Con risposta n. 67/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è il trattamento fiscale da applicare in ipotesi di vendita di granchio blu.
Considerate le circostanze eccezionali derivanti dalla incontrollata proliferazione del cosiddetto "granchio blu'”, e in forza degli straordinari provvedimenti adottati dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto a tale situazione preoccupante, le somme ottenute dall'eventuale commercializzazione di questa tipologia di granchi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria.
Vediamo in dettaglio quali sono le circostanze eccezionali cui si fa riferimento e qual è il trattamento fiscale per la vendita del granchio blu.
Il quesito
Il quesito riguarda un imprenditore ittico, che svolge l'attività di allevamento molluschi (Ruditapes Philippinarum) in aree demaniali marittime.
Con riferimento all'attività di allevamento molluschi (codice ATECO 03.21.00), l'Istante osservava che la problematica derivante dalla incontrollata proliferazione del cosiddetto "granchio blu", dell'intero comparto legato alla venericoltura nella Sacca di Goro e nel Comacchio e anche a livello nazionale, avesse condotto la Regione Emilia Romagna di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ad adottare dei provvedimenti straordinari volti alla raccolta del granchio blu, che garantissero sia lo smaltimento che la vendita del crostaceo.
L'Istante sottolineava, inoltre, come il granchio blu fosse un prodotto di modesto valore commerciale, venduto attualmente intorno a euro 1,50/1,70 al chilo rispetto agli attuali euro 8,00/9,00 al chilo della vongola.
Tanto premesso, l'Istante chiariva che il granchio blu attualmente sta distruggendo il seme di vongola, vongola adulta e anche altri piccoli crostacei .
Per fronteggiare questa situazione, i Sindaci di Goro e di Comacchio hanno emesso un'ordinanza nei primi giorni del mese di luglio 2023, con la quale autorizzavano gli acquacoltori, in deroga alle vigenti disposizioni, al prelievo del granchio blu per i soli fini dello smaltimento.
L'Istante riteneva che nella fattispecie l'attività di raccolta del granchio blu costituisse un' attività agricola connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Pertanto, secondo l'Istante, alla suddetta attività è applicabile: ai fini delle imposte dirette, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, e ai fini dell'IVA, l'articolo 34bis, comma 1, del Decreto IVA, gestita con contabilità separata in apposito registro IVA sezionale.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha premesso che l'articolo 2135 del codice civile, al comma 1, definisce imprenditore agricolo “[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Con riferimento all‘attività di acquacoltura, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente al comma 1 dell'articolo 3, dispone che “[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine”.
Al comma 2, si stabilisce che “[s]ono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: […]; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero”.
Ciò premesso, dalla determinazione n. 16394 del 27 luglio 2023, da parte del Settore Attività faunistica e venatorie, pesca e acquacoltura, Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, della Regione Emilia Romagna si può desumere, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale commercializzazione del granchio blu da parte dei soggetti ivi autorizzati sono finalizzati a “[…] mettere in atto tutte le misure possibili al fine di contrastare la proliferazione del "Granchio blu" in modo da preservare gli equilibri dell'ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare gli allevamenti di vongola […]”, oltre a “garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la tutela della biodiversità e, al contempo, consentire l'utilizzo commerciale della specie "Callinectes Sapidus", sia come elemento di parziale o totale ristoro dei danni subiti dall apicoltore,sia come modo per trasformare un elemento di criticità in opportunità economica”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che le attività poste in essere in via straordinaria e accessoria in forza di tali provvedimenti autorizzativi, possano essere ricondotte, ai fini fiscali, nell'ambito dell'attività di acquacoltura.
Di conseguenza, ai fini delle imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le predette attività rientrino tra quelle produttive di reddito agrario di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir.
In capo all'Istante, dunque, le somme derivanti dalla commercializzazione dei granchi blu non rileveranno ai fini delle imposte dirette poiché saranno "assorbite" dalla determinazione del reddito ritraibile dall'attività di allevamento ittico.
Ai fini dell'IVA, considerata la circostanza eccezionale e in forza di provvedimenti autorizzativi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
- l'attività di raccolta, trasporto a terra, smaltimento e eventuale commercializzazione del "granchio blu" possa essere ricondotta nell'ambito dell'acquacoltura con conseguente applicazione dell'articolo 34 del Decreto IVA;
- le somme ottenute dall'eventuale commercializzazione di questa tipologia di granchi non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria.