E' ormai di dominio pubblico la sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardo al caso Superlega contro UEFA-FIFA. Ma quali norme europee violano o hanno violato la UEFA e la FIFA nel caso Superlega nel calcio?
La risposta è sia nei comunicati che nel dispositivo di sentenza della Corte di Giustizia Europea.
La prima cosa che dice la sentenza e, soprattutto, il comunicato è che le norme FIFA e UEFA sull'approvazione preventiva di competizioni calcistiche, come la Superlega, sono contrarie al diritto dell'Unione Europea.
Una posizione netta e pesante da parte della Corte di Giustizia Europea, ma andiamo a vedere quali sono le motivazioni e quali norme europee sono violate nello specifico.
- 2.1FIFA e EUFA come monopolio e abuso di posizione dominante
- 2.2FIFA e UEFA "barriera insormontabile" perché sfruttano il monopolio con sanzioni disciplinari
- 2.3Sanzioni FIFA e UEFA limitano la concorrenza nel mercato interno
- 2.4FIFA e UEFA: abuso di posizione dominante sull'attribuzione dei diritti economici del calcio
- 2.5Accordo FIFA-UEFA contrario all'articolo 101 TFUE perché condizionano le competizioni e la commercializzazione
La violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE
La prima cosa da sapere è che giuridicamente la società che intendeva o intende creare la Superlega nel calcio europeo ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea se gli Statuti di UEFA e FIFA violano l'articolo 101 e 102 del TFUE, ossia il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
In particolare è stato chiesto se gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA e gli articoli 49 e 51 dello Statuto della UEFA violano l'articolo 101 e 102 del TFUE.
E se gli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA violano gli articoli 101 e 102 del TFUE.
Cosa prevedono gli Statuti di FIFA e EUFA
La FIFA è un organismo di diritto privato il cui statuto stabilisce, tra gli altri, i seguenti obiettivi: "organizzare le proprie competizioni internazionali" e "controllare ogni tipo di pratica calcistica prendendo misure adeguate per prevenire violazioni allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni adottate dalla FIFA o alle Regole di gioco".
Le federazioni nazionali e le confederazioni regionali calcistiche, inclusa la UEFA nella regione europea, sono affiliate alla FIFA.
I club professionistici di calcio sono membri indiretti della FIFA. L’articolo 20 dello statuto della FIFA prevede espressamente che «le leghe o qualsiasi altro gruppo di club affiliati ad un’affiliata della FIFA dovranno essere subordinate a tale affiliata e da quest’ultima riconosciuti».
L’articolo 73 dello statuto della FIFA vieta alle federazioni, leghe e club affiliati alle federazioni membri di aderire a un’altra federazione membro o di partecipare a competizioni nel territorio di tale federazione, salvo in circostanze eccezionali e previa autorizzazione della FIFA e delle confederazioni o della confederazione regionale competenti.
Secondo tali articoli degli Statuti è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa.
Non solo i club sono obbligati a versare dei contributi per ogni gara internazionale e poi l'articolo 72 della FIFA prevede che La FIFA, i suoi membri e le Confederazioni sono proprietari originari, senza restrizione di
contenuto, di tempo, di luogo e di diritto, di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni e da altre manifestazioni che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze.
Non solo, il Comitato Esecutivo determina il tipo di sfruttamento e l'ampiezza di utilizzo di tali diritti adottando dei provvedimenti speciali. Ed è libero di decidere se sfruttare o meno questi diritti da solo o con terzi oppure delegarne lo sfruttamento a terzi.
Gli articoli 67 e 68 dello Statuto della FIFA identificano la UEFA e le federazioni nazionali membri della UEFA come "come «proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (…) sotto la rispettiva giurisdizione".
Cosa prevedono l'articolo 101 e 102 del TFUE
E' stato chiesto se violano l'articolo 101 del TFUE che è il seguente (prima parte): "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti
nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
E' stato chiesto se violano l'articolo 102 del TFUE che è il seguente (prima parte): "È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo".
Cosa ha chiesto alla Corte la società proprietaria della Superlega
La società che ha costituto la Superlega ha richiesto se gli articoli 22 e da 71 a 73 dello Statuto della FIFA e gli articoli 49 e 51 dello Statuto della UEFA violano l'articolo 101 e 102 del TFUE in in riferimento al caso in cui un entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come la Superlega, in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la UEFA.
La società ha anche chiesto se gli articoli 101 e/o 102 debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della UEFA, delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano alla Superlega e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare.
Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
Ed infine se gli articoli 67 e 68 dello Statuto FIFA (UEFA e Federazioni proprietarie di tutti i diritti derivanti dagli incontri) sono contrari agli articoli 101 e/o 102 del TFUE perché privano i club partecipanti e qualsiasi altro
organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.
Cosa ha deciso la Corte di Giustizia europea
La Corte prima ha richiamato le disposizioni del diritto dell'Unione Europea in materia di divieto di pratiche concordate (articolo 101 TFUE) e di abuso di posizione dominante (art. 102 del TFUE), poi ha dichiarato, riguardo all'esistenza di un monopolio contrario alle norme antitrust, "l’esistenza di un monopolio della FIFA e della UEFA circa l’organizzazione e l’autorizzazione delle competizioni internazionali".
FIFA e EUFA come monopolio e abuso di posizione dominante
Pertanto, da una parte, risulta che la FIFA e la UEFA possiedono il 100% della quota di mercato per quanto riguarda l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali, detenendo quindi una situazione di monopolio.
La Corte cita la sentenza Tetrapak (sentenza del Tribunale del 6 ottobre 1994 (Causa T-83/91 Tetrapak), che stabiliva al punto 109 che la detenzione di quote di mercato del 90% «poneva la ricorrente in una posizione
tale da renderla interlocutrice obbligata (…) e le garantiva l’autonomia di comportamento tipica di un’impresa in posizione dominante".
FIFA e UEFA "barriera insormontabile" perché sfruttano il monopolio con sanzioni disciplinari
Non solo la Corte di Giustizia Europea dichiara la FIFA e la UEFA nel gestire il calcio europeo e mondiale in posizione di monopolio e posizione dominante ma stabilisce che "la FIFA e la UEFA organizzano e sfruttano in monopolio il mercato relativo all’organizzazione di competizioni calcistiche da decenni, approvando tutte le norme applicabili a dette competizioni e attribuendosi il potere sanzionatorio o disciplinare nei confronti dei club e dei giocatori partecipanti a tali competizioni calcistiche, non essendoci allo stato attuale alcun concorrente nel mercato rilevante per l’organizzazione e lo sfruttamento delle competizioni calcistiche".
La Corte dichiara che "gli statuti della FIFA e della UEFA e l’applicazione delle sanzioni e dei divieti derivanti dagli stessi costituiscono una barriera insormontabile all’accesso di nuovi concorrenti nel mercato europeo delle
competizioni internazionali di club calcistici e la commercializzazione dei diritti relativi a dette competizioni, attività che non sono interscambiabili, ma rivestono piuttosto un carattere di complementarietà funzionale".
Barriera insormontabile di FIFA e EUFA perché "il potere di autorizzare la disputa di partite e competizioni internazionali non è soggetto ad alcun tipo di limite né a una procedura oggettiva e trasparente ma al potere discrezionale dei rispettivi organismi privati che, dato il monopolio nell’organizzazione delle competizioni e gestione in esclusiva di rendimenti economici derivanti da dette competizioni sportive, hanno un chiaro interesse a negare tale autorizzazione".
FIFA e EUFA con questo comportamento possono limitare la libera concorrenza ed in ogni caso non risponde alle esigenze di certezza del diritto.
La Corte chiarisce che "un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario".
Sanzioni FIFA e UEFA limitano la concorrenza nel mercato interno
Le sanzioni che la FIFA e la UEFA minacciano di applicare impedirebbero ai club e ai giocatori partecipanti alla Superlega di prendere parte alle prossime competizioni internazionali (Campionato europeo di calcio di luglio 2021,
Giochi olimpici di luglio 2021 e Campionato mondiale di calcio 2022).
Tali sanzioni non sono proporzionate, hanno un evidente effetto deterrente sull’organizzazione di competizioni calcistiche da parte di potenziali concorrenti e implicano de facto l’imposizione di restrizioni ingiustificate e
sproporzionate che hanno l’effetto di limitare la concorrenza nel mercato interno.
FIFA e UEFA: abuso di posizione dominante sull'attribuzione dei diritti economici del calcio
La Corte di Giustizia Europea oltre a dichiarare tutti gli indizi di monopolio nell’organizzazione di competizioni internazionali da parte di FIFA e UEFA, sottolinea che da tale monopolio derivano conseguenze economiche significative.
Perché l‘articolo 67 dello Statuto della FIFA prevede che quest’ultima, le sue federazioni membri e le confederazioni sono i proprietari originali dei diritti sulle competizioni, compresi i diritti patrimoniali, di registrazione e trasmissione audiovisive, i diritti multimediali, promozionali, di commercializzazione e marketing, nonché i diritti immateriali in materia di marchi e diritti d’autore.
Inoltre, l’articolo 68 dello statuto della FIFA concede a quest’ultima, alle federazioni e confederazioni la responsabilità esclusiva per l’autorizzazione alla distribuzione di tali diritti di utilizzazione.
L’attribuzione di tali diritti economici avviene in maniera assoluta e senza alcun limite temporale.
Tale attribuzione dei diritti economici, che comporta l’obbligo dei club di cedere i diritti commerciali delle competizioni sportive a cui partecipano, unitamente al potere disciplinare e organizzativo.
Queste circostanze, secondo la Corte, "conferiscono alla FIFA e alla UEFA una posizione dominante, rispetto a cui si evincono indizi di abuso in quanto la possibilità che potenziali concorrenti come i club calcistici possano organizzare tornei di calcio alternativi indipendentemente dalla FIFA e dalla UEFA e possano inoltre sfruttare i diritti economici derivanti è parzialmente e ingiustificatamente limitata".
Accordo FIFA-UEFA contrario all'articolo 101 TFUE perché condizionano le competizioni e la commercializzazione
Il giudice osserva che "la situazione di cui sopra è dovuta all’esistenza di un accordo di due organismi privati che consente il coordinamento dei comportamenti diretti a condizionare l’organizzazione di competizioni calcistiche internazionali e la commercializzazione dei diritti economici derivanti dalle stesse, il che è contrario al divieto di cui all’articolo 101 TFUE.
Essa rileva inoltre che un siffatto accordo ha un effetto evidente sulla concorrenza nel mercato rilevante nei termini di cui all’articolo 101 TFUE e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri".
FIFA e UEFA: rischio violazione di libertà fondamentali
Alla Corte è stato chiesto anche se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della UEFA (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA, nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come la Superlega.
La Corte ha risposto sulla violazione delle libertà fondamentali, stabilendo che le "Le misure disciplinari annunciate dalla FIFA e dalla UEFA potrebbero inoltre comportare una violazione delle libertà comunitarie".
La Corte cita la possibile violazione della "libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE, impedendo la prestazione dei servizi dell’ESLC".
Inoltre la Corte valuta una possibile violazione della "libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE, precludendo ai giocatori la prestazione dei loro servizi tramite la partecipazione alla Superlega europea".
A tale proposito, il giudice del rinvio ricorda la sentenza della Corte del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, al cui punto 96 statuisce che le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati.
Inoltre la Corte valuta una possibile violazione della "libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, ostacolando la costituzione delle tre società che si assumerebbero la gestione e il controllo dell’ELSC".
Infine la Corte valuta una possibile violazione del "libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 TFUE, impedendo l’esecuzione di movimenti di pagamenti e capitali intracomunitari legati al progetto di Superlega europea".