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7 Febbraio 2024
9:00

Reato di omesso versamento IVA: quando scatta, pene, prescrizione

Il reato di omesso versamento IVA scatta quando non si paga l’imposta per un ammontare superiore a euro 250.000, così come previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000. Il reato di omesso versamento IVA, dunque, non scatta in ogni caso, ma solo se si supera la soglia prevista dalla legge. Al di sotto della soglia dei 250.000 euro, dunque, viene applicata la sanzione amministrativa, non quella penale. Vediamo, di seguito, quando scatta il reato di omesso versamento IVA, chi lo compie, come si accerta e cosa succede se non si supera la soglia dei 250.000 euro e si deve pagare la sanzione amministrativa.

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Reato di omesso versamento IVA: quando scatta, pene, prescrizione
Avvocato
Reato di omesso versamento IVA

Il reato di omesso versamento IVA scatta quando non si paga l’imposta per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, così come previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000.

La legge punisce il reato di omesso versamento IVA con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Non versare l’IVA nei termini prescritti dalla legge, dunque, non costituisce reato in ogni caso, poiché se non si supera la soglia dei 250.000 euro vengono irrogate sanzioni di tipo amministrativo e non di tipo penale.

Vediamo, allora, quando si consuma il reato di omesso versamento dell’IVA.

Quando si consuma il reato di omesso versamento dell’Iva

Il reato di omesso versamento IVA è istantaneo e si consuma quando scade il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, così come espressamente previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000.

Per quanto riguarda l’accertamento della somma effettiva che deve essere versata, la Corte di Cassazione si è espressa più volte in merito.

In particolare, la Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 30 marzo 2018, n. 14595, ha stabilito che: “Ai fini dell'integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili”.

Per stabilire l’entità della somma IVA da versare, dunque, bisogna fare riferimento alla dichiarazione del contribuente e non alla somma effettiva che si può desumere dalle annotazioni contabili.

Chi risponde per l’Iva non pagata

Risponde del reato di omesso versamento IVA chi ha il dovere di effettuare tale pagamento, ad esempio il libero professionista, il quale sia titolare di partita IVA ed è tenuto a versare l'IVA periodicamente.

Non sempre è facile, tuttavia, stabilire chi sia tenuto al versamento dell’IVA.

E’ il caso, ad esempio, delle società.

La Cassazione ha stabilito, a più riprese, che la responsabilità, in caso di omesso versamento IVA, ricade in capo a colui che riveste la qualifica di legale rappresentante della società al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta.

La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 30 marzo 2023, n. 13319, ha inoltre chiarito che, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.

Quanto all’elemento soggettivo da verificare in capo a chi commette il reato, la Cassazione ha stabilito, a più riprese che, ai fini dell’integrazione della figura di reato in questione è necessaria la sussistenza del dolo generico.

La Corte di Cassazione, sez. III penale, con sentenza del 14 luglio 2022, n. 27202 ha stabilito che l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il mancato adempimento del debitore, infatti, è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, “evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi”.

La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza del 25 gennaio 2016, n. 3098 ha inoltre precisato che l'elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA è il dolo generico, “da estendersi anche alla consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, individuata, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro dalla disposizione incriminatrice”.

Quando scatta il penale e l'omesso versamento IVA diventa reato

Non sempre il mancato versamento dell’IVA è reato.

La legge, infatti, prevede una specifica soglia di punibilità, superata la quale si configura il reato di omesso versamento dell’IVA.

Il penale per l’IVA non versata scatta quando non si paga l’imposta per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, così come previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000.

La pena è quella della reclusione da sei mesi a due anni.

Qualora non si superi la soglia dei 250.000 euro, dunque, il penale non scatta, ma bisogna pagare una sanzione amministrativa.

La sanzione base in caso di omesso versamento IVA è pari al 30% di ogni importo non versato, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il mancato pagamento può riguardare i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.

Il mancato pagamento si configura anche in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà, quindi è del 15% del pagamento non effettuato.

Salva l'applicazione delle norme in tema di ravvedimento operoso per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

In queste ipotesi non può essere applicata la definizione agevolata.

Le sanzioni previste non si applicano, tuttavia, quando i versamenti sono stati effettuati in tempo a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Omesso versamento IVA superiore a 50.000 euro

In ipotesi di omesso versamento IVA superiore a 50.000 non scatta il penale.

Il penale scatta, infatti, quando si supera la soglia dei 250.000 euro.

La soglia di punibilità, infatti, corrispondeva a 50.000 euro prima del 2015.

Con l’art.8 del d.lgs. 158/2015, è stata innalzata la soglia di punibilità prevista per il reato di omesso versamento IVA, che è passata da 50.000 euro a 250.000 euro.

La modifica in questione, siccome più favorevole, ai sensi dell’art. 2 del Codice penale, si applica retroattivamente, quindi anche alle ipotesi di omesso versamento IVA verificatesi prima del 2015.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2210 del 21 Gennaio 2020 in relazione a un’ipotesi di omesso versamento IVA di 123.925,00 Euro in relazione all'anno d'imposta 2007.

La Cassazione ha stabilito che, in base al principio della retroattività della lex mitior, va applicata la disposizione penale più favorevole.

La Corte ha dunque concluso che: “Essendo il fatto ascritto divenuto privo di rilevanza penale per mancata integrazione di un elemento costitutivo del reato, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, formula assolutoria che non pregiudica il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione e all'irrogazione delle relative sanzioni, in relazione all'imposta sotto-soglia dovuta e non versata”.

La formula assolutoria, che chiude la vicenda in sede penale, dunque, come ha specificato la Cassazione, non preclude in alcun modo il potere dell’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento della violazione e di irrogare, eventualmente, le sanzioni del caso.

Omesso versamento IVA oltre 250.000 euro

Se l’omesso versamento dell’IVA supera i 250.000 euro scatta il reato.

Si può quindi essere puniti con la pena della reclusione che va da sei mesi a due anni.

Cosa succede se non si versa l’Iva

Se non si versa l’IVA si rischia di incorrere in sanzioni amministrative e penali.

La sanzione amministrativa corrisponde al 30% del pagamento non effettuato, mentre la sanzione penale consiste nella reclusione da sei mesi a due anni.

Va ricordato che la sanzione penale scatta solo se si supera la soglia dei 250.000 euro.

La sanzione in caso di omesso versamento dell’Iva

In caso di omesso versamento IVA si può andare incontro a sanzioni amministrative e penali.

La sanzione amministrativa corrisponde al 30% del pagamento non effettuato.

La sanzione penale corrisponde alla pena della reclusione che va da sei mesi a due anni.

La prescrizione dell’Iva non pagata

La prescrizione dell’IVA non pagata è di 10 anni.

Il reato di omesso versamento IVA, invece, si prescrive in 6 anni.

Bisogna infatti fare una distinzione tra prescrizione del debito erariale e prescrizione del reato contro l’erario, che sono due concetti ben diversi.

La prescrizione del debito erariale va infatti verificata secondo termini civilistici ovvero sulla base di quanto disposto dal Codice civile.

La prescrizione del debito erariale determina l’estinzione del dovere di pagare il tributo nei confronti dell’erario.

Sul termine di prescrizione del debito tributario si è nuovamente espressa, di recente, la Corte di cassazione, che con ordinanza del 15 giugno 2023, n. 17234 ha ribadito il concetto già espresso dalla Cassazione stessa con riguardo alla prescrizione del debito IVA e IRPEF: "il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, in assenza di un'espressa previsione diversa, l'articolo 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (tra molte, ordinanza 26 giugno 2020, n. 12740; ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32308)”.

Il termine di prescrizione del debito IVA, dunque, è di 10 anni.

La prescrizione del reato di omesso versamento IVA, invece, è di 6 anni.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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