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3 Giugno 2024
9:00

Quadro RE professionisti (Mod. Redditi PF 2024): come inserire ricavi, costi e spese

Nel quadro RE – redditi da lavoro autonomo, professionisti, lavoratori autonomi e titolari di partita IVA dichiarano ricavi e “scaricano” costi in base alle percentuali di deducibilità previste dalla legge. Vediamo come funziona la compilazione del quadro RE per professionisti, come si dichiarano ricavi, costi e spese nel quadro RE del modello Redditi 2024.

Quadro RE professionisti (Mod. Redditi PF 2024): come inserire ricavi, costi e spese
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Quadro RE professionisti (Mod. Redditi PF 2024) come inserire ricavi, costi e spese

Uno dei quadri più importanti del modello Redditi PF 2024 (ex modello Unico), è il quadro RE – Redditi di lavoro autonomo.

E’ infatti il quadro dove viene dichiarato il reddito o i propri compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Quindi è il cuore della dichiarazione dei redditi dei professionisti.

E’ ancor di più il quadro dove è possibile dichiarare i propri costi deducibili dal reddito, quindi le spese che possono essere scaricate e che consentono una riduzione dell’Irpef e delle addizionali da pagare.

Sommario
1

Quadro RE ex modello Unico per professionisti: come funziona

Quadro RE ex modello Unico per professionisti: come funziona

La prima cosa da sottolineare che il modello Redditi è la dichiarazione dei redditi che ha sostituto il modello Unico, quindi l'ex quadro RE del modello Unico è ora il quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche.

Il quadro RE del modello Redditi PF è il quadro che utilizzano tutti i titolari di partita IVA che esercitano arti e professioni per dichiarare ricavi e costi.

Il quadro RE – Redditi di lavoro autonomo è il quadro dove dichiarano i compensi e i costi sostenuti nell’anno d’imposta tutti i professionisti, iscritti ad una cassa o anche professionisti senza cassa, che non abbiano aderito a regimi forfettari.

Il quadro RE – Redditi di lavoro autonomo è il quadro che riguarda la professione di lavoratore esercente arti e professioni, quindi il quadro dove viene dichiarata l’attività lavorativa. Esso consente di effettuare la dichiarazione dei redditi, beneficiando della normativa italiana in materia di deducibilità dei costi sostenuti.

La possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali è invece garantita dalla compilazione del quadro RP – Oneri e spese deducibili e detraibili dal reddito, dove è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali destinate a tutti i contribuenti italiani come le spese sanitarie detraibili, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, oppure le detrazioni fiscali destinate alla famiglia (quali ad esempio le spese universitarie detraibili o le spese per lo sport dei ragazzi) o le detrazioni fiscali destinate agli interessi passivi del mutuo dell’abitazione principale.

Affrontiamo in questo approfondimento come compilare il quadro RE dell’ex modello Unico, andando ad analizzare rigo per rigo come va effettuata la compilazione e dove vanno dichiarate le varie spese sostenute nell’esercizio delle arti o professionali.

Quadro RE: chi lo compila

Il quadro RE del Modello Redditi Persone fisiche (ex Unico PF) è utilizzato per dichiarare i redditi provenienti dall’esercizio di arti e professioni così come indicati al comma 1 dell’art. 53 del TUIR e facenti parte del regime analitico.

Cosa vuol dire?

Che il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) tra i tanti redditi che un contribuente può conseguire in un anno d’imposta (che ricordiamo è sempre l’anno precedente a quello della dichiarazione) contiene una serie di articoli riguardanti il reddito da lavoro autonomo, che è appunto quel reddito “derivante dall’esercizio di arti e professioni”. In maniera abituale, ossia non occasionale, ovviamente.

Il regime analitico non è altro che il regime di determinazione del reddito basato sul principio di cassa e sulla differenza tra ricavi e costi conseguiti o sostenuti nell’anno d’imposta.

Il quadro RE è utilizzato non solo per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professionali, ma può essere utilizzato per dichiarare i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

Sono tenuti alla compilazione del quadro RE del modello redditi PF, essenzialmente i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo come i professionisti ma anche redditi derivanti dall’esercizio abituale di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitata in forma associata.

Il Quadro RE deve essere utilizzato dalle persone fisiche che percepiscono redditi di lavoro autonomo.

Tale quadro è utilizzato per dichiarare:

  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel co. 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico e nel regime contabile agevolato di cui all’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011;
  • i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. 26.2.1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

Quali sono i redditi da lavoro autonomo

Affinché si possa andare a compilare correttamente il quadro RE del modello Redditi 2024 per le persone fisiche bisogna andare a chiarire quali redditi vengono qualificati come redditi da lavoro autonomo.

Sono redditi da lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni e quindi dall’esercizio per professione abituale dell’attività generatrice di lavoro autonomo che non rientri tra attività imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Volendo riprendere le parole del TUIR, questo all’art. 53 co.1 stabilisce che “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”.

Quindi affinché un reddito possa essere definito come reddito da lavoro autonomo è necessario che sussistano i requisiti della professionalità e dell’abitualità.

Si parla di professionalità quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L’abitualità, invece, si differenzia dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Quindi un’attività è abituale quando è svolta in maniera non episodica, né saltuaria o comunque non è svolta in modo non programmato.

Dove vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo

I redditi di lavoro autonomo abituale vanno dichiarati nel quadro RE.

Se il contribuente ha adottato il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, co. 54-89, L. 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (sarebbe il regime dei minimi), va compilato il quadro LM del Modello Redditi 2024 (ex modello Unico PF).

Qualora si trattasse di contribuenti con redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati come «redditi diversi», questi andranno dichiarati nel quadro RL.

Sempre nel quadro RL vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR e cioè:

  • “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
  • le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell’articolo 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia. i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;
  • le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari”.

Reddito da lavoro autonomo con tassa piatta incrementale

Il lavoratore autonomo che intende aderire al regime della tassa piatta incrementale di cui all’art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197, deve compilare il quadro Re del modello Redditi Persone Fisiche 2024, con le modalità ordinarie e, successivamente, compila la sezione II del quadro LM, per determinare la quota di reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva, che non concorre al reddito complessivo Irpef nell’ambito della tassazione progressiva.

Reddito di lavoro autonomo ricercatori e docenti

I redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori e docenti che, residenti non occasionalmente all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento.

Detto incentivo si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia, e nei cinque successivi, sempre che permanga la residenza (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Al fine di fruire in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%. occorre compilare la casella “Docenti e ricercatori” posta a margine del quadro, indicando il codice 1. Qualora il lavoratore autonomo abbia già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risulti beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori, può fruire della proroga dell’agevolazione, ai sensi dell’art 5, comma 5-ter del D.L. 34 del 2019, indicando nella casella “Docenti e ricercatori” il codice 2.,

L’agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca svolte in Italia e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o l’esercente arti e professioni consegua in Italia. Sono altresì esclusi dall’agevolazione e assoggettati ordinariamente a tassazione in Italia, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo che il soggetto residente produce all’estero in qualità di docente o ricercatore. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).

Reddito di lavoro autonomo impatriati

I lavoratori autonomi che si sono trasferiti in Italia e che possiedono i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, o di cui al comma 2 del Decreto legislativo n. 147 del 2015, possono avvalersi del regime di determinazione del reddito previsto dal citato art. 16, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, indicando il codice 1 nella casella posta a margine del quadro denominata “Impatriati” (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).

In tal caso il reddito prodotto dall’attività dagli stessi avviata concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Anche i soggetti di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, avviando un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia possono avvalersi del medesimo trattamento fiscale, qualora vi abbiano previamente optato, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E). Gli stessi devono indicare il medesimo codice 1 nella predetta casella.

I contribuenti che hanno traferito la residenza in Italia, se in possesso dei relativi requisiti, possono fruire delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

A tal fine, compilano la predetta casella indicando:

  •  il codice 2, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 1 del citato articolo 16. In tal caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del relativo ammontare Per i soggetti rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  • il codice 4, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 16, in quanto hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del relativo ammontare. Per i soggetti rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13- ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Reddito degli sportivi

Va compilato il codice 5, qualora fruiscano dell’agevolazione prevista dal comma 5-quater del citato articolo 16 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), in quanto possiedono la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021.

Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza.

Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16 del d.lgs.l n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:

  • i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;
  • i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro.

In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato art. 16 d.lgs. n. 147 del 2015, l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-quater dell’art. 16, d.lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso art. 16.

  • il codice 6, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;
  • il codice 7, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 10%.

I soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni previste per gli impatriati, per i docenti e ricercatori universitari e/o per gli sportivi professionisti devono compilare la casella “Codice Stato estero” posta nel frontespizio della dichiarazione.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all’Unione Europea e Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Si precisa che i benefici sopra citati non sono cumulabili con gli effetti dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva riservata ai nuovi residenti, di cui all’art. 24-bis del TUIR.

Pertanto i predetti regimi agevolativi sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta. (Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E).

Redditi di lavoro autonomo: calcolo secondo il principio di cassa

Il contribuente titolare di reddito da lavoro autonomo determina il proprio reddito seguendo il criterio per cassa. Con il criterio di cassa rileva il momento di incasso della fattura emessa e di pagamento di quella ricevuta, salvo l’esistenza di specifiche deroghe.

A livello normativo è l’art. 54 del TUIR che ci spiega come determinare il reddito seguendo il criterio di cassa. Il reddito prodotto nell’esercizio di arti e professioni infatti, è dato dalla differenza tra:

  • l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche se percepiti sotto forma di partecipazione agli utili, e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

Sostanzialmente Ricavi – Costi.

Il criterio di cassa può generare alcune difficoltà nel caso di incassi e/o pagamenti a ridosso della fine di un periodo d’imposta e l’inizio del successivo. Essenzialmente il criterio da seguire per dare una giusta imputazione temporale al compenso o alla spesa dovrebbe essere quello che individua il momento in cui la somma di denaro è data dal soggetto erogante al professionista percipiente o viceversa, nel caso dei pagamenti.

Il criterio di cassa, esclude le prestazioni effettuate a titolo gratuito dal professionista ricevute senza pagamento di un corrispettivo.

Una volta chiarito in termini generali chi compila il quadro RE del modello Redditi PF 2024, in quali casi si parla di redditi di lavoro autonomo e come tali redditi si determinano, vediamo come compilare il quadro RE rigo per rigo.

Rigo RE1 – “Codice Attività” e “ISA: Cause di esclusione”

Il quadro RE che come abbiamo più volte detto è relativo ai possessori di reddito di lavoro autonomo, svolto nell’esercizio di arti e professioni cioè dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata, inizia con il rigo RE1 che si compone di due colonne.

Secondo le istruzioni, nel rigo RE1 alla colonna 1 va indicato il codice ATECO relativo all’attività svolta. Il codice ATECO relativo alla propria attività può essere ricavato dall’apposita tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. La tabella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate. Per avere idea di quale è il codice ATECO della propria attività è possibile consultare anche il certificato di attribuzione della partita IVA.

Se il soggetto svolge più attività. Qualora il soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo e quindi tenuto a compilare il quadro RE del Modello Redditi 2024 svolga più attività il codice attività, da indicare al rigo RE1 colonna 1, è quello relativo all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei compensi conseguiti.

La colonna 2 del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali operano cause d’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, cioè gli ISA.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

  • barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”;
  • compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.

Dopo il rigo RE1 il modello contiene una parte dedicata tutta alla “Determinazione del reddito” e composta da più righi che continueremo ad analizzare.

Rigo RE2 – Compensi attività professionale o artistica

Il rigo RE2 denominato “Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica” è esattamente il rigo dove dovrà essere dichiarato il fatturato del professionista o del lavoratore autonomo, quindi i ricavi relativi all’anno d’imposta precedente, che nel caso del Modello Redditi 2024 è l’anno d’imposta 2023.

Analizzando le istruzioni, il rigo RE2 si compone di due colonne. La prima è una compilazione di nicchia, la seconda è quella che interessa tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che appunto sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi Persone Fisiche 2024.

Nella colonna 1 vanno indicati i compensi convenzionali (art. 54, comma 8 bis del TUIR) percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell’art. 28, L. n. 49/1987.

Per tali compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e quindi, l’importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23 cioè al rigo “Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche”. I costi relativi ai compensi derivanti da ONG non vanno indicati nel quadro RE.

Nel rigo RE2, alla colonna 2, va invece indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno.

Quindi i ricavi del professionista o del lavoratore autonomo sono da indicare nel rigo RE2 colonna 2.

Inoltre, sono compresi negli importi indicati nella colonna 2 del rigo RE2:

  • i compensi derivanti da attività svolte all’estero;
  • i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione; un esempio di tale compenso può essere quello percepito in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti. Tali compensi però devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • la maggiorazione del 4 per cento, a titolo di rivalsa INPS per gli iscritti alla gestione separata, addebitata ai committenti in via definitiva.

Non partecipano alla formazione del reddito da lavoro autonomo i contributi integrativi addebitati, dagli iscritti ad Albi ed Ordini, ai propri committenti. 

Per fare un esempio, nel Rigo RE2 non va inserito il 4% di contributo integrativo di rivalsa nei confronti dei clienti addebitato dai Consulenti del Lavoro, dai Dottori Commercialisti, Avvocati, ecc.

Rigo RE3 – Altri proventi lordi

Nel rigo RE3 del quadro RE del Modello redditi 2024, va indicato l’importo lordo complessivo di tutti gli altri proventi che il contribuente dichiarante ha percepito nell’anno e che devono essere assoggettati a tassazione.

Quindi laddove il professionista o lavoratore autonomo abbia percepito, con la propria partita IVA, dei redditi diversi da quello relativo all’esercizio della professione, ossia il proprio fatturato, occorre valutare la compilazione di questo rigo.

In particolare, secondo le istruzioni, nel rigo RE3 vanno inseriti:

  • gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel rigo RE3 non vanno più indicate le indennità erogate dall’Inail come indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, le indennità di esercizio di pubbliche funzioni e le indennità di maternità, qualora percepite da lavoratrici autonome.

Inoltre, così come stabilito dal TUIR all’art. 54 co. 1–quarter, partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di beni immateriali riferibili all’attività professionale o artistica. Ad esempio, può essere considerato bene immateriale riferibile all’attività artistica lo sfruttamento dell’immagine, o anche riferito ad un’attività professionale svolta sotto forma di studio associato, un bene immateriale oggetto di cessione e quindi tassabile può essere la cessione del marchio dello studio.

Tassazione separata. Tuttavia, se il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali è riscosso interamente nel periodo d’imposta, il TUIR all’art. 17, co. 1 lett. g-ter dà al contribuente la possibilità di assoggettare tali importi a tassazione separata, indicandoli nel quadro RM.

La tassazione separata può essere applicata anche quando il compenso è riscosso in modo frazionato, a condizione che l’incasso totale termini nel medesimo periodo d’imposta.

Rigo RE4 – Plusvalenze patrimoniali

Leggendo le istruzioni del modello Redditi, il rigo RE4 accoglie invece i redditi che derivano da plusvalenze prodotte da beni strumentali.

Anche in questo caso si tratta della formazione di un reddito che esula dall’attività professionale o di lavoro autonomo ma è strettamente collegato ai beni acquistati nell’esercizio dell’arte o professione. In questo rigo vanno indicate le plusvalenze relative alla vendita dei beni.

Le plusvalenze relative a tali beni, tra cui gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, a norma dell’art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR concorrono a formare reddito da lavoro autonomo se:

  • realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • i beni siano destinati al consumo personale o familiare del titolare di reddito da lavoro autonomo o a finalità estranee all’arte o professione.

In caso di minusvalenze queste sono deducibili solo se realizzate come indicato nei primi due punti precedenti (a titolo oneroso o mediante risarcimento) e vanno indicate nel rigo RE18.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circ. n. 28 del 2006, alle plusvalenze si applica il criterio di cassa, quindi per il fisco “esistono” nel momento in cui il corrispettivo è stato percepito dal contribuente. Tale regola non vale in caso di autoconsumo o di finalità estranee alla professione, in questo caso si applica il criterio per competenza.

Plusvalenze “promiscue”. Sempre con circ. 28/E del 2006, l’Agenzia delle Entrate specifica che le plusvalenze (o minusvalenze) derivanti da beni promiscui del lavoratore autonomo (ad esempio l’automobile) e quindi non integralmente deducibili, partecipano alla determinazione del reddito nella stessa proporzione che esiste tra l’importo dell’ammortamento fiscalmente dedotto a quello complessivamente effettuato.

Rigo RE5 – Compensi non annotati nelle Scritture Contabili

L'avvento degli ISA al posto degli Studi di settore e dei parametri, ha modificato in alcune parti il quadro RE del modello Redditi 2024.

Uno dei righi maggiormente interessati a tali modifiche è il rigo RE del modello.

Il rigo RE5 del quadro RE Modello redditi 2024, come precisato dalle istruzioni, accoglie i compensi che non sono presenti nelle scritture contabili. Il rigo si compone di due colonne e riguarda appunto la compilazione nel modello Redditi 2024 per il contribuente che si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

In questo modo il contribuente tende a migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 24 aprile 2017.

Nella colonna 1 del rigo RE5 del quadro RE Modello Redditi 2024, il contribuente annota i compensi derivanti dall'applicazione degli ISA.

Nella colonna 2 del rigo RE5, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo degli importi indicati in colonna 1.

Rigo RE6 – Totale Compensi

Secondo le istruzioni del modello Redditi PF 2024, il rigo RE6 del quadro RE è un rigo di “totale”. In tale rigo va infatti indicata la somma dei compensi e dei proventi indicati nei Righi RE2 Colonna 2, RE3, RE4 e RE5, Colonna 3. Ed è importante perché restituisce al contribuente l’ammontare dei ricavi percepiti o comunque fiscalmente rilevanti per l’anno d’imposta precedente.

Questo è l’ultimo rigo del quadro RE che afferisce ai ricavi. Nei successivi il modello permette di dichiarare i costi sostenuti nell’anno d’imposta, che permettono di abbattere il reddito imponibile fiscale sul quale si calcola l’imposizione fiscale definitiva, tenuto conto ovviamente delle ritenute a titolo d’acconto già versate (nella maggior parte dei casi da parte dei clienti).

Vediamo quindi come si dichiarano i costi nel quadro RE del modello Redditi Persone fisiche 2024.

Rigo RE7 – Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46

Il primo rigo afferente i costi, tratta anche i costi che hanno una durata pluriennale, ossia che vanno oltre l’anno d’imposta. In questo rigo vanno infatti dichiarati gli ammortamenti, e più precisamente gli ammortamenti dei beni mobili (quindi non dei beni immobili).

Come certificato dalle istruzioni, il rigo RE7 riguarda infatti la dichiarazione, quindi l’indicazione dell’ammontare deducibile delle quote di ammortamento di competenza dell’anno e relative all’acquisto di beni mobili strumentali, ma anche alle spese di importo non superiore ai 516,46 euro effettuate euro e quindi totalmente deducibili (se promiscui deducibili parzialmente) nell’anno.

Vediamo nello specifico cosa va indicato nel rigo RE7 del quadro RE Modello Redditi 2024:

  • le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;

Si tratta ad esempio della deducibilità piena nell’anno d’imposta degli acquisti che non superano i 516,46 euro ma che riguardano beni mobili strumentali quali ad esempio stampanti, fax, scanner, personal computer, mobili, scrivanie e qualsiasi bene strumentale. Chiaramente se sussiste un uso promiscuo (ossia per finalità afferenti l’attività professionale o di lavoro autonomo), il contribuente potrà dedurre il 50% del costo e nel rigo RE7 andrà indicato solo l’ammontare del costo che si può dedurre (“scaricare”), ossia il 50% del costo sostenuto, al netto dell’IVA.

  • l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;

Nel rigo RE7 quindi vanno indicate le quote di ammortamento fiscale di competenza dell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, anche riferite ad acquisti effettuati negli anni precedenti e da ammortizzare, secondo il piano di ammortamento, nell’anno d’imposta. Anche in questo caso, se il bene mobile strumentale è usato anche per esigenze personali o familiari, va indicata la quota di ammortamento ma avendo cura di dimezzarla.

  • l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

Si tratta sostanzialmente della possibilità di “scaricare”, o per meglio dire dedurre i costi relativi ad impianti telefonici e ai telefoni fissi e cellulari. La deducibilità del telefono fisso e dei costi del cellulare, sempre che siano intestati alla partita IVA, è dell’80% della bolletta telefonica, ovviamente sempre al netto dell’IVA.

  • il 20 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;

E’ quindi nel rigo RE7 che è possibile “scaricare” il costo per l’acquisto dell’automobile o di tutti gli altri mezzi di trasporto utilizzati per la professione o per l’attività di lavoro autonomo. Chiaramente, nel caso in questione, il limite di legge è riferito all’uso promiscuo del bene. Ed in questo caso è scaricabile il 20% del costo, per un solo veicolo alla volta e comunque con un limite massimo deducibile.

Ovviamente trattandosi di beni il cui acquisto è superiore a 516 euro, si potrà dedurre la quota di ammortamento quinquennale, quindi il 20%.

Va ricordato che al momento dell’acquisto il contribuente ha potuto beneficiare della detraibilità del 40% dell’IVA pagata.

  • il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

E’ questo il caso in cui il veicolo viene destinato all’utilizzo diretto dei dipendenti, anche se in modalità promiscua (quindi messo a disposizione della famiglia del dipendente, con imputazione del bene come fringe benefit nel reddito da lavoro dipendente del lavoratore).

Per i beni mobili strumentali e per l’acquisto di veicoli, è possibile beneficiare del Maxi ammortamento, che va dichiarato nel rigo RE7 del modello Redditi 2024.

Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile relativa al super ammortamento al 140 per cento e resa operativa dai commi 91 e 92 del- l’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016. Tale importo va riportato anche in colonna 2.

Inoltre così come stabilito dall’art 54 co. 3 del TUIR le spese relative all’acquisto di beni mobili utilizzati ad uso promiscuo dal contribuente sono ammortizzabili, o deducibili nell’anno nella misura del 50 per cento in quanto non completamente destinati all’esercizio dell’attività professionale.

Infine c’è da dire che non sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Rigo RE8 – Canoni di locazione finanziaria relativa ai beni mobili

Leggendo le istruzioni, il rigo RE8 del quadro RE Modello Redditi 2024 riguarda e spese sostenute per la locazione finanziaria dei beni mobili.

Il rigo si compone di due colonne. Nella colonna 1 del rigo RE8 va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 relativi alla maggiorazione del 40 per cento delle quote di ammortamento (super ammortamento). Tale importo va riportato anche in colonna 2.

In colonna 2, invece, vanno indicati:

  • i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
  • il 20 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
  • il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (impianti telefonici e telefoni fissi e cellulari) di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Rigo RE9 – Canoni di locazione non finanziaria e/o noleggio

Nel rigo RE9 invece vanno dichiarate le spese sostenute per beni mobili strumentali attraverso la locazione non finanziaria oppure noleggio.

Nello specifico, secondo le istruzioni, il rigo RE9 si compone di una sola colonna in cui vanno indicati:

  • l’80 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
  • i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente;
  • il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
  • il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

Anche in questo caso, come nel caso dell’acquisto, non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Rigo RE10 – Spese relative agli immobili

Il rigo RE10 del quadro RE relativo alla dichiarazione dei redditi 2024, è dedicati alla dichiarazione delle spese degli immobili, che siano di proprietà del soggetto titolare di reddito da lavoro autonomo o anche in locazione.

Il rigo si compone di una sola colonna dichiarativa in cui vanno indicati:

  • il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente sempreché quest’ultimo non abbia nello stesso comune un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato un importo pari al 50 per cento del relativo canone.

Quindi qualora il contribuente titolare di reddito da lavoro autonomo, ipotizziamo un libero professionista avvocato, possieda in proprietà, usufrutto o altro, un immobile che utilizzi come abitazione ma anche studio potrà scaricare il 50 per cento della rendita catastale o del canone in caso di locazione, perché quell’immobile non ha il fine esclusivo dell’attività lavorativa. Ciò però non gli sarà consentito se nello stesso comune dell’immobile utilizzato in modo promiscuo abbia un altro immobile (o anche stanza) in proprietà o in affitto adibito esclusivamente allo svolgimento dell’attività lavorativa.

In caso di leasing invece bisogna fare una distinzione: per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per i contratti di leasing stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici.

Per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013 non è ammessa alcuna deduzione.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone.

  • l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
  • l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2018 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione; la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.

Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici avendo per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del TUIR.

  • l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
  • le altre spese relative all’immobile strumentale ad esempio spese condominiali e per riscaldamento a qualunque titolo l’immobile sia utilizzato, tranne nel caso di locazione finanziaria;
  • il 50 per cento delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle predette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

Rigo RE11 –  Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato

Il rigo RE11 del quadro RE verrà compilato da coloro i quali hanno dipendenti e quindi ne devono scaricare il costo. Nello specifico, secondo le istruzioni del modello Redditi, nel rigo RE11 vanno indicati:

  • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
  • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza (TFR) e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

Spese per vitto alloggio trasferte dei dipendenti. Tuttavia poniamo il caso che il contribuente titolare di reddito di lavoro autonomo o attività imprenditoriale non organizzata in forma associata e tenuto quindi alla compilazione del modello redditi 2024 persone fisiche abbia dipendenti che effettuano trasferte, come si dovrà comportare per la deduzione di tali spese?

La legge stabilisce che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per:

  • un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76;
  • il limite di deducibilità è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Casi di indeducibilità. Ci sono tuttavia casi si indeducibilità delle spese sostenute per la forza lavoro, infatti non sono deducibili, i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta, nei confronti dell’artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. Sono qui indeducibili anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d’imposta.

Sono invece deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Rigo RE12 – Compensi a terzi

Al rigo RE12 quadro RE, secondo le istruzioni, vanno indicati i compensi complessivi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.

E' in questo rigo, quindi, che è possibile dichiarare i compensi pagati a terzi per prestazioni di lavoro autonomo, ivi compreso i compensi ad altri professionisti.

Rigo RE13 –  Interessi passivi

Al rigo RE13, secondo le istruzioni, il contribuente che compila il quadro RE del modello Redditi 2024 dovrà indicare l’ammontare degli interessi passivi, sostenuti nel periodo d’imposta, per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale, anche qualora fossero stati sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale, o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione.

Casi di indeducibilità degli interessi passivi. Tuttavia, così come previsto dall’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.

Rigo RE14 – Consumi

Al rigo RE14 il contribuente dovrà indicare solo e soltanto i consumi. Secondo le istruzioni, nello specifico il contribuente può beneficiare della deducibilità per le spese relative ai consumi sostenuti nell’anno 2018 per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica.

Quindi in tale rigo vanno indicate le spese per le utenze che il professionista può "scaricare".

Rigo RE15 Spese per alberghi, alimenti e bevande in Pubblici Esercizi

Il rigo RE15 del quadro RE modello Redditi 2024, come indicato nelle istruzioni, accoglie le spese relative alle prestazioni alberghiere e a quelle di somministrazione alimenti e bevande presso pubblici esercizi. Il rigo si compone di 3 colonne diverse.

Le spese relative agli alberghi e alla somministrazione di alimenti e bevande, quindi essenzialmente quelle che comunemente vengono chiamate spese di vitto e alloggio, possono essere portate in deduzione da contribuente per il 75 per cento del loro ammontare nei limiti del 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti.

Nello specifico nella colonna 1 del rigo RE15 va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, ma diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. In tali righi vanno infatti inserite rispettivamente le spese di rappresentanza e le spese di iscrizione a master, corsi di formazione, Convegni, Congressi o Corsi di Aggiornamento Professionale.

L’importo deducibile da indicare al rigo RE15 non può essere superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti risultante dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4.

Alla colonna 2 del rigo RE15, vanno invece riportate le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico ma addebitate poi analiticamente in capo al committente.

A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1 ed infatti prima di procedere al calcolo del 75 per cento deducibile nei limiti del 2 per cento dei compensi è necessario escludere dal calcolo l’importo dalle spese addebitate al committente che andranno infatti indicate in colonna 2.

In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.

Rigo RE16 –  Spese di rappresentanza

Nel rigo RE16 del quadro RE Modello Redditi 2024, secondo le istruzioni, vanno indicate le spese di rappresentanza. Il rigo si compone di tre colonne:

  • nella colonna 1 va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza e che quindi sono diverse rispetto a quelle indicate al rigo precedente;
  • in colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Tra queste sono comprese anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
  • in colonna 3, va indicato l’importo deducibile, calcolato come la somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile che andrà indicato in colonna 3 non può essere superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti dati dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4.

Ma cosa si intende per spese di rappresentanza? Non è facile, quando si parla di spese di rappresentanza fare il distinguo tra queste e le altre spese similari, come ad esempio quelle per prestazioni alberghiere o anche quelle di pubblicità. Nonostante tale difficoltà la distinzione tra i vari tipi di spesa è fondamentale, in quanto determina trattamenti diversi per la deducibilità.

Essenzialmente si considerano spese di rappresentanza le spese sostenute e documentate per erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero coerenti con pratiche commerciali di settore. Quindi tali spese devono avere il carattere della gratuità ed essere finalizzate all’aumento del prestigio societario.

Ad esempio si considerano spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;  o anche feste, ricevimenti, eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa, mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; ma anche beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Infine sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito

Rigo RE17 – Spese per Convegni, Congressi o Corsi di Aggiornamento Professionale

Le spese relative agli alberghi e ai ristoranti possono derivare anche dalla partecipazione del contribuente a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento.

Tali spese, qualora fossero state sopportate dal soggetto vanno indicate al rigo RE17 del quadro RE che si compone di quattro colonne.

Secondo le istruzioni del modello Redditi (ex Unico), nel rigo RE17, alla colonna 1, va infatti indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi.

In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.

In colonna 3, va indicato l’importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro.

In colonna 4, va indicato l’importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

Rigo RE18 – Minusvalenze Patrimoniali

Nel rigo RE18, secondo le istruzioni, vanno indicate, le minusvalenze relative ai beni mobili strumentali acquistati dal 2007 al 2009 e quelle dei beni mobili strumentali acquistati dal 4 luglio 2006 se: sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Sono indeducibili le minusvalenze conseguite relativamente agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione.

Sono fiscalmente irrilevanti le minusvalenze realizzate per beni destinati al consumo personale o familiare o comunque per finalità estranee alla propria attività.

Rigo RE19 – Altre Spese Documentate

Quelle riportate finora nei vari righi del quadro RE non sono comunque tutte le possibili spese che un soggetto titolare di reddito da lavoro autonomo può trovarsi a dover sopportare.

Nel rigo RE19 del quadro RE Modello Redditi 2024, secondo le apposite istruzioni, vanno indicate tutte le altre spese documentate ammesse in deduzione. In particolare nel rigo RE19 vanno riportate:

  • l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. L’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta specificando che la deducibilità parziale all’80 per cento riguarda sia gli impianti di telefonia mobile che fissa;
  • il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili come ad esempio benzina, gasolio, metano, utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • il 20 per cento delle altre spese, diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
  • l’ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
  • l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Tale ammontare va indicato anche in colonna 1;
  • l’ammontare dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va evidenziato anche in colonna 2. Tuttavia resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
  • il 20 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3.

Nella medesima colonna va indicato il 20 per cento dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

  • l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose.

Rigo RE20 – Totale Spese

Il rigo RE20 del quadro RE Modello Redditi 2024 è un rigo di totale, in cui confluiscono le spese varie indicate ai righi precedenti.

Infatti nel rigo RE20, secondo le istruzioni, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.

Rigo RE21 – Differenza

Nel rigo RE21, colonna 3, secondo le istruzioni, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20 (cioè la differenza tra il totale compensi ed il totale spese). Quindi la differenza tra ricavi (compensi) e costi.

Tuttavia il rigo si compone di varie colonne. Infatti i ricercatori e i docenti che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 3 del D.L. 269 del 2003, dall’art. 17, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, e dall’art. 44 del D.L. 78 del 2010, cioè degli incentivi per il rientro in Italia, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 3 del medesimo rigo.

La colonna 2 del rigo RE21 è destinata ai soggetti (essenzialmente lavoratori impatriati) che si avvalgono del regime di cui all’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In tale colonna 3 vanno esposti gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3, per i quali non si applica la tassazione agevolata (Circolare n. 17 del 23 maggio 2017).

Rigo RE23 – Reddito (o Perdita)

Nel Rigo RE23 del quadro RE, secondo le istruzioni, va indicato il reddito o l’eventuale perdita delle attività professionali e artistiche. In tale rigo va riportata la somma tra:

  • l’importo di Rigo RE21, Colonna 3, al netto di quello eventualmente indicato nella Colonna 1 del medesimo Rigo;
  • il 10% dell’importo di Rigo RE21, Colonna 1; l’importo di Rigo RE2, Colonna 1;
  • l’importo di rigo RE2, colonna 1.

Qualora il risultato sia negativo, l’importo deve essere preceduto dal segno “-”.

Inoltre, se l’importo del rigo RE21 – colonna 3 è positivo, qualora la casella “Rientro lavoratrici/lavoratori- Impatriati” sia stata barrata, nel calcolo dell’importo da indicare nel rigo RE23 deve essere considerato l’importo del rigo RE21 colonna 2, sommato al 50 per cento della differenza tra l’importo di rigo RE21, colonna 3 e l’importo di rigo RE21, colonna 2.

Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventuale eccedenza di perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni degli esercizi precedenti, formatesi nei periodi 2006 e 2007, riportabili senza limiti di tempo, che non sono state utilizzate per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell’anno, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RE23, se positivo.

Rigo RE25 – Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN

Nel rigo RE25 del quadro RE Modello Redditi 2024, secondo le istruzioni, va indicato il reddito o la perdita da riportare nel quadro RN. Tale importo è dato dalla differenza tra gli importi indicati nei righi RE23 e RE24. Una volta calcolato, l’importo va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.

Inoltre dato che l’art. 1, comma 29, della legge finanziaria del 2008, ha riformulato l’art. 8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, la stessa dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.

Rigo RE26 – Ritenute d’acconto

Nel rigo RE26 va indicato l’ammontare delle ritenute d’acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell’apposito rigo del quadro RN.

In questo rigo, istruzioni alla mano, vengono quindi indicate le ritenute d'acconto del 20% trattenute nelle fatture e che rappresentano un "credito" che va a ridurre l'imposta da pagare dovuta all'applicazione delle aliquote Irpef al reddito determinato dai ricavi meno i costi.

Disciplina delle perdite nell’esercizio di arti e professioni

Per le perdite realizzate nell’esercizio di arti o professioni la legge prevede un’apposita disciplina che negli anni è andata modificandosi.

Infatti a partire dal periodo d’imposta 2008 la perdita eventualmente realizzata nell’esercizio di arti o professioni può essere utilizzata per compensare gli altri redditi, di qualsiasi natura, realizzati dal medesimo soggetto nello stesso esercizio, ma l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi.

Quindi al soggetto viene data la possibilità di utilizzare la perdita per compensare altri redditi dello stesso periodo d’imposta, ma l’eventuale eccedenza non potrà essere utilizzata negli anni successivi, di conseguenza andrà persa.

Invece per le perdite relative ai periodi di imposta 2006 e 2007, si applicavano le regole di deducibilità previste per le perdite realizzate dalle imprese in contabilità ordinaria.
Quindi il lavoratore autonomo non poteva compensare le perdite realizzate nell’esercizio dell’attività con altri redditi, ma poteva:

  • compensare tali perdite solo con redditi della stessa natura, quindi solo con redditi di lavoro autonomo;
  • riportare le perdite nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto o senza limiti temporali se ne sussistevano i requisiti. A tale proposito si sottolinea che la possibilità di riportare le perdite relative agli anni 2006 e 2007, permaneva sino al loro completo utilizzo o fino allo scadere del quinquennio.

Infine, sempre per le perdite realizzate negli anni 2006 e 2007, qualora si trattava di perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione le stesse potevano essere portate in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferivano ad una nuova attività produttiva. Quindi per questo tipo di perdite cadeva il limite temporale dei 5 anni.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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