Si definiscono reati di evento tutti gli illeciti penali per i quali è necessario che una condotta realizzi, ovvero porti a compimento, una specifica conseguenza.
Nell’ordinamento giuridico vi è una vera e propria classificazione dei reati che, in virtù degli elementi costitutivi, danno luogo a conseguenze importanti per l’interpretazione e l’applicazione della legge.
Alcuni tipi di reati vengono puniti per aver commesso un certo tipo di comportamento vietato dalla legge; altri invece per aver realizzato una specifica conseguenza negativa.
Vediamo cosa si intende per reato di evento con esempi e le differenze con gli altri reati.
Cos’è un reato di evento: un esempio pratico
I reati di evento, definiti anche come reati materiali, sono tutti quegli illeciti penali nel corso dei quali la condotta commessa dal soggetto agente consegue uno specifico risultato.
Si tratta infatti di reati durante i quali è possibile separare l’azione dall’evento, ovvero la causa dal suo effetto, e purché il secondo abbia un nesso di causalità con il primo.
Per questa ragione, di prassi, ai reati di evento si suole contrapporre i reati di pura condotta e che, a differenza dei primi, vengono puniti per la mera realizzazione dell’azione vietata dalla legge.
Per definizione, i reati di evento sono i cd. reati di danno e che vengono puniti per la lesione arrecata al bene giuridico tutelato.
Ecco alcuni esempi pratici utili a spiegare il reato di evento.
L’omicidio, ex art. 575 c.p. è un esempio di reato di evento poichè l’azione commessa dall’autore (per esempio, sparare oppure accoltellare ecc.) porta a compimento una determinata conseguenza, ovvero la morte della vittima.
Il reato di concussione, di cui all’art. 317 c.p., è un reato di evento-danno e che, grazie al suo duplice schema, può ritenersi integrato sia a seguito dell’accettazione della promessa oppure con il ricevimento stesso dell’utilità promessa.
Ulteriormente, è possibile parlare di reato di evento anche nel caso della truffa (art. 640 c.p.) che si intende perfezionata una volta conseguito l’ingiusto profitto in danno della vittima.
Evento naturalistico ed evento giuridico
L’evento, inteso come elemento costitutivo del reato, può assumere due diverse concezioni: una che ha a che vedere con la realtà fenomenica (detta naturalistica) e l'altra che volge lo sguardo alla realtà giuridica (per questo detta giuridica).
Posto che “evento” è qualsiasi accadimento o conseguenza di una data condotta è possibile distinguere le due teorie.
Per la concezione naturalistica, evento è qualsiasi modificazione della realtà naturale, conseguenza della condotta esteriore dell’uomo e a cui l’ordinamento giuridico ricollega alcuni effetti determinati;
Per la concezione giuridica, invece, l’evento coincide con l’offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene protetto.
La differenza tra reato di evento e reati di condotta
Vediamo adesso qual è la distinzione tra i reati di evento e i reati di condotta (o di azione).
Nei reati di azione manca l’evento, ovvero la conseguenza della condotta del soggetto agente, a differenza dei reati di evento che vengono puniti per aver realizzato un determinato risultato.
Un esempio di reato di condotta (o di azione, che dir si voglia) è il porto abusivo di armi, ex art. 699 c.p..
Infatti, il porto d’armi è l’autorizzazione amministrativa che legittima il cittadino a portare con sè oppure detenere un’arma: essere sprovvisti della licenza richiesta dalla legge, pur avendo un’arma (anche senza usarla) è un illecito penalmente rilevante.
Reati a forma libera e a forma vincolata
A propria volta, è possibile distinguere i reati di evento in:
- a forma libera, vale a dire quelli che producono una determinata conseguenza ma le cui modalità di attuazione non sono specificate;
- a forma vincolata, per i quali le forme di realizzazione e di attuazione sono specifiche e tassative.
Reati di evento, di danno e di pericolo
La differenza va fatta a seconda che l’evento sia di danno o di pericolo, cioè a seconda che venga a realizzarsi una vera e propria “lesione” oppure mera “messa in pericolo” dell’interesse giuridico tutelato dalla legge.
L’offesa, infatti, può assumere due forme distinte e ciò a seconda che il bene tutelato sia realmente leso (come nel caso dell’omicidio: la persona è stata uccisa e il bene “vita” è stato leso) oppure sia solo minacciato (per esempio, nell’omicidio tentato: si è cercato di uccidere una persona senza riuscirvi: il bene “vita” è solo stato messo in pericolo ma non leso).