Le Regioni a Statuto speciale sono previste dalla Costituzione e sono dotate di forme e condizioni particolari di autonomia, considerate le caratteristiche peculiari di alcuni territori (ad esempio, le isole) ovvero la presenza di minoranze linguistiche (ad esempio, in Friuli).
Le Regioni a statuto speciale sono cinque e sono le seguenti:
- Friuli-Venezia Giulia;
- Sardegna;
- Sicilia;
- Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
La previsione relativa è contenuta all’art. 116, primo comma, della Costituzione: “Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le Regioni a statuto ordinario, invece, sono le restanti ovvero quindici.
In definitiva, all’origine della previsione delle Regioni a statuto speciale vi sono motivazioni di tipo storico e geografico.
Solo per fare un esempio, si pensi che all’art. 19 dello Statuto del Trentino Alto Adige è stabilito, quanto all’insegnamento, che: “Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco”.
Questa previsione fa ben comprendere quali siano le esigenze peculiari sottese alla previsione di condizioni particolari di autonomia delle Regioni a statuto speciale.
La nascita delle regioni a statuto speciale
Le Regioni a statuto speciale sono previste nella Costituzione, entrata in vigore il 1°gennaio del 1948, e inizialmente erano quattro.
Successivamente, con legge costituzionale del 31 gennaio del 1963, n. 1 fu istituita la Regione Friuli Venezia Giulia.
All’art.1 veniva infatti stabilito che: “Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto”.
Le fonti normative
Le fonti normative in tema di Regioni a statuto speciale sono la Costituzione, i singoli statuti e le norme di attuazione degli stessi.
Le caratteristiche delle regioni a statuto speciale
Caratteristica peculiare delle regioni a statuto speciale è il fatto che il loro statuto è adottato con legge costituzionale.
Questo vuol dire che per la modifica dello stesso è necessario seguire un procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost.
Con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 sono state inserite alcune previsioni con riguardo alle modifiche degli Statuti.
Quanto allo statuto della regione Sicilia, ad esempio, è stato previsto, in particolare, che per le modificazioni si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali e l'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
Viene inoltre previsto che: “I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
Autonomia legislativa
Nei rispettivi statuti sono delineati i limiti entro cui è esercitata l’autonomia legislativa, con particolare riferimento all’ambito entro cui è esercitata la potestà legislativa esclusiva e quella concorrente.
Autonomia amministrativa
In ogni statuto sono delineati anche gli ambiti entro cui viene esercitata l’autonomia amministrativa.
Il decentramento amministrativo è previsto all’art. 5 della Costituzione ove è stabilito che: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.
Il decentramento amministrativo è dunque un principio di carattere generale, che fonda la sua ratio nell’esigenza di semplificare l’esercizio di determinate funzioni e di fare in modo che l’amministrazione sia più vicina alle esigenze del cittadino.
Nello Statuto del Trentino Alto Adige, ad esempio, è stabilito, all’art.18, che “La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici”.
Autonomia finanziaria
Secondo quanto stabilito dall’art. 119 della Costituzione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
Tali enti dispongono, dunque, di risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione.
Dispongono, in particolare, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali che riguarda il loro territorio: in ogni statuto sono indicate le imposte rispetto alle quali si realizza, di fatto, la compartecipazione della Regione.
In sostanza, una quota di tali imposte è destinate alle Regioni in base ad aliquote predeterminate.
Per ciò che concerne l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, essa è disciplinata dai rispettivi statuti.
Fondamentali gli accordi bilaterali tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, con cui vengono stabilite eventuali variazioni alle aliquote di compartecipazione ai tributi erariali e il contributo di ogni Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Differenze tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
La principale differenza tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale consiste nel fatto che lo statuto delle regioni a statuto speciale è approvato con legge costituzionale.
Il fatto che lo Statuto speciale sia approvato con legge costituzionale vuol dire che una sua eventuale modifica può essere apportata solo ai sensi dell’art. 138 Cost.
Quanto al merito delle differenze tra le due tipologie di regioni, è evidente che le Regioni a statuto speciale godono di particolari forme e condizioni di autonomia, come stabilito nella Costituzione e ciò deriva dalle caratteristiche di tipo storico, culturale e geografico di queste regioni.