La quattordicesima mensilità nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata va pagata il 1 luglio, sulla base della retribuzione di fatto spettante al lavoratore a giugno di ogni anno.
I ratei vanno calcolati in base ai mesi lavoratori da luglio dell'anno precedente a giugno dell'anno di erogazione.
Vediamo come funziona la quattordicesima nel contratto collettivo della Distribuzione Moderna Organizzata e quali sono i passaggi chiave da sapere.
Quattordicesima: pagamento il 1 luglio
L'articolo 205 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata disciplina la "Quattordicesima mensilità".
Il comma 1 prevede che "Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente Contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari".
La quattordicesima va corrisposta, quindi pagata, il 1 luglio di ogni anno, quindi nella busta paga di giugno o luglio di ogni anno o in una busta paga a parte.
E' possibile per le parti una erogazione anticipata e mensile dei ratei di tredicesima e quattordicesima, salvo conguaglio dell'importo spettante da effettuarsi entro il 1 luglio di ogni anno.
Questo perché la retribuzione di riferimento è la retribuzione di fatto in vigore al 30 giugno, quindi la retribuzione di fatto del mese di giugno, anche in caso di aumenti della retribuzione per rinnovo delle tabelle retributive.
Calcolo retribuzione quattordicesima
La retribuzione di riferimento per il calcolo della quattordicesima per espressa previsione dell'articolo 205 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata è la "mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità)".
L'articolo 191 – Retribuzione di fatto stabilisce che "La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge".
Il richiamato articolo 189 stabilisce la "Normale retribuzione". Il comma 1 prevede che "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva".
Inoltre il comma 3 stabilisce che "L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile".
Quindi occorre prendere a riferimento tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione di giugno di ogni anno, ossia la somma di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi e tutti gli elementi che generalmente sono nella parte alta del cedolino paga.
In caso di part-time, la retribuzione posta a base di calcolo della quattordicesima è la stessa, ma l'orario ridotto dà diritto ad una retribuzione inferiore proporzionata alla percentuale di contratto a tempo parziale.
Calcolo ratei quattordicesima
La quattordicesima è pari ai ratei maturati da luglio dell'anno precedente a giugno dell'anno di erogazione.
Il comma 2 dell'articolo 205 stabilisce che "In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di dodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato".
Il contratto collettivo poi fa riferimento all'art. 187 "Computo annualità frazione annua", il quale prevede che "Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a15 giorni". E che "Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)".
Per il calcolo dei ratei quindi bisogna sommare i mesi interi e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni intercorsi tra luglio dell'anno precedente e giugno dell'anno di erogazione.
Un assunto dal 1 gennaio 2024, avrà diritto a 6 ratei di quattordicesima su 12.
Un assunto il 20 gennaio 2024, avrà diritto a 5 ratei di quattordicesima su 12.
Quattordicesima lavoratori retribuiti a provvigioni o percentuali
Il comma 3 dell'art. 205 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda".
Chi non ha diritto alla quattordicesima
Il comma 4 prevede che "Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente Contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito".
Quattordicesima non assorbibile
Il comma 5 dell'art. 205 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "In continuità con le prassi aziendali in atto alla data di stipula del presente C.C.N.L., non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo".
Quattordicesima: stessi diritti della tredicesima
Il comma 6 dell'art. 205 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti la tredicesima mensilità".
Questo significa che spetta la quattordicesima in caso di congedi per donne vittime di violenza di genere, in caso di legge 104 e congedi e permessi per handicap, in caso di congedo maternità e paternità, congedo parentale e tutti gli altri casi in cui è previsto il diritto alla tredicesima mensilità secondo il contratto collettivo.
Quattordicesima compresa nella retribuzione annuale spettante al lavoratore
Una nota a verbale del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "In coerenza e continuità con la contrattazione collettiva applicata dalle aziende aderenti a Federdistribuzione fino all'entrata in vigore del presente C.C.N.L., le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la stipulazione del presente C.C.N.L., la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.
Pertanto, qualsiasi riduzione dell'importo anche di una soltanto delle 14 mensilità determinerebbe la rottura dell'equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si applicano i contratti sopraindicati.
Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse la conseguenza dell'applicazione di norme imperative di legge. Tutta la negoziazione, infatti, si è svolta nel presupposto che le contrapposte Organizzazioni Sindacali fossero pienamente libere di determinare un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall' art. 36 della Costituzione".
Questo vuol dire che in coerenza con l'art. 39 della Costituzione, le parti sociali stipulanti il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, ossia Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno individuato la "retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e questa retribuzione su base annuale è stata poi divisa per quattordici mensilità, quindi la quattordicesima vi rientra e non può che essere retribuita ai lavoratori. E che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annuale è solo una modalità di pagamento.