La parola ragione sociale sta a indicare il nome riferibile a una società di persone, che viene accompagnato dall’acronimo relativo al tipo di società.
Le società commerciali possono essere società di persone e società di capitali.
Nel Codice civile, per le società di capitali, vi è il riferimento alla denominazione.
La ditta, invece, è il nome che l’imprenditore individuale utilizza per svolgere la sua attività.
Cos'è la ragione sociale e a quali tipi di società si applica
La ragione sociale è il nome di una società di persone ovvero di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice e deve essere iscritta nel registro delle imprese.
La ragione sociale è composta dal nome del socio illimitatamente responsabile e dal tipo di società.
Esempio di ragione sociale
Per fare un esempio, nell’ipotesi in cui si tratti di una società in accomandita semplice, in cui il sig. Mario Rossi rivesta la qualità di socio accomandatario, la ragione sociale potrà essere la seguente: “Pasticceria SAS di Mario Rossi”.
La ragione sociale di un privato è composta dal suo nome e cognome e, se necessario, può essere seguito anche da un nome di fantasia. Per ottenerla, un libero professionista (ad esempio avvocato o medico) dovrà aprire una ditta individuale attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio.
Tipologie di società
La ragione sociale deve essere posseduta dalle società di persone.
- Società semplice: con riguardo alla società semplice, non è necessario inserire nella ragione sociale il nome dei soci; questo poiché la società semplice non può svolgere attività commerciale. Nella ragione sociale è sufficiente inserire il nome dell’attività svolta e la tipologia di società.
- Società in accomandita semplice: ai sensi dell’art. art. 2314 del Codice civile viene stabilito che: “La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali”. Nella società in accomandita semplice, dunque, vi deve essere l'indicazione del nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione di “società in accomandita semplice”. Qualora anche l’accomandante acconsenta a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, egli risponderà insieme ai soci accomandatari illimitatamente e solidalmente per i debiti contratti.
- Società in nome collettivo: nel Codice civile viene disposto, ai sensi dell’art. 2292 del Codice civile che “la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono”. La ragione sociale nella società in nome collettivo, dunque, deve indicare il nome di uno o più soci.
Come si sceglie la ragione sociale e quali sono gli elementi da inserire
La scelta della ragione sociale deve seguire regole ben precise:
- deve contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili;
- deve contenere l’indicazione della tipologia di società.
Possono inoltre essere inseriti facoltativamente nella ragione sociale, ad esempio:
- un nome di fantasia;
- il riferimento al luogo in cui opera la società;
- il riferimento al settore di operatività.
Differenze tra ragione sociale e denominazione sociale
La denominazione sociale è il nome delle società di capitali, che può anche non riportare il nome dei soci ma recare un nome di fantasia e il tipo di società.
La differenza è giustificata dal diverso regime di responsabilità che caratterizza le due tipologie di società. Nelle società di persone, invero, vige il regime di autonomia patrimoniale imperfetta, in base al quale il socio è illimitatamente responsabile per i debiti contratti dalla società, e quindi risponde anche con il proprio patrimonio. Nelle società di capitali, al contrario, è presente una netta separazione tra il patrimonio dei soci e quello della società in quanto vige un regime di autonomia patrimoniale perfetta.
Quali sono le implicazioni legali della ragione sociale e come si tutela
I doveri connessi alla ragione sociale sono i seguenti:
- dovere di veridicità: la ragione sociale deve contenere almeno il nome di un socio illimitatamente responsabile e deve contenere in maniera chiara l’indicazione del tipo di società;
- dovere di novità: la ragione sociale di una società non può essere uguale a quella di un’altra concorrente, se questo ingenera confusione.
Va inoltre specificato che chi possiede una ragione sociale ha il diritto di utilizzo in via esclusiva:la ragione sociale deve essere iscritta nel registro delle imprese, in modo che possa essere utilizzata dal solo titolare.
Qualora venga effettuato indebito utilizzo della ragione sociale è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria onde chiedere l’inibizione dell’utilizzo indebito e il risarcimento dei danni.
Sul punto ha specificato la giurisprudenza che: “Ai sensi dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il divieto di adozione come ditta, insegna, denominazione o ragione sociale, di un segno uguale o simile al marchio altrui, trova applicazione quando, a causa dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa dei due titolari dei segni distintivi ed i prodotti o i servizi per i quali è stato adottato il marchio, si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico, identificabile anche con la possibilità di associazione tra i segni. Ne consegue che il giudizio di comparazione sul quale si fonda la confondibilità non deve essere formulato in riferimento ai prodotti delle due imprese o alla violazione della correttezza professionale o commerciale, ma esclusivamente in riferimento all'attività svolta dall'impresa che ha assunto il marchio come segno distintivo della propria ditta e i prodotti, protetti dal marchio registrato, commercializzati dall'altra” (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 12 marzo 2008, n. 6720).