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27 Giugno 2024
17:00

Quali contributi sono deducibili dal reddito?

I contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef. Vediamo l'elenco dei contributi Inps deducibili e quali sono i contributi non deducibili.

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Quali contributi sono deducibili dal reddito?
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Quali contributi sono deducibili dal reddito

Tra le agevolazioni fiscali vi sono gli oneri deducibili. Alcuni contributi sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef. Si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Ma quali contributi sono deducibili dal reddito complessivo e quali no?

Elenco contributi deducibili dal reddito complessivo Irpef

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.

L'articolo 10 – Oneri deducibili del TUIR stabilisce che "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti".

Sono quindi deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di:

  • contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge,
  • nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011 n. 25/E).

Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del D. L. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge (Circolare 4.08.2006 n. 28/E, paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.

Sono deducibili anche i contributi:

  • previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
  • agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
  • previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
  • versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
  • versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7);
  • intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstiti risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E).

Quali contributi non sono deducibili

Non rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef e quindi non sono deducibili:

  • le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 7);
  • i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 102 del 2013, a decorrere dal 2014);
  • i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5);
  • le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;
  • le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E);
  • i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa (Circolare 15.05.1997 n. 137, Circolare 12.06.2002 n. 50/E, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E).

La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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