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5 Novembre 2023
15:00

Reato di adescamento di minorenni: cos’è il grooming, come è punito l’art. 609 undecies c.p.

L'articolo 609 undecies del Codice penale punisce il comportamento di cui adeschi il minorenne, al fine di violare la sfera sessuale e intima della vittima. Il fenomeno è noto anche con il nome di "grooming".

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Reato di adescamento di minorenni: cos’è il grooming, come è punito l’art. 609 undecies c.p.
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’adescamento di minorenni è uno dei reati neointrodotti nel nostro ordinamento ed è punito con il carcere da uno a tre anni, salvo che non costituisca un reato più grave.

La previsione nasce come necessaria tutela del bambino innanzi alle proporzioni inquietanti che sta assumendo lo sfruttamento sessuale dei minori in ogni sua forma tanto a livello nazionale quanto internazionale.

Noto anche con il termine grooming, l’adescamento frequentemente serpeggia tra le chat e le piattaforme social usate senza la supervisione della famiglia.

Cerchiamo di spiegare in cosa consiste il reato.

Cosa si intende per adescamento di minorenni

Servirsi della fiducia di un minore, carpita attraverso lusinghe, promesse o addirittura minacce, anche con il mezzo di internet e con lo scopo di violare la sfera intima e sessuale del fanciullo, è uno dei delitti contro la libertà individuale punito dal nostro ordinamento.

In Italia il reato di adescamento di minorenni è stato introdotto per la prima volta nel 2012, ovvero ad opera della Legge 1 ottobre 2012, n. 172 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, nota anche come Convenzione di Lanzarote.

Tra gli impegni assunti dal nostro Paese, poichè Stato firmatario dell’atto sovranazionale, vi è quello sancito solennemente all’articolo 23 della Convenzione e rubricato “Adescamento di minori a fini sessuali”.

Stando a questa norma, infatti, tutti gli Stati aderenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a considerare come reato il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro a un bambino e allo scopo di porre in essere, duranto lo stesso, pratiche sessuali o per produrre pedopornografia, quando tale proposta sia seguita da atti concreti per ottenere tale incontro.

Secondo i dettami della Convenzione di Lanzarote per “bambino” deve intendersi qualunque persona sotto i 18 anni.

Vediamo come è stato recepito il reato all’interno del nostro ordinamento e le sue particolarità.

Fonti normative

L’articolo 609 undecies del Codice Penale, rubricato come “Adescamento di minorenni” dispone:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

Si tratta di un reato comune che intende tutelare la libertà e lo sviluppo psico-sessuale equilibrato del minore.

La condotta tipica descritta dalla norma fa riferimento a quella serie di comportamenti intrusivi e subdoli idonei a far cadere in inganno la vittima, sfruttando il senso di rassicurazione che l’adulto possa utilizzare consapevolmente per carpire la fiducia del minore.

Il legislatore italiano, sebbene ritenga che l’età del consenso coincida con il compimento dei 14 anni (intendendo quindi il raggiungimento della maturità sessuale dell’adolescente, che è in grado di disporre in maniera coscienziosa e libera del proprio corpo a livello sessuale), ritiene che nel caso del reato di adescamento di minorenni la vittima sia ritenuta tale fino ai 16 anni.

La ragione di un simile innalzamento d’età risiede nel fatto che in ogni caso il reato è in grado di turbare la vulnerabilità e la capacità di difesa del minore che, proprio per questo motivo, necessità di una tutela anticipata.

Elemento oggettivo ed elemento soggettivo

E’ elemento oggettivo dell’adescamento di minore qualsiasi comportamento al quale si faccia ricorso per carpire la fiducia della vittima, anche se con l’utilizzo di internet o altri mezzi di comunicazione.

Nel particolare, la norma fa riferimento ad artifici, lusinghe e minacce: proprio la lusinga, un’arma di seduzione fatta di espressioni adulatorie e fintamente affettuose, rappresenta una novità per l’ordinamento italiano e sulla quale è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 9 settembre 2022, n. 33257:
In tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento – fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni – con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies c.p.”.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo specifico dell’autore che consapevolmente intende conseguire un incontro a fini sessuali con il minore.

Le aggravanti

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238, mediante il suo art. 20, comma 1, lett. f), ha aggiunto il comma 2, art. 609 undecies c.p., ovvero le circostanze aggravanti speciali e secondo il quale la pena è aumentata:

  • se il reato è commesso da più persone riunite;
  • se il reato è commesso da persona che parte di un’associazione a delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  • se, a causa delle reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  • se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Ulteriori circostanze aggravanti sono poi stabilite all’art. 609 duodecies c.p.:

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”.

Grooming online: quando è reato chattare con un minorenne

L’adescamento di minori in rete è anche noto con il termine inglese “grooming”, un vero e proprio processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si insinua nella vita della sua vittima, sfruttando i luoghi virtuali di interazione (pensiamo alle chat dei videogiochi, oppure i social network).

Secondo alcuni studi sociologici, il grooming online potrebbe essere scandito in vere e proprie fasi distinte e attraverso cui il pedofilo in rete riuscirebbe a plagiare il minore fino a convincerlo a un incontro offline durante il quale consumare un abuso sessuale.

Per questa ragione è fondamentale insegnare ai bambini e agli adolescenti l'utilizzo responsabile del web e delle nuove tecnologie, meglio se sotto la supervisione di un adulto.

Quando l’interesse in rete dell’adulto nei confronti del minore è rivolto alla sua sfera sessuale, cercando di divenire il destinatario di sue confidenze intime, può parlarsi di adescamento di minore.

Pensiamo a quelle domande invadenti e a sfondo sessuale che il groomer potrebbe rivolgere al minorenne, ovvero la manifestazione di un interesse inadeguato nei confronti della sua sfera privata.

Quando non è reato l'adescamento di minori

Il semplice scambio di messaggi con un minore, senza alcuna invasione della sua sfera intima e sessuale, non integra il reato di cui all’art. 609 undecies c.p.

Sull’integrazione o meno del reato di adescamento di minori è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 9 settembre 2020, n. 25431 e secondo cui il dolo previsto per il reato in questione, non solo deve avere come riferimento l’adescamento, ma anche il conseguimento specifico della finalità di abuso e/o sfruttamento sessuale del minore, cui la condotta di cui all’art. 609 undecies c.p. sarebbe strumentale.

Procedibilità e competenza

Il reato di adescamento di minorenni, ex art. 609 undecies c.p., è procedibile d’ufficio e per il quale il Procuratore della Repubblica deve trasmettere la notizia al Tribunale dei Minori.

Inoltre, la competenza è rimessa nelle mani del Tribunale in composizione monocratica.

Prescrizione

Il reato di adescamento di minorenni, ex art. 609 undecies c.p., si prescrive nel termine di 6 anni.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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