La reperibilità nelle cooperative metalmeccanica è retribuita in comensi giornalieri o settimanali, nonché per ogni chiamata ricevuta dall'azienda. Ai lavoratori spettano anche spese di viaggio e trasporto.
Reperibilità compenso giornaliero:
Livello | Compenso giornaliero 16 ore (giorno lavorato) | Compenso giornaliero 24 ore (giorno libero) | Compenso giornaliero 24 ore festive |
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Livello D1, Livello D2, Livello C1 | 5,32 euro | 8,01 euro | 8,65 euro |
Livello C2, Livello C3 | 6,34 euro | 9,95 euro | 10,67 euro |
Livello B1 o superiore | 7,28 euro | 11,98 euro | 12,61 euro |
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16ore – giorno lavorato) della precedente tabella.
Reperibilità compenso settimanale:
Livello | Compenso settimanale 6 giorni | Compenso settimanale 6 giorni con festivo | Compenso settimanale 6 giorni con festivo e giorno libero |
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Livello D1, Livello D2, Livello C1 | 34,60 euro | 35,24 euro | 37,93 euro |
Livello C2, Livello C3 | 41,66 euro | 42,36 euro | 45,99 euro |
Livello B1 o superiore | 48,39 euro | 49,01 euro | 53,72 euro |
Vediamo cosa prevede il CCNL Metalmeccanici Cooperative in materia di reperibilità dei lavoratori.
Come funziona la reperibilità
L'Articolo 6 – Reperibilità del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero deilavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Reperibilità e rifiuto del lavoratore
L'Articolo 6 – Reperibilità del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce anche che "Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta".
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non glipermette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrarele sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito".
Doveri del lavoratore in reperibilità
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare di cui agli artt. 23 e seguenti della presente Sezione Quarta, Titolo III".
Tipologie di reperibilità consentite
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto in caso di intervento e tra loro non cumulabili".
Lavoro durante la reperibilità: retribuzione spettante
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. da remoto, rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale".
Reperibilità, riposo giornaliero e settimanale
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata".
Compenso di 5 euro per ogni chiamata
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro".
Reperibilità e spese di viaggio e trasporto
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che "Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto".
Il personale direttivo è escluso dall'applicazione della presente normativa.
Reperibilità esclusa dal calcolo del TFR
Sempre l'articolo 6 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che
"L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2120 c.c., le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo".