La norma giuridica è la regola comportamentale destinata a disciplinare i rapporti tra gli individui.
I caratteri della norma giuridica sono l’innovatività, l’astrattezza, la generalità e la coercibilità.
Con il termine “innovatività” si fa riferimento alla capacità della norma di innovare l’ordinamento giuridico; con la parola “astrattezza” si vuole poi indicare l’idoneità della norma a disciplinare una serie indeterminata di casi considerati in astratto, e non riferibili a situazioni specifiche; la “generalità” sta a indicare il fatto che la norma giuridica ha come destinatari non un soggetto specifico ma una serie di soggetti indeterminati; la “coercibilità” è riferita al fatto che la norma è provvista di sanzione, questo vuol dire che lo Stato, in ultima istanza, può imporre l’attuazione del contenuto della norma con l’utilizzo della forza legittima.
Il concetto di legge è diverso dal concetto di norma.
La legge è l’atto normativo approvato secondo un determinato procedimento, ed è fonte del diritto, poiché in grado di produrre norme giuridiche.
Nella legge è dunque contenuta la norma, ovvero la regola che si applica alla fattispecie considerata.
Cos'è una legge ordinaria
Il principio alla base dell’ordinamento giuridico è quello di gerarchia delle fonti.
Le fonti del diritto sono cioè gerarchicamente ordinate.
Le fonti che sono collocate al vertice della gerarchia sono quelle che dettano i principi fondanti l’ordinamento.
In base al principio di gerarchia delle fonti le fonti sottordinate non possono contrastare con le fonti sovraordinate né possono modificarle.
Al vertice della gerarchia delle fonti sono collocate le fonti di carattere sovranazionale e la Costituzione.
Dopo la Costituzione è collocata la legge ordinaria, ovvero la legge approvata dalle due Camere del Parlamento secondo una procedura e con le maggioranze stabilite dalla Costituzione.
La legge ordinaria, dunque, in forza del principio di gerarchia delle fonti, non può modificare la Costituzione, né può contrastare con essa.
Il procedimento di approvazione della legge ordinaria è regolamentato agli artcoli 71 e seguenti della Costituzione.
All’art. 71 Cost. è stabilito che: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.
L’iniziativa legislativa spetta, dunque, ai soggetti indicati ai sensi dell’art. 71 e inoltre al CNEL e a ciascun Consiglio regionale.
Riassumendo, l’iniziativa legislativa spetta:
- al Governo;
- a ciascun membro delle Camere;
- al Popolo (almeno cinquantamila elettori);
- al CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro);
- al Consiglio regionale.
Dopo la fase dell’iniziativa legislativa, vi è la fase costitutiva ovvero quella della vera e propria approvazione del testo legislativo.
Nel nostro sistema vige il bicameralismo perfetto, in forza del quale entrambe le Camere esercitano le medesime funzioni.
Il testo legislativo deve essere approvato in maniera identica in entrambe le Camere.
Ciò significa che se una delle Camere apporta degli emendamenti, il testo legislativo deve essere esaminato nuovamente dall’altra Camera per essere approvato nella sua rinnovata versione.
Le leggi, prima di essere approvate dall’assemblea nella sua interezza, sono esaminate nell’ambito della commissione competente che può operare in sede referente, in sede redigente o in sede deliberante.
La commissione opera in sede referente quando è necessario approvare la legge secondo la procedura ordinaria: il testo viene esaminato articolo per articolo e poi un referente espone il contenuto del testo all’intera aula parlamentare, per permettere a ciascuno di passare al voto.
La commissione opera in sede redigente quando approva il testo articolo per articolo: all’aula nella sua interezza sarà demandata la sola approvazione finale.
La commissione, infine, opera in sede deliberante, quando approva il testo definitivo della legge.
Questa procedura viene adottata quando è necessario procedere in tempi più rapidi.
La procedura ordinaria deve tuttavia sempre essere adottata “per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi” (art. 72 della Costituzione).
A seguito dell’approvazione, la legge passa al Presidente della Repubblica che deve promulgarla.
Il Presidente vaglia il contenuto della legge e se rileva, ad esempio, taluni profili di incompatibilità costituzionale, può chiedere una nuova deliberazione alle Camere con un messaggio.
Le Camere, a questo punto, possono decidere di modificare il contenuto della legge secondo le indicazioni fornite dal Presidente oppure possono inviarla per la promulgazione senza apportare alcun adeguamento.
In questo caso, il Presidente della Repubblica è tenuto comunque a promulgare la legge.
Successivamente alla promulgazione la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis che normalmente corrisponde a 15 giorni.
Cos'è una legge costituzionale
Una legge costituzionale è una legge con l’adozione della quale viene operata una modifica della Costituzione.
La nostra Costituzione è una Costituzione “rigida” in quanto non può essere modificata per quanto attiene ai principi fondamentali.
Per la modifica delle parti che possono essere oggetto di revisione, inoltre, è contemplata una procedura “aggravata” nell’ambito del testo costituzionale, ovvero una procedura che richiede maggioranze più consistenti rispetto alla procedura ordinaria.
Viene infatti stabilito che: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti” (art. 138 della Costituzione).
Differenza tra legge ordinaria e legge costituzionale
La differenza tra legge ordinaria e legge costituzionale, dunque, è evidente.
La legge ordinaria è sottordinata rispetto alla Costituzione, quindi non può contrastare con la stessa, né può modificarla.
La legge ordinaria può essere adottata secondo la procedura stabilita dagli articoli 71 e seguenti della Costituzione, mentre la legge costituzionale deve essere approvata sulla base di una procedura aggravata ai sensi dell’art. 138 della Costituzione.
Esempi storici di leggi costituzionali
Esempio storico di legge costituzionale è certamente rappresentato dalla legge costituzionale n.1 del 2001 che ha modificato il titolo V della Costituzione ridisegnando l’assetto delle autonomie locali.
ll ruolo della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale ha il compito di verificare che le leggi e gli atti aventi forza di legge siano conformi alla Costituzione.
Essa è composta di quindici giudici che sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano maturato almeno venti anni di esercizio della professione.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione).