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18 Luglio 2024
9:00

Registrazione atti: nuovi codici tributo da usare in F24

Operativi dal 22 luglio 2024 i nuovi codici tributo per consentire il pagamento delle somme dovute tramite il modello F24 risultanti da attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.

Registrazione atti: nuovi codici tributo da usare in F24
Esperta in Diritto Tributario
Registrazione atti: nuovi codici tributo da usare in F24

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 35 dell’11 luglio 2024, sforna una nuova serie di codici tributo da utilizzare tramite il modello F24 per pagare imposte precise derivanti dalla registrazione di atti.

I codici tributo istituiti con la risoluzione sono operativi a partire dal 22 luglio 2024.

Agenzia delle Entrate: quali sono i nuovi codici tributo

Nel dettaglio i codici tributo in oggetto servono per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato
“AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nelle tabelle, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo relativo al modello F23 (terza colonna).

Somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

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Somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

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Somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

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Somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

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Istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta: i codici tributo

Per quanto concerne le ipotesi di avvisi di liquidazione per imposta complementare a seguito di istanza del contribuente, ove ne ricorrano i presupposti per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento:

• “A237” denominato “Imposta di registro e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

• “A238” denominato “Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

• “A239” denominato “Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

• “A240” denominato “Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

• “A241” denominato “Imposta sostituiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 601/1973 e relativi interessi – Imposta
complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.  Lgs. 472/1997;

• “A242” denominato “Sanzione registro e altri tributi indiretti minori – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

• “A243” denominato “Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997;

• “A246” denominato “IVA dovuta in alternativa all’imposta di registro e relativi interessi – Rideterminazione per decadenza agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”;

• “A247” denominato “Sanzione pecuniaria relativa a IVA dovuta in alternativa a imposta di registro – Rideterminazione per decadenza
agevolazione prima casa – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

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