L'indennità mensile dei ministri è di euro 9.203,54 lordi per 12 mensilità ovvero di euro 110.442,48 annui lordi.
All'indennità mensile si aggiunge una diaria che corrisponde a euro 3.503,11 netti.
Secondo quanto previsto dalla legge 418/99, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non sono parlamentari è corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
Con l’art. 3, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è stato stabilito che i parlamentari che assumono le funzioni di membri del Governo non possono cumulare il trattamento previsto per i ministri con l’indennità parlamentare ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici.
Con la circolare n. 29 del 15.11.2018 del MEF è stato dunque chiarito che ai ministri non parlamentari spetta il seguente trattamento economico:
-euro 9.203,54 (indennità mensile lorda)
-euro 8.308,24 indennità mensile netta (importo al netto delle ritenute ai fini del trattamento di quiescenza e per il fondo credito)
Vediamo, di seguito, quali sono i compiti dei ministri, come si diventa ministro e quanto guadagna un ministro in Italia.
I compiti dei ministri
I ministri fanno parte del Governo, che è l'organo esecutivo dello Stato.
Secondo quanto previsto dall'art. 92 della Costituzione italiana, infatti, Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri".
I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 92, comma 2, della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
I ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 della Costituzione).
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia (art. 94, comma 3 della Costituzione).
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (art. 95, comma 2, della Costituzione).
Il Governo ha compiti fondamentali in materia di bilancio.
In particolare, il Governo ha compiti in materia di programmazione economica e finanziaria, politica economica e amministrazione generale.
Il Governo emana i regolamenti e può esercitare la funzione legislativa, entro i limiti stabiliti dagli artt. 76 e 77 della Costituzione ovvero a seguito di specifica delega del Parlamento o in casi straordinari di necessità e urgenza.
Indennità dei ministri
Con la circolare n. 29 del 15.11.2018 del MEF è stato dunque chiarito che ai ministri non parlamentari spetta il seguente trattamento economico:
-euro 9.203,54 (indennità mensile lorda)
-euro 8.308,24 indennità mensile netta (importo al netto delle ritenute ai fini del trattamento di quiescenza e per il fondo credito)
Va chiarito il quadro normativo di riferimento.
La legge 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali", all'art.2, stabilisce che: "Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico".
Con legge 9 novembre 1999, n. 418, "Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari" è invece stabilito, all'art. 1, che "Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.
Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146".
Su questo quadro normativo è destinato a incidere, in maniera dirompente, il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 con cui è stato stabilito che: "I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″.
In sede di conversione del decreto-legge al comma 1-bis è stato esteso il divieto di cumulo anche ai componenti del Governo non parlamentari, avuto riguardo all'indennità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 418/1999.
Viene infatti previsto che: "Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418".
Viene inoltre stabilito che: "In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza".
Con la circolare n. 29 del 15.11.2018 del MEF è stato dunque chiarito che ai ministri non parlamentari spetta il seguente trattamento economico:
-euro 9.203,54 (indennità mensile lorda).
-euro 8.308,24 indennità mensile netta (importo al netto delle ritenute ai fini del trattamento di quiescenza e per il fondo credito).
Nella stessa circolare è fatto riferimento ai chiarimenti forniti dall'INPS con riguardo agli adempimenti contributivi relativi al trattamento previdenziale:
"-per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa che mantengono il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza ai sensi della legge n.146 del 1980, l’obbligo contributivo rimanga a carico dell’Amministrazione di appartenenza;
– per i dipendenti pubblici che percepiscono l’indennità di cui alla legge n. 418 del 1999 ovvero il trattamento stipendiale di cui alla legge n. 212 del 1952, l’obbligo contributivo sia a carico del Dicastero presso il quale il soggetto ricopre l’incarico di Ministro o di Sottosegretario".
Diaria
Ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ai ministri è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.
Tale diaria è stabilita nella somma di euro 3.503,11 netti mensili.