ha pagato materialmente la spesa. E per godere della detrazione deve possedere redditi imponibili Irpef ed avere una imposta lorda Irpef da pagare, sulla quale applicare le detrazioni fiscali che si sostanziano in una riduzione dell'imposta Irpef netta da pagare.
Chiarito ciò vediamo quali sono le spese detraibili per ricoveri per degenze, collegati o non ad interventi chirurgici, ivi compreso spese per clinica privata e casa di cura. E quali spese non sono detraibili.
Spese per ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici: detrazione del 19%
Riepilogando, sono detraibili nella misura del 19% le spese per ricoveri degenze o per ricoveri collegati ad interventi chirurgici.
Secondo la normativa fiscale sono detraibili le spese chirurgiche, ossia le spese che sono direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (c.d. day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Tutte queste spese rientrano nelle spese sanitarie detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta.
Detraibilità spese per ricoveri in clinica privata o case di cura
Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura.
Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera.
Quindi le spese per ricoveri in clinica privata o case di cura sono detraibili, ma non tutte.
Sono da escludere le spese relative a servizi extra, quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc., lo ha chiarito la Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1.
Ricovero in istituto di assistenza: quali spese sono detraibili
Nell’ipotesi di ricovero in un istituto di assistenza, la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.
La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.
Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).
Spese per ricoveri: obbligo pagamento tracciabile
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie (quali sono anche le spese per ricoveri per degenze o collegati ad un intervento chirurgico o le spese o rette di degenza in clinica privata o casa di cura) spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).
Tenuto conto che la deroga prevista all’effettuazione di pagamenti con sistemi “tracciabili” per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.
Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo cui «è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate» e del successivo comma 5 per il quale «Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie».
Spese per ricoveri all'estero
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).
Se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.
Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
È ammessa alla detrazione la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta in italiano.
Spese per ricoveri rimborsate: non spetta la detrazione
Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie (ivi compreso le spese per ricoveri o degenze) è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente.
Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall’imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione.
Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola (Circolare 19.06.2002 n. 54/E).
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente;
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito). La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2024.
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito complessivo. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2024.
Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 6.1; e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2023.
Analogo principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedano la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E, paragrafo Altri oneri deducibili – rigo E26, codice 21, e Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E).
Documentazione da ottenere e conservare
Per le degenze ospedaliere la seguente documentazione:
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura;
- Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Per le spese per il ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche), la seguente documentazione:
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche;
- Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Spese per ricovero e per degenze: come dichiararle nel 730/2024
Le spese sostenute per ricovero per degenze o per ricoveri collegati a interventi chirurgici oppure le spese o rette di degenza e le spese di cura nelle cliniche private o case di cura rientrano tra le spese sanitarie detraibili, quindi spetta la detrazione del 19%, oltre la franchigia di 129,11 euro, che però va intesa su tutte le spese sanitarie detraibili sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta, che nel caso del 730/2024 è l'anno d'imposta 2023.
Quindi tutte le spese sanitarie detraibili, ivi compreso le spese per ricovero o per degenze, vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie del modello 730/2024.
Spese per ricovero e per degenze: come dichiararle nel Modello Redditi Persone Fisiche 2024
Analogamente, le spese sanitarie detraibili, ivi compreso le spese sostenute per ricovero per degenze o per ricoveri collegati a interventi chirurgici oppure le spese o rette di degenza e le spese di cura nelle cliniche private o case di cura vanno dichiarate nel modello Redditi Persone Fisiche nel rigo RP1 – Spese sanitarie.