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4 Agosto 2023
9:00

Quante piante di cannabis posso coltivare in casa?

La coltivazione della cannabis per uso personale è un argomento particolarmente discusso e al centro anche dei dibattiti politici. Quante piante di marijuana si possono tenere in casa e qual è la sanzione prevista dalla legge se si superi il limite? Proviamo a fare chiarezza.

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Quante piante di cannabis posso coltivare in casa?
Dottoressa in Giurisprudenza
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La coltivazione della cannabis per uso personale è un argomento tanto noto quanto discusso. Nel tempo infatti non sono mancati i dibattiti politici e le pronunce della giurisprudenza per far chiarezza sul tema.

Si pensi al fatto che, in alcuni casi, il rinvenimento di marijuana sulla persona può essere considerato reato.

Tra le più importanti notizie giunte dalle Sezioni Unite della Cassazione vi è senza dubbio la sentenza 16 aprile 2020, n. 12348 la quale ha ritenuto non punibile chi intende coltivare la cannabis in casa per farne un uso personale nel caso in cui l’esiguo numero di piantine, il prodotto e i mezzi utilizzati per la coltivazione, permettano di escludere lo spaccio.

Cosa vuol dire? Che le piantine di cannabis piantumate per uso personale in casa devono essere così poche che pur volendo, la produzione sarebbe talmente esigua da escludere la possibilità di spaccio.

E i mezzi? Tutti quegli strumenti di cui il coltivatore può essersi dotato per non farsi scoprire dalle forze dell’ordine, per esempio i mezzi di trasporto, le telecamere per annunciare l’arrivo degli agenti di polizia e altro.

A ben vedere, quindi, per la giurisprudenza non sarebbe punibile la coltivazione in casa di piantine di cannabis che rispettino determinati criteri poiché sussisterebbe la particolare tenuità del fatto.

Vediamo adesso quando si considera per uso personale la propria coltivazione, quando questa possa essere legale, quante piante è possibile detenere e quali sono i rischi che si corrono se si superano i limiti prescritti dalla legge.

Quando si considera la coltivazione di marijuana per uso personale?

Si ritiene di “uso personale” l’esigua quantità di cannabinoidi detenuti e non eccedenti i limiti circoscritti dalla legge.

Dopo una certa quantità, la legge ritiene che la sostanza stupefacente di cui si è in possesso ne consente lo spaccio.

I limiti di detenzione affinché la cannabis in proprio possesso sia per uso personale è indicato dal Ministero della Salute nel Decreto pubblicato in G.U. 24 aprile 2006, n. 95 che distingue la quantità massima detenibile espressa in grammi e in milligrammi di principio attivo della sostanza:

Sostanze mg di principio attivo quantità massima detenibile in gr numero di dosi detenibili
Cannabis, Marijuana, Hashish 500 mg 5 gr lordi 15-20 dosi
Cocaina 750 mg 1,6 gr lordi 5 dosi
Eroina 250 mg 1,7 gr lordi 10 dosi
LSD 0,150 mg * 3 dosi
MDMA 750 mg 1,6 gr lordi 5 dosi
Amfetamina 600 mg 1,6 gr lordi 5 dosi
Sostanze mg di principio attivo
Cannabis, Marijuana, Hashish 500 mg
Cocaina 750 mg
Eroina 250 mg
LSD 0,150 mg
MDMA 750 mg
Amfetamina 600 mg
Sostanze quantità massima detenibile in gr
Cannabis, Marijuana, Hashish 5 gr lordi
Cocaina 1,6 gr lordi
Eroina 1,7 gr lordi
LSD *
MDMA 1,6 gr lordi
Amfetamina 1,6 gr lordi
Sostanze numero di dosi detenibili
Cannabis, Marijuana, Hashish 15-20 dosi
Cocaina 5 dosi
Eroina 10 dosi
LSD 3 dosi
MDMA 5 dosi
Amfetamina 5 dosi

Entro queste quantità/dosi, la legge ritiene che la sostanza stupefacente possa essere considerata per uso personale e pertanto non perseguibile come reato.

E’ fondamentale però tenere presente che la quantità non è l’unico elemento a cui fare attenzione, poichè la Cassazione con la sentenza 7578/2019 ha sottolineato che spetti poi al giudice valutare concretamente le circostanze di rinvenimento della sostanza e verificare quindi la “genuinità” delle intenzioni di chi detenga le sostanze.

Quando è considerata legale la coltivazione di cannabis in casa?

La legge ritiene legale la coltivazione della cannabis in casa propria solo nel rispetto di alcuni criteri: innanzitutto entro determinate quantità tali da essere così esigue da non poter permettere lo spaccio, ma anche l’assenza di mezzi e modalità intenzionalmente predisposti per eludere i controlli delle forze dell’ordine, così come l’assenza di indici significativi riconducibili al mercato illegale.

Coltivare in casa la marijuana è legale, e quindi non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, quando sia possibile ritenere che la coltivazione domestica non si avvalga di accorgimenti (come per esempio un sistema di irrigazione, di illuminazione, concimi specifici) tali da rafforzare la produzione e massimizzare l’estrazione oltre il quantitativo minimo prescritto dalla legge.

Inoltre, secondo l’ordinamento italiano, la piantina destinata alla coltivazione in casa è legale se proviene da sementi ammesse e iscritti nel Catalogo Comune, tra le piante agricole, il cui livello di THC non è superiore allo 0,2%.

Ricordiamo che nel caso della cannabis, della marijuana sono ritenuto “per uso personale” fino a 15-20 dosi.

Quante piante di marijuana si possono tenere in casa?

La domanda continua a suscitare scalpore, date le diverse opinioni che si susseguono da parte della giurisprudenza.

In tema di coltivazione domestica in abitazione privata e destinate esclusivamente ad uso personale la Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2023, n. 23520 ritiene “non punibile per particolare tenuità del fatto la coltivazione in numero esiguo di piante da cui sia possibile estrarre stupefacenti se dalle stesse ne sia ricavabile un quantitativo in dosi irrisorio”.

Definire il tipo di coltivazione rileva con importanza sia rispetto alla piantina ormai collocata in vaso, sia relativamente ai semi.

Per la coltivazione personale, una parte della giurisprudenza ritiene che non sia reato tenere in casa fino a 11 piante di marijuana:

Integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di undici piantine di marijuana, collocate in vasi all’interno di un’abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all’uso personale dell’imputato”, Corte di Cassazione, sezione VI, 19 febbraio 2021, n. 6599.

Per quanto riguarda i semi della pianta che si possono detenere, anche in questo caso non sarebbe penalmente rilevante la quantità perché non consentirebbe di dedurre la loro effettiva destinazione, come sostenuto dalla sentenza della Cassazione 41607/2013.

Cosa si rischia se si supera il limite consentito dalla legge?

L’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, 309 (il cd. Testo unico stupefacenti), voluto dal legislatore per tutelare la salute collettiva come bene di rilevanza costituzionale, punisce chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope per le sostanze indicate nella Tabella I e Tabella II:

con la reclusione da un minimo di 6 ad un massimo di 20 anni e con la multa da 26.000,00 € a 260.000,00 € (con riferimento alla Tabella I);con la pena diminuita da ⅓ alla metà, nel caso di sostanze stupefacenti con minori effetti droganti (come la cannabis, di cui alla Tabella II).

Anche sul piano amministrativo si è passibili di conseguenze, lo afferma l’articolo 75 del T.U. stupefacenti.

La sanzione amministrativa prevede per un periodo che va da 2 mesi a 1 anni per le droghe pesanti (cocaina, eroina ecc) e per un periodo da 1 a 3 mesi per le droghe leggere:

  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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