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29 Luglio 2023
13:00

Riconciliazione (art. 154 del Codice civile)

Con la riconciliazione, come stabilito dall'art. 154 del Codice civile, cessano gli effetti della domanda di separazione. Dopo la riconciliazione si ripristina la comunione legale dei beni, ma i beni acquistati durante la separazione restano nel patrimonio di ciascuno dei coniugi.

Riconciliazione (art. 154 del Codice civile)
Avvocato
riconciliazione

La norma di cui all’art. 154 del Codice civile prevede una disciplina in tema di riconciliazione tra i coniugi.

L'art. 154 c.c. così dispone:

"Art. 154. Riconciliazione.

La riconciliazione  tra  i  coniugi  comporta  l'abbandono  della domanda di separazione personale già proposta".

Spiegazione dell’art. 154 c.c.

La riconciliazione rappresenta una sopravvenienza che fa cessare gli effetti della domanda di separazione personale già proposta.

La norma di cui all’art. 154 c.c. va letta in combinato disposto con la norma di cui all’art. 157 c.c. ove è stabilito che i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della  sentenza di separazione attuando un comportamento non equivoco ovvero effettuando una dichiarazione espressa.

Un’eventuale, nuova sentenza di separazione potrà essere pronunciata, dunque, solo in relazione a nuovi fatti verificatisi dopo la riconciliazione.

Riconciliazione coniugi dopo separazione: la giurisprudenza

La Corte di cassazione, con sentenza del 9 giugno 2015, n. 11885 ha stabilito che nel giudizio di separazione dei coniugi, l'intervenuta riconciliazione costituisce un’ eccezione in senso lato poiché si sostanzia nella sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d'ufficio da parte del giudice, anche se sulla base di deduzioni e allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l'interruzione della separazione deve essere eccepita dal convenuto.

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 24 maggio 2016, n. 566 ha ricordato che in giurisprudenza è ormai consolidato il seguente principio, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero di scioglimento del matrimonio.

Il venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha come presupposto l'avvenuta riconciliazione, che va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza dei comportamenti posti in essere dai coniugi, considerata la loro effettiva disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale. Non va invece effettuato riferimento al mero elemento psicologico, “tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva” (Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031).

La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, dunque, come intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali.

Va inoltre valutata l’instaurazione di una convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722).

Riconciliazione coniugi dopo separazione: si ripristina la comunione dei beni?

Un tema peculiare attiene al regime patrimoniale dei coniugi dopo la riconciliazione.

Abbiamo visto, infatti, che dopo la sentenza di separazione del giudice, ai sensi dell’art. 157 c.c., i coniugi possono far venir meno la separazione, addirittura con comportamenti concludenti.

Tema scottante che pone una serie di domande.

  • Che succede ai beni dei coniugi?
  • Viene ripristinata la comunione?
  • La comunione è ripristinata in automatico o è necessario fare qualcosa di specifico?
  • Cosa succede ai beni acquistati durante la separazione?
  • Cosa succede ai terzi che hanno acquistato in buona fede dal coniuge separato che poi si riconcilia?

A tutte queste domande ha dato efficace risposta la giurisprudenza.

La Corte di cassazione, con sentenza dell’ 11 marzo del 2021, n. 6820 ha precisato che una volta rimossa la separazione con la riconciliazione, si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.

Non è quindi necessario fare qualcosa di specifico, la comunione è ripristinata in automatico e i beni acquistati durante la separazione ne sono esclusi. Essi costituiscono patrimonio esclusivo del coniuge.

La Cassazione, sez. I, con sentenza del 5 dicembre 2003, n. 18619 ha poi stabilito che secondo le norme in tema di pubblicità delle vicende giuridiche a tutela dei terzi l'intervenuto nuovo mutamento del regime patrimoniale della famiglia, per ripristino del regime originario di comunione con sovrapposizione a quello di separazione dei beni (conseguente alla precedente separazione personale dei coniugi), pur già operante tra i coniugi stessi, dalla data della loro riconciliazione, non possa, però, essere opposto ai terzi che abbiano acquistato in buona fede, a titolo oneroso, “dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell'immobile alienato, per averlo egli, a sua volta, acquistato, come da annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in regime di separazione dei beni”.

Una diversa interpretazione, ha precisato la Corte di cassazione, “non sarebbe compatibile con i precetti costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della correttezza del traffico giuridico(artt. 2, 41 Cost.) che vanno, in materia, bilanciati con il valore della parità dei coniugi anche sul piano economico (artt. 3, 29 Cost.), e non possono, quindi, essere a quello sacrificati”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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