Il certificato di agibilità è un documento fondamentale che garantisce la sicurezza e l'idoneità degli edifici. La sua corretta gestione e presentazione non solo assicurano il rispetto delle normative, ma anche la possibilità di utilizzare legalmente e in sicurezza l'immobile per le sue finalità previste.
I costi per ottenere un certificato di agibilità di un immobile cambiano da Comune a Comune, ma in generale, comprendono i diritti di segreteria che ammontano a circa 150 euro, a cui aggiungere 16 euro di marca da bollo e infine il compenso per il tecnico, architetto, geometra o ingegnere a cui affidare la prestazione che in genere va da un minimo di 200 ad un massimo di 1500 euro.
Cos’è e a cosa serve il certificato di agibilità
Oggi noto come SCIAG, ossia Segnalazione certificata di agibilità, il certificato di agibilità è un documento essenziale per gli edifici considerando che attesta la conformità dell'edificio alle normative vigenti riguardanti sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, assicurando che l'immobile sia idoneo all'uso previsto.
Il certificato di agibilità è particolarmente importante considerando che senza di esso, l’edificio non può essere legalmente utilizzato per scopi residenziali o commerciali. Inoltre la mancanza del certificato può comportare la negazione di servizi pubblici come elettricità, acqua e gas.
La presentazione del certificato di agibilità è obbligatoria. La mancata presentazione comporta sanzioni amministrative e potrebbe anche ostacolare la compravendita dell'immobile. La normativa di riferimento per il certificato di agibilità è il D.P.R. 380/01, noto come Testo Unico dell'Edilizia, che stabilisce i criteri per la valutazione delle condizioni di abitabilità degli edifici.
Le norme specifiche riguardanti il certificato di agibilità possono variare tra le diverse regioni italiane. È quindi fondamentale verificare le disposizioni regionali specifiche oltre a quelle nazionali. Inoltre è bene precisare che il certificato di agibilità, ha una durata potenzialmente illimitata e non ha una scadenza temporale. Ma ci sono alcune situazioni specifiche, come ristrutturazioni o ricostruzioni, in cui l’agibilità precedentemente concessa perde il suo valore. In questi casi occorre presentare una nuova domanda per ottenere un certificato aggiornato.
Differenza tra certificato di abitabilità e agibilità
Ci sono delle differenze importanti tra il certificato di agibilità e quello di abitabilità. Il primo è destinato ad immobili non ad uso residenziale (commerciali, industriali, ecc.). e ha come funzione quella di certificare che gli edifici non residenziali rispettavano le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per l’uso previsto.
Il Certificato di Abitabilità è invece destinato ad immobili ad uso residenziale e attesta che gli edifici destinati ad abitazione rispettavano i requisiti di igiene e sicurezza previsti per l'uso residenziale. Il D.Lgs. n. 222/2016 ha poi unificato entrambe le certificazioni nella Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) che costituisce un’autocertificazione inviata al Comune dall’intestatario della pratica tramite lo sportello telematico SUAPE, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
Quando è obbligatorio
Il certificato di agibilità è necessario per diverse tipologie di interventi edilizi, come:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni
- interventi su edifici esistenti.
Chi deve fare la richiesta di certificato di agibilità
Possono richiedere il certificato specifici soggetti come:
- Titolare del permesso di costruire.
- Soggetto detentore di SCIA o CILA
- Proprietario dell’immobile
- Successori o aventi causa.
Chi rilascia il certificato di agibilità
Dopo il D.Lgs. 222/2016, il certificato di agibilità non viene più rilasciato dal Comune, ma è attestato tramite segnalazione certificata. Il titolare dell’attività edilizia, con l’aiuto del direttore dei lavori e di un tecnico abilitato, certifica le condizioni di agibilità dell’immobile. Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare presenta la segnalazione certificata allo sportello unico per l’edilizia utilizzando la modulistica unificata regionale.
Come ottenere il certificato di agibilità
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 (decreto SCIA 2), la procedura per attestare l'agibilità degli immobili è cambiata. Il certificato di agibilità non viene più rilasciato direttamente dal Comune, ma è attestato mediante una segnalazione certificata di agibilità presentata dal professionista incaricato. Questo nuovo procedimento ha semplificato e velocizzato il processo, eliminando il concetto di silenzio-assenso.
In particolare entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento edilizio, il professionista incaricato, geometra, architetto o ingegnere, effettua i controlli necessari e raccoglie la documentazione richiesta. Successivamente presenta la segnalazione certificata di agibilità allo sportello unico per l’edilizia utilizzando la modulistica unificata regionale.
La documentazione da Allegare alla Segnalazione Certificata di Agibilità è la seguente:
- Dichiarazione di avvenuto accatastamento o aggiornamento catastale.
- Dichiarazione di conformità degli impianti
- Certificazione di collaudo statico o dichiarazione di rispondenza alle norme antisismiche
- Dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori
- Dichiarazione di conformità alle norme per il superamento delle barriere architettoniche
- Attestato di prestazione energetica (APE).
Quanto costa il certificato di agibilità
I costi associati al certificato di agibilità variano da Comune a Comune, ma, in generale, includono:
- diritti di segreteria
- marche da bollo
- spese per effettuare il collaudo
- costi per la verifica degli impianti.
A questi costi, vanno poi aggiunte le spese professionali del tecnico abilitato incaricato di effettuare il collaudo statico e di redigere la documentazione.
Come recuperare il certificato di agibilità di un immobile vecchio
Occorre fare un discrimine temporale. L’obbligo di attestare l’agibilità è stato introdotto nel 1934, quindi il certificato di agibilità per gli immobili costruiti prima del 1934 non è obbligatorio.
Per gli immobili costruiti prima del 1967, invece che gli estremi della licenza edilizia si può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si comunica che l’opera risulta iniziata prima del 2 settembre 1967. Gli edifici costruiti dopo il 1967 e prima del 2001, invece, devono obbligatoriamente possedere sia il certificato di abitabilità che il certificato di agibilità.
Come ottenere un certificato di agibilità per un immobile vecchio? Occorre inviare una richiesta al Comune di residenza, allegando alla domanda diversi documenti tecnici (redatti da un tecnico abilitato) come l’autocertificazione del tecnico incaricato attestante regolarità e i requisiti dell'immobile.