I magistrati onorari ovvero il giudice di pace onorario e il vice procuratore onorario percepiscono, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, che corrisponde a euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali.
Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo e ai vice procuratori onorari che svolgono le loro funzioni presso l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, tale indennità è corrisposta nella misura dell'80% e corrisponde a 12.912,00 euro lordi all'anno.
A queste indennità possono essere aggiunte delle indennità di risultato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi.
Durante lo svolgimento del tirocinio iniziale di 6 mesi non è prevista alcuna retribuzione.
Con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 è stata effettuata una riforma complessiva della magistratura onoraria, che svolge un ruolo importante nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, in quanto la figura del magistrato onorario è stata pensata per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, al fine di realizzare il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
I magistrati onorari sono il giudice onorario di pace e il vice procuratore onorario. Il loro incarico ha natura temporanea e deve svolgersi in modo da risultare compatibile con l'esercizio di una professione, per questo motivo non possono essere impegnati nello svolgimento delle attività tipiche della magistratura onoraria per più di due giorni a settimana.
Per diventare magistrato onorario bisogna aver compiuto i 27 anni e non aver superato i 60 anni e bisogna aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
L'incarico dura 4 anni e può essere rinnovato una sola volta.
Vediamo, in dettaglio, chi sono i magistrati onorari, quali sono le loro funzioni, come si diventa magistrato onorario e quanto guadagnano giudice onorario di pace e vice procuratore onorario.
Chi sono i magistrati onorari
I magistrati onorari sono magistrati che non svolgono le loro funzioni a seguito del superamento del concorso pubblico per esami per entrare in magistratura ordinaria, ma esercitano il ruolo di giudice in via temporanea e contemporaneamente allo svolgimento di altra professione.
I magistrati onorari sono i seguenti:
- Il giudice onorario di pace: il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace.
- Il vice procuratore onorario: il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.
L'incarico di magistrato onorario ha natura temporanea e deve svolgersi in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative e "non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego" (art. 1 decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116).
Proprio per questo motivo, l'impegno del magistrato onorario non può essere superiore a due giorni a settimana.
Ai magistrati onorari possono essere assegnate attività da svolgere sia in udienza che fuori udienza.
Inoltre, il magistrato onorario "esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio" (art.1 decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).
Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari in quanto compatibili, secondo quanto stabilito dall'art.20 "e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni" (art. 20 decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).
I requisiti per diventare magistrato onorario
I requisiti per diventare magistrato onorario sono indicati all'art. 4 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 1161.
Per diventare magistrato onorario bisogna possedere i seguenti requisiti:
- "cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- essere di condotta incensurabile;
- idoneità fisica e psichica;
- età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
- laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge".
L'art. 4 indica alcune ipotesi in cui non può essere conferito l'incarico di magistrato onorario. Non possono diventare magistrati onorari coloro che:
- "hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
- hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- sono stati collocati in quiescenza;
- hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
- non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21″.
Sono poi previsti una serie di titoli di preferenza, come lo svolgimento per un tot di anni delle professioni avvocato e notaio. In particolare, costituiscono titoli di preferenza (art. 4):
- "l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
- l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
- l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
- l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
- l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
- lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali".
Vi sono poi delle incompatibilità. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario, ad esempio (art. 5):
- i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- gli ecclesiastici;
- coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali più rappresentative;
- i difensori civici;
- coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le proprie funzioni.
- gli avvocati e i praticanti abilitati che esercitano la professione nel circondario del tribunale dove si trova l'ufficio giudiziario a cui sono assegnati
I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza o sono un un'unione civile non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario.
Come si diventa magistrato onorario
Periodicamente è pubblicato il bando di concorso nella Gazzetta ufficiale per il conferimento degli incarichi di magistrato onorario nel rispettivo distretto.
Gli interessati devono presentare domanda, nella quale sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità.
Si può presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.
Viene poi redatta la graduatoria degli aspiranti e successivamente il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un certo numero di interessati.
Tirocinio e conferimento dell'incarico
Il tirocinio del magistrato onorario è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, ha una durata di sei mesi e viene svolto (art. 7):
- "per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio";
- "per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio".
Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore in materia civile e penale e per lo svolgimento del tirocinio non è prevista alcuna retribuzione.
Il tirocinio prevede lo svolgimento di una serie di attività presso gli uffici giudiziari e la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
Al termine dei corsi, viene trasmesso un rapporto redatto dal magistrato collaboratore alla sezione autonoma per i magistrati onorari relativo all'esito dei test e delle attività svolte dal magistrato onorario.
La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico.
Una volta acquisita la graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei in base alla graduatoria, che conserva efficacia per i due anni successivi.
Successivamente, Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.
Il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta "l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie" o quando, "senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica".
Ai fini della valutazione di inidoneità costituiscono ulteriori elementi di valutazione (art. 21 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116):
- "l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza";
- "l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo";
- "la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti";
- "l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo".
Formazione dei magistrati onorari
I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono tenuti a partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o da un giudice professionale, "per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative"(art. 22 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116).
Inoltre, con cadenza almeno semestrale, sono tenuti corsi di formazione dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
Funzioni dei giudici di pace
I giudici onorari di pace esercitano, "presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali" (art.9 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116).
I giudici onorari di pace, nel corso dei primi due anni, devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere soltanto i compiti e le attività allo stesso inerenti.
Possono trattare procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.
Il giudice professionale può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, ma tali procedimenti non devono essere di particolare complessità.
Funzioni dei vice procuratori onorari
I compiti dei vice procuratori onorari sono i seguenti (art. 16 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116):
Il vice procuratore onorario, tra l'altro:
- coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione compie tutti gli atti preparatori utili, come lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- adotta i provvedimenti relativi ai procedimenti davanti al giudice di pace, su delega nell'udienza dibattimentale.
Durata dell'ufficio
L'incarico di magistrato onorario ha una durata di quattro anni, che possono essere rinnovati per una sola volta.
L'incarico cessa, in ogni caso, al compimento dei 65 anni.
La domanda di conferma deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione e vanno allegati una serie di documenti relativi all'attività svolta.
Indennità spettante ai magistrati onorari
L'indennità percepita dai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del d.lgs. 13 luglio 2017, n.116.
Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, che corrisponde a euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali.
Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, tale l'indennità è corrisposta nella misura dell'80% ovvero corrisponde a 12.912,00 euro.
Tali indennità non sono tra loro cumulabili.
In base alla valutazione degli obiettivi raggiunti, può poi essere riconosciuta un'indennità di risultato in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa.
Disegno di legge di riforma della magistratura onoraria già in servizio
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, nella seduta nel 31 gennaio 2024, che introduce modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento.
Secondo quanto specificato nel Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n.68, "Il provvedimento opera una revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio e ne regola compiutamente il rapporto di lavoro, inquadrandoli espressamente come “lavoratori subordinati”.
Nel disegno di legge viene stabilito un orario di lavoro di 40 ore settimanali per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore settimanali, pari a due giorni a settimana, per i magistrati che non hanno optato per il regime di esclusività.
Per quanto riguarda la retribuzione, ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via esclusiva, deve essere corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, di euro 58.840,00.
Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene, invece, corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 20.000,00.