La legislazione italiana in tema di tutela e promozione del patrimonio artistico si snoda a partire dalla Costituzione, che lo innalza a principio fondamentale dello Stato.
La salvaguardia dei beni culturali è un aspetto irrinunciabile per il Paese e solo attraverso un sistema normativo a tutela dell’arte e della cultura italiana è possibile tramandare i principi di valorizzazione, prevenzione e conservazione come unicum della nostra civiltà.
Il patrimonio artistico italiano è apprezzato e invidiato in tutto il mondo, occupando del resto circa il 75% delle bellezze monumentali, paesaggistiche e architettoniche presenti sul Pianeta.
“Attualmente l'Italia detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità”, è quanto afferma l’UNESCO che riconosce all’Italia ben 58 siti, tra questi 5 di interesse naturale e 8 di rilevanza paesaggistica e archeologica.
Tra i siti UNESCO italiani spiccano: Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa ma anche la Costiera Amalfitana, Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Val d’Orcia, Ville e giardini medicei in Toscana, Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Cosa si intende per patrimonio culturale
Il patrimonio culturale è l’insieme dei beni riconosciuti per la loro rilevanza di tipo artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, che testimoniano un valore eccezionale per la civiltà degno di essere preservato per il futuro.
Rientrano nel patrimonio culturale sia i beni mobili che quelli immobili, a prescindere che siano di proprietà pubblica o privata, purché valorizzati e tutelati per il proprio interesse culturale.
Per poter riconoscere un bene come patrimonio culturale, è necessario avviare i procedimenti di verifica dell’interesse culturale, ovvero rivolgendosi al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura – Ufficio Tutela. Una volta ottenuto l’esito positivo dei procedimenti di verifica, il Segretariato emanerà la dichiarazione di interesse culturale e/o un provvedimento di tutela (il cd. vincolo culturale).
Rientrano nell’accezione di patrimonio culturale:
- beni artistici e storici, inteso come l’insieme di opere d’arte e monumenti, riconosciuti per la rilevanza storica e artistica;
- beni architettonici, mobili o immobili di particolare interesse ingegneristico e architettonico;
- beni archeologici, come i siti archeologici, scavi e ritrovamenti subacquei che testimoniano le civiltà del passato;
- centri storici, ovvero agglomerati urbani di rilevanza architettonica, storica e di originalità edilizia;
- beni librari e biblioteche, intese come biblioteche, monasteri e sale letture che si distinguono per l’originalità ed eccezionalità dei testi consultabili raccolti;
- beni archivistici, cioè le raccolte di atti e documenti di competenza statale;
- musei, dediti alla collezione ed esibizione pubblica di opere d’arte;
- beni ambientali e paesaggistici, cioè paesaggi naturali connotati di eccezionale pregevolezza.
Sia la Costituzione che i trattati internazionali tutelano l’eccezionalità dei valori e la rarità dell’ingegno umano, riconoscendo l’importanza che l’eredità del patrimonio culturale rappresenta per il mondo intero.
Vediamo quali sono gli strumenti normativi a tutela del patrimonio artistico.
Cosa dice la Costituzione
L’articolo 9 della Costituzione promuove il patrimonio culturale e il suo sviluppo come principio fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini. La norma, enunciata per la prima volta nel 1948, rappresenta un’innovazione normativa ante litteram.
Ecco il testo dell’art. 9 della Costituzione:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Riconoscere l’importanza e l’irrinunciabilità del patrimonio culturale per l’umanità è uno dei capisaldi della nostra Carta Costituzionale: promozione, sviluppo e tutela assumono un ruolo centrale e vengono declinati sotto forma di affermazione dell’importanza storico-estetica di un sito, di un monumento o di un’opera.
Il percorso di sviluppo e promulgazione della cultura passa obbligatoriamente per l’implementazione dell’educazione civica, quale strumento per insegnare il rispetto della cultura e imparare a valorizzare le risorse del Paese.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio, rappresenta uno strumento normativo chiamato ad intervenire nel riassetto della materia dei beni culturali.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio utilizza i termini tutela e conservazione con delle accezioni davvero specifiche:
- Tutela, intesa come l’iniziativa di protezione e conservazione cui lo Stato è chiamato ad adempiere attraverso attività di riconoscimento di interessi culturali, così come la loro salvaguardia e conservazione;
- Conservazione, di combinata competenza sia dello Stato che delle Regioni, mira a identificare l’integrità dei beni culturali, avvalendosi di uno studio approfondito dei siti, così come della prevenzione in caso di situazioni di rischio, ma anche rispondendo alle necessità di manutenzione dovuta all’usura del tempo oppure ai danneggiamenti causati dalla negligenza altrui.
L’articolo 1 del Codice è chiaro nell’affermare le responsabilità degli attori chiamati a valorizzare il patrimonio culturale: “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni […], Gli altri soggetti pubblici […] I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici”.
Le finalità che intende perseguire il Codice sono di tipo amministrative, come la reazione efficace nell’adozione di strumenti e provvedimenti volti alla tutela del patrimonio; economico-finanziarie, implementando le risorse a disposizione; atteggiamento di apertura verso i privati, chiamandoli ad una partecipazione consapevole in tema di tutela ambientale e paesaggistica.
Il Decreto Legislativo 42/2004 contempla anche sanzioni di carattere amministrativo e penale, demandando le prime in caso di episodi meno gravi.
Ecco le sanzioni amministrative previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- Ordine di reintegrazione, art. 160, il Ministero ordina al responsabile del danneggiamento di provvedere alle spese necessarie alla reintegrazione del bene;
- Danno a cose ritrovate, art. 161, si applica la medesima disposizione precedente anche con riferimento a chi ritrovi un bene di valore culturale;
- Perdita di beni culturali, art. 163, il trasgressore ha l’obbligo di provvedere alla corresponsione a favore dello Stato di una somma equivalente al valore del bene;
- Violazione in atti giuridici, art. 164, relativamente alla commissione di alienazioni, convenzioni e atti giuridici compiuti trasgredendo i divieti imposti dalla legge;
- Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale, art. 165, chi trasferisca beni all’estero in violazione delle disposizioni di legge è punito con la sanzione amministrativa da 77,50 a 465 euro;
- Omessa restituzione di documenti per l’esportazione, art. 166, colui che esporti all’estero beni di valore culturale omettendo di restituire alle Autorità competenti le relative bolle di trasporto, è punito con la sanzione amministrativa da 103, 50 a 620 euro;
- Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, art. 167, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese dei danni causati;
- Violazione in materia di affissione, art. 168, l'affissione di cartelli e comunicazione di pubblicitare è sanzionata se non compiuta entro i limiti indicati dalla legge.
Sono invece alcune delle sanzioni penali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- Opere illecite, art. 169, chi senza autorizzazione danneggi, demolisca o rimuova un’opera è punito con l’arresto da 6 a 1 anno e con l’ammenda da 775 a 38.734, 50 euro;
- Collocazione e rimozione illecita, art. 171, secondo il quale “è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente”;
- Violazioni in materia di ricerche archeologiche, art. 175, chiunque si dedichi ad attività di ricerca archeologica senza averne l’autorizzazione è punito con l’arresto fino ad 1 anno e l’ammenda da 310 a 3.099 euro.
I reati contro i beni culturali
La tutela dei beni culturali passa anche attraverso la repressione di tutti quei comportamenti che mettono a repentaglio il patrimonio, così come operato dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22, Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che ha riformato il Codice Penale.
Il Codice Penale tutela il patrimonio artistico da episodi di furto, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio ed esportazione all’interno del suo Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo VIII bis – Dei delitti contro il patrimonio culturale.
Tra le nuove norme inserite nel Codice, viene inoltre inserito il nuovo reato di Furto di beni culturali (ax art. 518 bis c.p.) e che intende punire chiunque si impossessi di un bene culturale (come quadri, monete, sculture, fregi architettonici e oggetti di vario genere) con il carcere da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro.
La pena è aggravata nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 625 c.p. o se il furto sia commesso da chi abbia avuto la concessione prevista dalla legge e abbia rinvenuto i beni nel sottosuolo o nei fondali marini.
In questi casi, la reclusione è aumentata: il carcere va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.
La Legge 22/2022 ha introdotto nel codice penale anche un altro reato, ovvero quello in tema di Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (ex art. 518 duodecies c.p.).
Con l’avvento della disposizione, gli episodi di imbrattamento, deturpazione e distruzione dei monumenti italia vengono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.
Regolamenti, atti e convenzioni che regolano la tutela del bene culturale
La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, nota anche come Convenzione dell’Aja, tutela il patrimonio artistico mondiale dalle situazioni di guerra.
La Convenzione dell’Aja rappresenta uno degli strumenti normativi riconosciuti dal diritto internazionale umanitario e al suo interna annovera una lista di beni ritenuti “a protezione straordinaria” in caso di conflitti, ovvero che non possono essere bombardati o colpiti durante i conflitti.
La Convenzione sulla circolazione dei beni del 1970, rappresenta il primo documento di portata internazionale volto ad arginare il fenomeno del traffico illecito di opere d’arte, in particolare cimeli archeologici e beni di importanza storica, scientifica e artistica.
La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, ha mosso i primi passi in direzione della salvaguardia dei beni culturali, anche di rilevanza archeologica, inabissati.
La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, che ha promosso le diversità culturali, linguistiche e tradizionali dei Paesi.
Infine, la Convenzione di Nicosia del 2017 che ha concentrato le proprie attenzioni sui reati dei beni culturali e alla lotta al contrasto del traffico illecito e della distruzione del patrimonio artistico .