video suggerito
video suggerito
16 Marzo 2024
11:00

Qual è il trattamento fiscale per la vendita di granchio blu? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Considerate le circostanze eccezionali derivanti  dalla  incontrollata  proliferazione  del  cosiddetto  ''granchio  blu'”, e in forza degli straordinari provvedimenti adottati dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto a tale situazione preoccupante, le  somme  ottenute  dall'eventuale  commercializzazione  di  questa  tipologia di granchi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria.

Qual è il trattamento fiscale per la vendita di granchio blu? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Avvocato
Immagine

Con risposta n. 67/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è il trattamento fiscale da applicare in ipotesi di vendita di granchio blu.

Considerate le circostanze eccezionali derivanti  dalla  incontrollata  proliferazione  del  cosiddetto  "granchio  blu'”, e in forza degli straordinari provvedimenti adottati dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto a tale situazione preoccupante, le  somme  ottenute  dall'eventuale  commercializzazione  di  questa  tipologia di granchi, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria.

Vediamo in dettaglio quali sono le circostanze eccezionali cui si fa riferimento e qual è il trattamento fiscale per la vendita del granchio blu.

Il quesito

Il quesito riguarda un imprenditore ittico, che svolge l'attività di allevamento molluschi (Ruditapes Philippinarum) in aree demaniali marittime.

Con riferimento all'attività di allevamento molluschi (codice ATECO 03.21.00), l'Istante osservava che la  problematica  derivante  dalla  incontrollata  proliferazione  del  cosiddetto  "granchio  blu",  dell'intero  comparto legato  alla  venericoltura  nella  Sacca  di  Goro  e  nel  Comacchio  e  anche  a livello  nazionale,  avesse condotto la Regione Emilia Romagna di concerto con il Ministero dell'Agricoltura,  della  Sovranità  Alimentare  e  delle  Foreste  ad  adottare  dei  provvedimenti  straordinari  volti  alla  raccolta  del  granchio  blu, che garantissero sia lo smaltimento che la vendita del crostaceo.

L'Istante sottolineava, inoltre, come il granchio blu fosse un prodotto di modesto  valore commerciale, venduto attualmente intorno a euro 1,50/1,70 al chilo rispetto agli  attuali euro 8,00/9,00 al chilo della vongola.

Tanto premesso, l'Istante chiariva che il granchio blu attualmente sta distruggendo  il  seme  di  vongola,  vongola  adulta  e  anche  altri  piccoli  crostacei .

Per fronteggiare questa situazione, i Sindaci di Goro e di Comacchio hanno emesso un'ordinanza nei primi giorni del mese di luglio 2023, con  la quale autorizzavano gli acquacoltori, in deroga alle vigenti disposizioni, al prelievo  del granchio blu per i soli fini dello smaltimento.

L'Istante  riteneva  che  nella  fattispecie  l'attività  di  raccolta  del  granchio  blu costituisse  un' attività  agricola  connessa,  ai sensi  dell'articolo  2135  del  codice  civile.

Pertanto, secondo l'Istante, alla suddetta attività è applicabile: ai fini delle imposte dirette, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, e ai fini dell'IVA, l'articolo 34­bis, comma 1, del Decreto IVA, gestita con contabilità separata in apposito registro IVA sezionale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che l'articolo 2135 del codice civile, al comma 1,  definisce imprenditore agricolo “[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.

Con  riferimento  all‘attività  di  acquacoltura,  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012, n. 4 concernente al comma  1  dell'articolo  3,  dispone che  “[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso  la  cura  e  lo  sviluppo  di  un  ciclo  biologico  o  di  una  fase  necessaria  del  ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine”.

Al comma 2, si stabilisce che “[s]ono connesse all'acquacoltura  le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a: […]; c)  l'attuazione  di  interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero”.

Ciò premesso, dalla determinazione n. 16394 del  27 luglio 2023, da parte del Settore Attività faunistica e venatorie, pesca e acquacoltura,  Direzione  Generale  Agricoltura,  caccia  e  pesca,  della  Regione  Emilia Romagna  si può desumere, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, che la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale commercializzazione del granchio  blu da parte dei soggetti ivi autorizzati sono finalizzati a “[…] mettere in atto tutte le misure possibili al fine di contrastare la proliferazione del "Granchio blu" in modo da preservare gli equilibri dell'ecosistema della Sacca di Goro e salvaguardare gli allevamenti di vongola […]”, oltre a “garantire la migliore tutela possibile agli acquacoltori e la tutela della biodiversità e, al contempo, consentire l'utilizzo commerciale della specie "Callinectes Sapidus", sia come elemento di parziale o totale ristoro dei danni subiti dall apicoltore,sia come modo per trasformare un elemento di criticità in opportunità economica”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque,  che  le  attività  poste  in  essere in  via  straordinaria e accessoria  in  forza  di  tali  provvedimenti  autorizzativi, possano essere ricondotte,  ai  fini  fiscali,  nell'ambito  dell'attività  di  acquacoltura.

Di conseguenza,  ai  fini  delle  imposte  dirette,  l’Amministrazione finanziaria  ritiene  che  le  predette  attività rientrino tra  quelle  produttive  di  reddito  agrario  di  cui  all'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir.

In capo all'Istante, dunque, le somme derivanti dalla commercializzazione  dei granchi blu non rileveranno ai fini delle imposte dirette poiché saranno "assorbite" dalla  determinazione del reddito ritraibile dall'attività di allevamento ittico.

Ai fini dell'IVA, considerata la circostanza eccezionale e in forza di provvedimenti autorizzativi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

  • l'attività  di  raccolta,  trasporto  a  terra,  smaltimento  e  eventuale  commercializzazione del "granchio blu" possa essere ricondotta  nell'ambito  dell'acquacoltura con conseguente applicazione  dell'articolo  34 del Decreto IVA;
  • le  somme  ottenute  dall'eventuale  commercializzazione  di  questa  tipologia di granchi non sono soggette a IVA data la loro natura risarcitoria.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views