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12 Febbraio 2024
16:34

Qual è la responsabilità del padrone in caso di aggressione da parte del cane?

Il padrone del cane ha un vero e proprio dovere di custodia nei confronti del proprio animale ed è tenuto a rispondere degli eventuali danni o aggressioni causati a terzi.

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Qual è la responsabilità del padrone in caso di aggressione da parte del cane?
Dottoressa in Giurisprudenza
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Il proprietario del cane ha l’obbligo di controllare e custodire il proprio animale domestico, adottando tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare danni e aggressioni a terzi.

La giurisprudenza è tornata più volte sul punto, anche a causa dei frequenti episodi che vedono protagonisti cani che, per mole e indole, si dimostrino aggressivi e arrivino anche a cagionare la morte.

Infatti, il padrone è responsabile delle lesioni provocate dal cane che sfugga al suo controllo e attacchi un passante, quando questo sia dovuto a una sua cattiva custodia e gestione dell’animale ex art. 672 c.p.

Vediamo cosa dice la legge, quali obblighi deve rispettare il padrone dell’animale e cosa rischia.

Cos’è l’omessa custodia e il mal governo di animali

La legge sanziona la condotta del proprietario del cane che non ricorra alle dovute cautele nella gestione del proprio animale domestico.

Si tratta dell’art. 672 c.p., ovvero Omessa custodia e mal governo di animali e riconosce una particolare responsabilità nei confronti di chi lascia incustoditi e liberi animali aggressivi, per mole e indole:

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone".

Si tratta di una contravvenzione, poichè la fattispecie è stata oggetto di una depenalizzazione a seguito della Legge del 24 novembre 1981, n. 689 e per questa ragione al responsabile viene comminata soltanto una sanzione amministrativa.

Vediamo adesso quali sono gli elementi costitutivi e la natura del reato.

Elemento oggettivo e soggettivo

Perché possa ritenersi configurato il reato di omessa custodia e mal governo di animali, di cui all’art. 672 c.p., occorre verificare la sussistenza di tutti i suoi elementi costitutivi: vale a dire l’elemento oggettivo e soggettivo.

Per quanto riguarda il primo, L’art. 672 c.p. fa riferimento ad animali pericolosi e non sono ai cani, sebbene configura tre fattispecie criminose:

  • lasciar liberi;
  • custodire senza le debite cautele;
  • affidare a persona inesperta.

L’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione, anche di semplice detenzione, tra l’animale e una data persona poiché il dovere di adottare tutte le debite cautele ricade anche in forza della mera detenzione (materiale o di fatto) dell'animale.

Per questa ragione, possono rispondere del reato:

  • il proprietario del cane, che non è esonerato dalla responsabilità neppure in caso di provvisoria assenza all’aggressione causata dall’animale;
  • chiunque abbia avuto la custodia o la detenzione del cane al momento del fatto.

Nel concetto di debite cautele rientrano sia le disposizioni frutto di regolamenti, ma anche tutti gli accorgimenti consigliati dalla comune prudenza e idonee a neutralizzare le tendenze aggressive del cane.

Quanto invece all’attitudine pericolosa dell’animale, devono intendersi pericolosi per l’altrui incolumità non solo gli animali la cui ferocia sia una caratteristica naturale e istintiva, ma anche tutti quelli che, sebbene domestici, possano diventare pericolosi in determinati casi e circostanze.

Quanto all’elemento soggettivo, la sussistenza della fattispecie di omessa custodia e mal governo di animali (ex art. 672 c.p.) non è esclusa dalla circostanza che il soggetto abbia ignorato la pericolosità dell’animale posseduto, poichè comunque è chiamato ad attuare tutte i necessari accorgimenti atti a scongiurare pericoli alla pubblica incolumità.

Per questa ragione, il soggetto attivo – ovvero il proprietario del cane, ma anche chiunque ne avesse la detenzione anche solo materiale e di fatto – risponderà a titolo di colpa delle lesioni provocate dall’animale.

Cosa rischia il detentore del cane che aggredisce e morde

Chi abbia un cane e lo lasci incustodito oppure non ricorra alle debite cautele che possano evitare i danni arrecati dall’animale è tenuto a risponderne.

E’ il caso di chi, passeggiando per strada o in un parco, ometta di tenere al guinzaglio il proprio cane, correndo il rischio che possa aggredire i passanti oppure altri cani; ma anche chi lasci il cancello di casa aperto, rischiando che il proprio animale domestico sfugga al proprio controllo e morda qualcuno.

Nell’ipotesi base, il detentore del cane che aggredisce e morde rischia la sanzione da 25 a 258 euro.

Ulteriormente, vanno anche considerate le eventuali offese dell’animale subite dal singolo privato, ovvero la vittima delle lesioni personali o dell’omicidio cagionate dal cane aggressivo e pericoloso.

Il detentore del cane infatti potrà rispondere del reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., come un morso, e la cui pena sarà:

  • lesioni lievi, reclusione fino a 3 mesi oppure la multa massimo di 309 euro;
  • lesioni gravi, il carcere da 1 a 6 mesi oppure la multa da 123 a 619 euro;
  • lesioni gravissime, reclusione da 3 mesi a 2 anni oppure la multa da 309 a 1.239 euro;
  • nel caso di più persone ferite, a seconda dell’entità delle lesioni la pena è poi aumentata del triplo e non può mai superare i 5 anni di carcere.

Ove l’aggressione del cane fosse così violenta da determinare la morte della vittima a causa dell’allontanamento e della cattiva custodia, il detentore dell’animale risponderebbe del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. punito con il carcere da 6 mesi a 5 anni.

Nel corso del processo penale, la vittima oppure i suoi successori potranno costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno subito.

I doveri e la responsabilità del padrone del cane

Il padrone del cane, ma anche chi lo detenga (per es. il dog sitter, gli amici a cui venga lasciato l’animale, il figlio che tenga per un certo periodo il cane dei genitori ecc.), è tenuto al rispetto dei doveri e delle responsabilità nella gestione dell’animale.

Si parla infatti di un obbligo di custodia, che tenga conto cioè del dovere del padrone di osservare le opportune cautele frutto anche della comune prudenza, poichè questi assume una posizione di garanzia rispetto alle reazioni del proprio cane.

Allo stesso modo, il padrone è responsabile dei danni causati dal suo cane, ex art. 2052 c.c., salvo che ne provi il caso fortuito.

Vediamo nel dettaglio cos’è la posizione di garanzia del padrone del cane e la sua responsabilità civile.

La posizione di garanzia

Il legislatore italiano attribuisce, in capo a chi detenga un animale, un dovere di diligenza e prudenza.

Ciò perché questi è titolare di una posizione di garanzia (art. 40 c.p.) nel caso di eventi pericolosi e dannosi, rispetto ai quali ha l’obbligo di esercitare:

  • dovere di protezione, ovvero garantire l’incolumità;
  • dovere di controllo, esercitando un potere di custodia e disposizione tali da neutralizzare che si verifichino situazioni potenzialmente pericolose.

Secondo giurisprudenza consolidata, la posizione di garanzia assunta dal proprietario di un cane gli impone l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale e pertanto risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi.

Infatti, secondo il legislatore, colui che ha creato una fonte di pericolo è tenuto a quella particolare forma di garanzia, chiamata di controllo, la quale, insieme a quella di protezione, costituisce il contenuto di cui all’art. 40, co. 2, del Codice Penale.

In quest’ottica, il padrone del cane ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso e il suo mancato rispetto equivale a cagionarlo.

La responsabilità di risarcire i danni cagionati dal cane

Oltre al profilo di responsabilità penale, il padrone del cane è responsabile anche solo il profilo civilistico, così come descritto dall’art. 2052 del Codice Civile:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

E’ un tipo di responsabilità oggettiva frutto della relazione di fatto instaurata con l’animale e per cui il proprietario dell'animale deve dare dimostrazione di aver adottato la massima diligenza per impedire ogni danno.

Come denunciare l'aggressione di un cane

E’ necessario distinguere i casi, a seconda che si tratti di mera omessa custodia e il mal governo di animali (ex art. 672) c.p. oppure di lesioni personali (ex art. 589 c.p.).

Nel primo caso, trattasi di una contravvenzione e in quanto tale la sua procedibilità è esclusivamente d’ufficio.

Diversamente, nel caso in cui la vittima dell’aggressione da parte del cane, per esempio un morso, e che abbia subito ferite potrà sporgere denuncia-querela alle Autorità per le lesioni personali, allegando anche il referto medico che attesti la prognosi e che permetterà di configurare a gravità delle lesioni.

La lista dei cani pericolosi in Italia

La lista dei cani pericolosi in Italia era stata stilata a opera dell’Ordinanza del 13 gennaio 2007 del Ministero della Salute e tendeva a elencare le razze canine ritenuti di indole aggressiva.

L’ordinanza però è stata abolita e non è più in vigore a partire dal 2009.

A livello normativo non esiste alcun elenco di cani pericolosi, sebbene alcune compagnie assicurative tendono a fornire un elenco a titolo esemplificativo in caso di stipula di una polizza, ovvero:

  • American Bulldog;
  • Cane da pastore di Charplanina;
  • Cane da pastore dell’Anatolia;
  • Cane da pastore dell’Asia centrale;
  • Cane da pastore del Caucaso;
  • Cane della Serra da Estrela;
  • Dogo argentino;
  • Fila brazileiro;
  • Bull terrier;
  • Cane mastino di Maiorca;
  • Dogo canario;
  • Pitbull mastiff;
  • Pitbull terrier;
  • Rafeiro do alentejo;
  • Tornjak;
  • Rotweiller;
  • Tosa inu.
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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