Quando un lavoratore si interessa della retribuzione oraria e giornaliera nel contratto commercio, per controllare i propri diritti in termini di stipendio, in caso di part-time, full-time, contratto a termine o tempo determinato, apprendistato, ecc., deve sapere che esistono degli articoli del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, meglio conosciuto come CCNL commercio, che riguardano il trattamento economico del lavoratore.
Gli articoli del contratto collettivo consentono di calcolare la retribuzione mensile posta a base di calcolo per poi determinare la paga giornaliera e la paga oraria applicando i divisori stabiliti sempre dal CCNL Commercio.
Ecco come si calcolano la retribuzione oraria e giornaliera nel contratto commercio (per tutti i lavoratori del settore):
Tipologia di retribuzione: | A chi si calcola | Divisore | Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera |
---|---|---|---|
Retribuzione giornaliera | Tutti i lavoratori | 26 | Stipendio lordo diviso il divisore 26 (1/26 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | Tutti i lavoratori (escluso categorie particolari) | 168 | Stipendio lordo diviso il divisore 168 (1/168 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Tipologia di retribuzione: | A chi si calcola |
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Retribuzione giornaliera | Tutti i lavoratori |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | Tutti i lavoratori (escluso categorie particolari) |
Tipologia di retribuzione: | Divisore |
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Retribuzione giornaliera | 26 |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | 168 |
Tipologia di retribuzione: | Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera |
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Retribuzione giornaliera | Stipendio lordo diviso il divisore 26 (1/26 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | Stipendio lordo diviso il divisore 168 (1/168 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria e giornaliera nel contratto commercio per alcune categorie di lavoratori con orario di lavoro di 40, 42 e 45 ore settimanali:
Tipologia di retribuzione: | A chi si calcola | Divisore | Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera |
---|---|---|---|
Retribuzione giornaliera | Tutti i lavoratori | 26 | Stipendio lordo diviso il divisore 26 (1/26 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali | 168 | Stipendio lordo diviso il divisore 168 (1/168 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 42 ore settimanali) | Dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione | 182 | Stipendio lordo diviso il divisore 182 (1/182 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 45 ore settimanali) | Dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti | 195 | Stipendio lordo diviso il divisore 195 (1/195 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Tipologia di retribuzione: | A chi si calcola |
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Retribuzione giornaliera | Tutti i lavoratori |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 42 ore settimanali) | Dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 45 ore settimanali) | Dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti |
Tipologia di retribuzione: | Divisore |
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Retribuzione giornaliera | 26 |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | 168 |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 42 ore settimanali) | 182 |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 45 ore settimanali) | 195 |
Tipologia di retribuzione: | Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera |
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Retribuzione giornaliera | Stipendio lordo diviso il divisore 26 (1/26 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 40 ore settimanali) | Stipendio lordo diviso il divisore 168 (1/168 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 42 ore settimanali) | Stipendio lordo diviso il divisore 182 (1/182 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Retribuzione oraria (orario di lavoro 45 ore settimanali) | Stipendio lordo diviso il divisore 195 (1/195 della retribuzione lorda mensile, normale o di fatto) |
Approfondiamo il sistema di calcolo della paga giornaliera ed oraria nel contratto commercio.
Come controllare la paga oraria e giornaliera nella busta paga del commercio
Controllare la paga oraria o giornaliera spettante al lavoratore del commercio nella propria busta paga, informarsi su come funziona il calcolo del proprio cedolino paga è importante e doveroso, ma per farlo occorre conoscere quanto prevede il contratto del commercio come diritti dei lavoratori.
Nel contratto commercio, nella sezione relativa al trattamento economico, ci sono una serie di articoli che trattano:
- la normale retribuzione,
- la retribuzione di fatto,
- la retribuzione mensile,
- il divisore orario e la quota giornaliera della retribuzione (o paga oraria),
- il divisore giornaliero e la quota giornaliera della retribuzione (o paga giornaliera),
- nonché le nozioni di paga nazionale conglobata dei lavoratori del settore commercio.
Riveste particolare importanza, ad esempio, conoscere quali voci dello stipendio rientrano nella normale retribuzione secondo CCNL, ma anche cosa è la retribuzione globale di fatto secondo CCNL Commercio.
Perché la retribuzione di fatto è importante per calcolare la retribuzione giornaliera o paga giornaliera per i giorni di ferie, permessi, ROL, festività ed ex festività, infortunio, maternità e le altre assenze tutelate dalla legge.
Ed è importante anche per il calcolo della retribuzione oraria o paga oraria con maggiorazione in caso di lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno, ecc.
Tutti gli articoli del CCNL Commercio che riguardano la retribuzione indicano, infatti, i parametri e divisori del contratto collettivo che permettono il calcolo della busta paga di ogni lavoratore del commercio in base al livello di inquadramento.
La busta paga, ovviamente, poi sarà calcolata in base alle presenze mensili di ogni lavoratore. Ma dovrà rispettare gli articoli del contratto collettivo.
Stipendio del commercio, paga oraria e giornaliera da cosa dipendono
Lo stipendio del lavoratore del contratto commercio percepito effettivamente ogni mese in busta paga è chiaro che dipende dal contratto di lavoro stipulato e dalle ore effettive di lavoro (meno di 40 ore se part-time, a tempo pieno di 40 ore se full-time). Ma pur sempre calcolato in base alle indicazioni degli articoli al contratto collettivo del commercio.
In termini di soldi spettanti, lo stipendio del lavoratore del contratto commercio dipende sicuramente:
- dall’ammontare della paga base, che aumenta in caso di rinnovo delle tabelle retributive del commercio,
- dall’indennità di contingenza, dall’EDR, dal terzo elemento della provincia, ecc che sono fissi.
- Ma lo stipendio in busta paga è calcolato anche in base alla presenza degli scatti di anzianità, di un eventuale superminimo assorbibile, per quanto riguarda le retribuzioni fisse e continuative spettanti.
Poi vi sono le retribuzioni accessorie (quelle non fisse tutti i mesi, per intenderci) o legate a determinate prestazioni quali possono essere le indennità o i compensi per lavoro supplementare (in caso di part-time), straordinario, notturno, festivo, ecc.
Stipendio mensile spettante secondo CCNL Commercio
Nel contratto commercio o meglio CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, vi è una intera sezione che riguarda il “Trattamento economico” del lavoratore del commercio. Si tratta di tutti gli articoli del contratto commercio che disciplinano come calcolare lo stipendio nella busta paga del lavoratore. E soprattutto quali sono le regole di calcolo.
La prima cosa che viene stabilita dal contratto commercio è il concetto di “normale retribuzione” e di “retribuzione di fatto”, ossia la retribuzione fissa e continuativa che spetta tutti i mesi e che è base di calcolo della retribuzione spettante per ferie, permessi, lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.
Per la quantificazione delle giornate od ore retributive in questi casi il contratto collettivo indica come si calcola la quota giornaliera della retribuzione, che sarebbe la retribuzione per ogni giorno di lavoro, oppure la quota oraria, ossia la paga oraria del lavoratore in base al livello di inquadramento. Tutte queste voci vengono calcolate in base al divisore orario e giornaliero, sempre indicato dal contratto collettivo.
L’articolo 206 (ex 193) del contratto Commercio stabilisce il concetto di “Normale retribuzione” nella quale rientrano:
- la paga base, l’indennità di contingenza, il terzo elemento, gli scatti di anzianità e gli altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
Tutti questi elementi della “Normale retribuzione” sono presenti in busta paga nella parte alta del cedolino paga come elementi fissi e continuativi posti a base di calcolo della retribuzione mensile spettante.
L’articolo 208 (ex articolo 195) del contratto commercio stabilisce invece il concetto più ampio, e più utilizzato nel calcolo della busta paga dei lavoratori, di “Retribuzione di fatto”.
Essa “è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 (ex art. 193) nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione:
- dei rimborsi di spese,
- dei compensi per lavoro straordinario,
- delle gratificazioni straordinarie o una tantum,
- e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.
Con questo articolo il contratto collettivo va a specificare che esiste una retribuzione di fatto, posta a base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, festività, permessi retribuiti, ecc. Ma anche a base di calcolo della tredicesima e quattordicesima.
Quindi nella maggior parte dei casi conta la retribuzione globale di fatto e non la normale retribuzione. Ma in altri casi i calcoli delle voci retributive spettanti in busta paga vengono effettuate sia con la “Normale retribuzione” che con la “Retribuzione di fatto”, come il caso del lavoro straordinario, festivo, straordinario festivo.
Il lavoro supplementare e lavoro notturno ordinario viene calcolato solo sulla retribuzione globale di fatto, sia per quanto riguarda la paga oraria che la maggiorazione.
Ecco l’approfondimento sulla differenza tra normale retribuzione e retribuzione globale di fatto nel commercio: effetti sulla busta paga.
Calcolo retribuzione mensile nel commercio
C’è un articolo del contratto commercio che ben definisce ancora meglio il concetto di “retribuzione mensile” spettante al lavoratore ed è l’art. 2019 (ex art. 196), che stabilisce quanto segue:
“Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario”.
Questo articolo intende sottolineare che i diritti in termini di retribuzione mensile o stipendio mensile del lavoratore del commercio non possono essere in alcun modo variabili rispetto ad assenze tutelate dalla legge come festività e permessi o il riposo settimanale, ma non possono neanche variare in base alla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni lavoratori.
In sostanza, il calcolo dello stipendio mensile deve essere uguale per tutti ritenendo la retribuzione mensile sia come normale retribuzione che come retribuzione globale di fatto da calcolarsi in misura fissa.
La retribuzione mensile di fatto è utile per il riconoscimento della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel contratto commercio.
Retribuzione giornaliera nel contratto commercio (paga giornaliera)
Abbiamo affrontato in primis le norme del contratto commercio sulla paga mensile perché non c’è calcolo di retribuzione giornaliera o paga giornaliera senza aver determinato prima la paga mensile, quindi il lavoratore prima di interessarsi del calcolo di quanto percepisce per ogni giorno di lavoro, si deve per forza interessare del proprio stipendio mensile secondo CCNL, in quanto il calcolo della paga giornaliera della retribuzione secondo il CCNL dipende dalla retribuzione normale o la retribuzione globale di fatto. E su questa retribuzione si applica il divisore giornaliero. Lo stesso ragionamento vale per la paga oraria.
L’articolo 210 del contratto commercio (ex articolo 197) disciplina la "quota giornaliera":
“La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 179”.
E vi è anche un chiarimento a verbale: “Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative”.
La paga giornaliera è importante ad esempio per avere una giornata pagata per la festività goduta o per il giorno di ferie goduto. O per infortunio. O per congedo matrimoniale. E allora in quel caso conta la retribuzione globale di fatto e nel concreto ogni giornata pagata è pari ad 1/26 della retribuzione di fatto calcolata secondo CCNL.
Nel caso del part-time la paga giornaliera è sempre 1/26 della retribuzione globale di fatto, ma occorre determinare quest’ultima applicando la percentuale di part-time alla retribuzione mensile del full-time, calcolata sommando paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, ecc. più gli elementi fissi e continuativi percepiti.
Per esempio, nel caso del part-time a 20 ore settimanali di un quarto livello del commercio, occorrerà sommare la retribuzione indicata nelle tabelle retributive, eventuali voci stipendiali percepite in maniera fissa e continuativa e poi calcolare il tutto al 50% essendo il part-time di 20 ore su 40. Una volta fatto questo si ha l’ammontare della retribuzione globale di fatto e per ottenere la paga giornaliera occorrerà dividere per 26.
Paga giornaliera part-time commercio
L’articolo 88 del contratto commercio tratta la “Quota giornaliera della retribuzione” in caso di part-time:
“Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 86, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 211”.
L’importo mensile ai sensi dell’art. 86 non è altro che il sistema di calcolo della normale retribuzione e della retribuzione di fatto in caso di contratto a tempo parziale, quindi con un orario di lavoro inferiore alle 40 ore.
L’art. 86 tratta il “Criterio di proporzionalità” e stabilisce che:
“Ai sensi del punto 3, dell'art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto”.
In altre parole, ad esempio un lavoratore part-time a 20 ore, avrà quindi un contratto part-time al 50% (ossia 20 diviso 40).
Questo lavoratore avrà nella parte alta del cedolino la paga base, l’indennità di contingenza, l’EDR, il terzo elemento, gli scatti di anzianità ecc. indicati secondo quanto previsto dal CCNL, ma nel concreto la paga giornaliera sarà pari al 50% (part-time di 20 ore su 40) della retribuzione di fatto, poi divisa per il divisore convenzionale 26.
Retribuzione oraria nel contratto commercio (paga oraria)
Sempre partendo dalla retribuzione globale di fatto, ma anche dalla normale retribuzione, occorre in molti casi determinare la quota oraria della retribuzione, che non è altro che la paga oraria del lavoratore del commercio.
L’art. 211 del contratto commercio (ex articolo 198) stabilisce la quota oraria:
“La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali”.
L'articolo 130 del CCNL Commercio disciplina l'"orario normale settimanale" indicando proprio a quali categorie di lavoratori del commercio si riferisce l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, a chi invece l'orario di lavoro è di 42 ore ed a chi è di 45 ore settimanali:
"La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che applicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro è fissato in40 ore settimanali.
Tale orario settimanale si realizza attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art.158".
I divisori orari nel contratto commercio dipendono quindi dall’orario di lavoro, non del singolo lavoratore, ma l’orario di lavoro full-time applicato dall’azienda in base al contratto collettivo.
In ogni caso in base all’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo si applica il divisore 168 o 182 o 195.
Il CCNL Commercio indica il divisore come valido sia per la normale retribuzione che per la retribuzione di fatto.
Conoscere la paga oraria è importante non solo per capire quanto guadagna per ogni ora un lavoratore del commercio, ma anche e soprattutto, per conoscere la paga oraria di un operaio del commercio. Per gli impiegati pure è importante perché molte voci della retribuzione sono calcolate sulla paga oraria, anche paga oraria con maggiorazioni.
La paga oraria calcolata sulla retribuzione globale di fatto è importante per conoscere la retribuzione spettante per le ore di permessi retribuiti o per le ore di ferie degli operai.
Il lavoro supplementare nel caso del part-time viene retribuito infatti con la quota oraria della retribuzione di fatto, ad esempio.
Ci sono alcune prestazioni di lavoro, come il lavoro straordinario e lavoro straordinario notturno, che viene calcolato con la quota oraria della retribuzione di fatto ma con la maggiorazione calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione. Quindi un doppio calcolo che può confondere i lavoratori.
Il lavoro notturno ordinario invece viene calcolato con la maggiorazione del 15% della quota oraria della retribuzione di fatto.
Paga oraria part-time commercio
Abbiamo appreso che la retribuzione a base di calcolo della busta paga del lavoratore con contratto part-time è sempre la retribuzione di fatto secondo gli articoli del contratto commercio.
Quindi tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, tra normale retribuzione (paga base, indennità di contingenza compreso EDR, terzo elemento, scatti di anzianità, eventuale indennità di cassa) e retribuzione globale di fatto (aggiungendo superminimi e altre voci fisse mensili), sono gli stessi anche nel contratto part-time.
Quindi nella parte alta del cedolino paga il lavoratore con contratto part-time a 20, 24, 26, 30, 35 e fino a 39 ore, troverà la stessa retribuzione dei lavoratori con contratto full-time, espressa in termini mensili.
Ciò che cambia non è la paga oraria o retribuzione oraria, che è sempre calcolata applicando alla sommatoria delle voci di sopra (retribuzione di fatto) il divisore orario previsto dal CCNL (nel caso di orario di lavoro del full-time di 40 ore, il divisore sarà il divisore orario 168), quindi la paga oraria è uguale per il part-time o full-time. Ed è pari alla retribuzione di fatto diviso 168 nel caso in esempio.
Ciò che cambia è lo stipendio mensile calcolato in base alle ore lavorate, che nel caso del contratto part-time sono un numero di ore ovviamente inferiore al lavoratore full-time.
Quindi il lavoratore con contratto part-time deve controllare che la propria busta paga sia calcolata bene in termini di rispetto del contratto collettivo, avendo la possibilità di determinare la paga oraria spettante a tutti i lavoratori del proprio livello di inquadramento secondo CCNL Commercio. La paga giornaliera, invece, dipende dal numero di ore lavorare nella giornata, come abbiamo visto. Analogo discorso per chi vuole verificare la paga settimanale.