L’avvocato è un professionista del settore legale che ha dedicato anni di studio e preparazione per imparare a interpretare le norme e servire la difesa dei suoi assistiti.
L’art. 24 della Costituzione sancisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado di giudizio, per questo motivo è di fondamentale importanza affidarsi alla competenza tecnica di un difensore.
Secondo l’ordinamento, del resto, vi sono situazioni in cui è obbligatorio conferire il mandato a un avvocato: per esempio non ci si può difendere da soli in un processo penale e neppure nel secondo e terzo grado di giudizio.
Tuttavia, vi sono anche delle situazioni legali più semplici che permettono di difendersi da soli, senza ricorrere a un avvocato: è il caso di alcuni processi civili, giudizi amministrativi e cause tributarie.
Si tratta, quindi, di controversie il cui valore non è particolarmente elevato e che in generale non necessitano di una competenza tecnica specifica.
Vediamo di seguito le principali eccezioni al patrocinio obbligatorio dell’avvocato, ovvero i casi in cui è possibile andare in udienza da soli.
Giudice di pace fino a 1.100 euro
In base all’art. 82 c.p.c., è possibile stare da soli in giudizio per le cause instaurate innanzi al Giudice di pace e il cui valore non eccede i 1.100 euro.
È il caso dei ricorsi avverso le multe per violazione al codice della strada, oppure della richiesta di decreto ingiuntivo non oltre 1.100 euro.
Tuttavia, come dispone la norma in esame al comma 2, valutata l’entità e la natura della controversia pur se il valore sia superiore, il giudice di pace può autorizzare la difesa personale senza avvocato.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo autonomo e indipendente, preposto alla risoluzione dei conflitti sorgenti tra banche (o intermediari) e i clienti.
Si tratta di un un sistema di risoluzione alternativa delle controversie e consente di avvenire a una decisione in modo più celere ed economico rispetto al normale giudizio.
Una volta analizzata la documentazione prodotta dal cliente e dall’intermediario, l’ABF emette la sua decisione che, sebbene non vincolante al pari di quella resa da un magistrato, ne viene data notizia attraverso la pubblicazione per 5 anni sul sito ufficiale dell’Arbitro e per 6 mesi sulla pagina ufficiale della banca o dell’intermediario.
Processo amministrativo
Stando all’art. 23 c.p.a, è possibile stare in giudizio personalmente e quindi senza l’assistenza di un avvocato nelle cause in materia di:
- accesso e trasparenza amministrativa;
- elettorale;
- diritti dei cittadini dell’UE e dei loro familiari a proposito del diritto a circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri.
Commissione tributaria
Nel caso del processo tributario instaurato davanti alla Commissione tributaria, vi sono situazioni in cui l’ordinamento consente alla difesa personale senza il patrocinio obbligatorio di un difensore.
In base all’art. 12 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può stare in giudizio personalmente per le controversie fino a 3.000 euro.
Mediazione in tema di utenze e consumi
Le problematiche sorgenti in materia di utenze e consumi energetici tra i consumatori e le aziende fornitrici possono essere oggetto di mediazione.
Anche in questo caso, si tratta di una risoluzione alternativa delle controversie per cui non è necessario avvalersi del patrocinio obbligatorio di un avvocato ma è possibile difendersi da soli.
Lavoro: denunce all’Ispettorato
Il dipendente che decidere di segnalare oppure denunciare il datore di lavoro deve rivolgersi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente e all’INPS.
In questi casi, non bisogna nominare un avvocato.
Cause civili fino a 129,11 euro
In base all’art. 417 c.p.c., la parte può difendersi da sola in un giudizio civile se in primo grado la causa non eccede il valore di 129,11 euro.
Cosa succede se vado in tribunale senza avvocato
L’ordinamento italiano prevede diverse eccezioni al patrocinio obbligatorio dell’avvocato, vale a dire situazioni per le quali non è obbligatorio avvalersi della competenza tecnica di un difensore.
Tuttavia, al contrario, vi sono invece situazioni giuridiche per cui è fondamentale l’assistenza del “principe del foro”.
Per esempio, in un processo penale non ci si può difendere da soli e neppure per le cause civili che eccedono il valore di 129,11 euro, così come quelle innanzi al giudice di pace oltre 1.100 euro.
Nel caso in cui, non avessi le possibilità economiche per permetterti un avvocato, l’ordinamento predispone il cd. gratuito patrocinio, vale a dire la possibilità di farti difendere nel processo da un avvocato pagato dallo Stato.