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6 Giugno 2024
15:00

Quante ore di assenza si possono fare alle superiori per non essere bocciati: numero massimo

In linea di massima, per evitare di essere bocciati alle scuole superiori occorre non superare i 40 giorni di assenza all'anno.

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Quante ore di assenza si possono fare alle superiori per non essere bocciati: numero massimo
Avvocato
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Per evitare di essere bocciati, bisogna rispettare il numero massimo di assenze stabilito dalla legge che corrisponde a 1/4 dell'orario di frequenza obbligatorio annuale stabilito per ciascuna scuola. In linea di massima, dunque, se consideriamo le 6 ore giornaliere, le assenze totali alle superiori non possono superare, in media, le 223 ore all'anno, ovvero i 40 giorni circa.

Qualora tale limite venga superato, tuttavia, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza, la bocciatura non può essere automatica ma deve essere fondata su una serie di valutazioni.

Se l'allievo, nonostante il numero di assenze, può comunque essere scrutinato, secondo la giurisprudenza, non è possibile bocciarlo.

Vediamo, in dettaglio, quante ore di assenza si possono fare per evitare di incorrere in una bocciatura, e quali sono i criteri in base ai quali uno studente può essere legittimamente bocciato qualora abbia superato il numero di assenze consentito dalla legge.

Qual è la frequenza richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico?

Secondo quanto stabilisce l'articolo 14 del D.P.R. 22 Giugno 2009, n. 122: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

In base a quanto è stabilito dalla legge, dunque, il numero massimo di assenze consentite equivale a 1/4 dell'orario annuale.

Viene inoltre stabilito che: "Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Sono dunque previste deroghe a questo limite previsto, in presenza di circostanze straordinarie, per assenze documentate e continuative.

Tali assenze, inoltre, non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Monte ore annuali scuole superiori e assenze consentite

Per sapere qual è il monte ore annuale di assenze da non superare, bisogna conoscere il numero totale annuale di ore previsto dalla legge per ogni istituto.

Per quanto riguarda i licei, il riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

Secondo quanto dispone l'art. 5, al liceo classico l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il numero massimo di assenze al liceo classico nel primo biennio è dunque di 223 ore, mentre è di 256 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Secondo quanto dispone l'art. 8, al liceo scientifico l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il numero massimo di assenze al liceo scientifico, dunque, nel primo biennio è di 223 ore, mentre nel secondo biennio e nel quinto anno è di 248 ore.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 9, al liceo delle scienze umane l'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il numero massimo di assenze al liceo delle scienze umane, dunque, nel primo biennio è di 223 ore, mentre nel secondo biennio e nel quinto anno è di 248 ore.

In base a quanto previsto dall'art. 6, al liceo linguistico l'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il numero massimo di assenze al liceo linguistico, dunque, nel primo biennio è di 223 ore, mentre nel secondo biennio e nel quinto anno è di 248 ore.

In base a quanto prevede l'art. 4, al liceo artistico l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, di 759 ore nel secondo biennio, e di 693 ore nel quinto anno.

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio.

Il numero massimo di assenze al liceo artistico nel primo biennio è di 281 mentre il secondo biennio è di 289 ore e nel quinto anno è di 174 ore.

Secondo quanto previsto dall'art. 7, al liceo musicale e coreutico, l'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno.

Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il numero massimo di assenze che è possibile fare al liceo musicale e coreutico in tutti e cinque gli anni, dunque, è di 264 ore.

Numero massimo di assenze scuole superiori

Schematizzando, ecco il numero massimo di assenze che è possibile fare alle scuole superiori:

  • liceo classico: nel primo biennio 223 ore, nel secondo biennio di 256 ore;
  • liceo scientifico: nel primo biennio 223 ore, nel secondo biennio e nel quinto anno: 248 ore;
  • liceo delle scienze umane: nel primo biennio 223 ore, nel secondo biennio e nel quinto anno 248 ore;
  • liceo linguistico: nel primo biennio 223 ore, nel secondo biennio e nel quinto anno 248 ore;
  • liceo artistico: nel primo biennio 281 ore, nel secondo biennio 289 ore, nel quinto anno 174 ore;
  • liceo musicale e coreutico: 264 ore.

Se si supera il numero massimo di assenze si viene sempre bocciati?

La risposta è no, lo dice a chiare lettere la giurisprudenza.

Vediamo, in primo luogo, questa interessante pronuncia del Tar Cagliari del 16 settembre 2022, n. 613.

L'alunna aveva raggiunto un il numero di 342 ore di assenze al termine dell'anno scolastico, laddove il numero di assenze consentito alla scuola era di 284 ore.

Il Consiglio di classe, pur formulando un giudizio positivo sull'allieva, giudicata come educata e rispettosa e dotata di una "soddisfacente preparazione globale" deliberava la non ammissione alla classe successiva perché "avendo superato il monte ore comprensivo delle proroghe non è possibile procedere alla valutazione".

Per il Tar Cagliari, la determinazione negativa del Consiglio di classe è illegittima sotto un duplice profilo:

"– in primo luogo non è stata valutata, in ragione della particolare situazione di disagio nella quale si è venuta a trovare la ragazza, la possibilità di una deroga ad personam del limite massimo di assenze consentito, avendo l'organo scolastico ritenuto che la deroga disposta con la delibera n. 5/2021, pur riferita genericamente a tutti gli alunni e a tutte le indistinte situazioni di criticità astrattamente verificabili nel corso dell'anno scolastico, esaurisse il suo potere di deroga in realtà utilizzabile anche in relazione a singole e peculiari situazioni di prolungata assenza meritevoli di autonoma attenzione e valutazione;

– in secondo luogo lo stesso organo scolastico non si è soffermato sulla possibilità, comunque, di procedere ad una valutazione di merito del livello di preparazione raggiunto da-OMISSIS-che, come detto, nel caso di specie, come del resto contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso Istituto scolastico, è ampiamente positivo e ben oltre la media necessaria alla promozione, non risultando affatto che il numero delle assenze contestate abbia inciso sulla possibilità di procedere ad una valutazione dell'allieva essendosi come detto affermato solo queste le avevano impedito "di partecipare agli approfondimenti, alle discussioni e tutto ciò che concerne le attività che vengono svolte in classe e che concorrono a pieno titolo alla maturazione dell'allieva".

In pratica, per il Tar il Consiglio di classe poteva tranquillamente giungere a una valutazione di merito dell'allieva, anche se la stessa aveva effettuato più assenze del dovuto.

Il Tar, in definitiva, ha eseguito il seguente principio di diritto:

"ove l'alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva" (cfr. TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220).

Nello stesso senso si è espresso il Tar Roma, sezione 3-bis, con sentenza dell'11 settembre 2020, n. 9518: "la mancata o la sporadica partecipazione alle lezioni, per questo peculiare anno scolastico, non può assurgere ad elemento ex se determinante per sfociare in un giudizio di non ammissione alla classe successiva, dovendo essere altresì accompagnata dalle specifiche circostanze evidenziate dalla norma, ossia dal fatto che le assenze abbiano impedito ai docenti di acquisire elementi di valutazione per la formulazione di un giudizio compiuto già nel primo quadrimestre e che tale anomalia sia stata opportunamente stigmatizzata nei verbali redatti al termine del primo periodo di valutazione".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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