Prestare un pubblico servizio significa adempiere ad un'attività irrinunciabile per la collettività.
Proprio il carattere della “necessità”, ovvero assicurare a tutti gli individui una prestazione di cui in nessun caso potrebbero fare a meno, è tutelata a più riprese sia dalla Costituzione che dal Codice penale.
Chi presta un servizio di pubblica necessità è quindi definito incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) ma non deve invece essere confuso con chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Spieghiamo di seguito chi è l’incaricato di un pubblico servizio con degli esempi utili.
Cos’è il pubblico servizio
Il pubblico servizio comprende tutte quelle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione che rappresentano un interesse collettivo irrinunciabile, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/1969
Proprio per tutelare gli interessi pubblici, ma anche il regolare ed efficiente funzionamento della P.A., interrompere un pubblico servizio significa commettere un reato perseguito dalla legge.
Per capire meglio cosa sia un servizio pubblico possiamo pensare agli Uffici postali, ai trasporti pubblici, alle società che erogano energia e gas, alle farmacie ecc., ovvero tutte quelle attività di cui non è possibile fare a meno.
Chi è l’incaricato di un pubblico servizio
L’art. 358 c.p. definisce l’incaricato di pubblico servizio:
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Quindi, l’incaricato di un pubblico servizio compie un’attività che, pur essendo regolata in modo analogo alla pubblica funzione, manca dei suoi poteri tipici ma allo stesso tempo non svolge semplici mansioni di ordine, né presta opera meramente materiale.
L’incaricato di un pubblico servizio assume un’attività intellettiva e che è priva dei poteri autoritativi e certificativi tipici della pubblica funzione.
Esempi (tipologie di incaricato di pubblico servizio)
Per capire il ruolo assunto dall’incaricato di un pubblico servizio, così come il tipo di servizio di interesse collettivo svolto, vediamo qualche esempio.
Ecco degli esempi di tipologie di incaricato di pubblico:
- il custode del cimitero;
- il conduttore di una trasmissione televisiva;
- lo speaker di un programma radiofonico;
- la guardia giurata (ex art. 138 TULPS);
- gli esattori di una società concessionaria dell’erogazione del gas.
Vediamo anche alcuni casi particolari di incaricati di pubblico servizio definiti dalle sentenze della Corte di Cassazione:
“Il giornalista adibito alle funzioni di “portavoce” e addetto alla stampa del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se assunto con contratto di diritto privato, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge un’attività che concorre a realizzare le iniziative di natura pubblicistica dell’amministrazione di riferimento”, Cass., sez. VI, 14 giugno 2013 – 19 giugno 2013, n. 26712.
“In tema di reati contro la p.a. va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’operatore giudiziario che, presso la cancelleria di una sezione civile del tribunale, è addetto ai rapporti con il pubblico, a ricevere gli atti e le relative note di iscrizione, a controllarne la regolarità anche sotto il profilo fiscale e a fornire all'utenza eventuali chiarimenti, essendo i suoi compiti e, quindi, strumentali e complementari alla funzione pubblica espletata dal cancelliere”, Cass. sez. VI, 4 marzo 2012, n. 38758 e Cass., sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 8070.
“Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un’attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo ma, contribuendo al servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l’azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti”, Cass. sez. VI, 27 aprile 2006, n. 14625.
"Poiché la vendita al dettaglio di farmaci è strettamente condotta all’articolo 32 della Costituzione, ovvero il diritto alla salute, i farmacisti, a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse e, sotto il profilo funzionale, sono concessionari di un pubblico servizio. L’attività delle farmacie – pubbliche e private -, quand’anche espressione della libertà di iniziativa economica privata, infatti, non può essere ricondotta ad una comune attività commerciale, visti la particolare “merce” oggetto della vendita, strettamente connessa alla tutela della salute presidiata dalla Carta fondamentale, e i rischi per la salute presidiata dalla Carta fondamentale, e i rischi per la salute umana che possono discendere dall’assunzione scorretta e non necessaria dei farmaci, costituendo, estrinsecazione di un pubblico servizio”, Cass., sez. VI, 19 marzo 2021, n. 10780.
L’incaricato di un pubblico servizio può chiedere i documenti?
No.
La richiesta di esibire i documenti può essere fatta esclusivamente dagli agenti di pubblica sicurezza (come gli agenti di Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza ecc.) e dai pubblici ufficiali.
La tutela penale dell’incaricato di pubblico servizio
Il Codice Penale evidenzia le tutele riservate all’incaricato di un pubblico servizio, ovvero:
- Art. 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
“Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.
- Art. 337 c.p., Resistenza a un pubblico ufficiale
“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
La differenza tra l’incaricato di un pubblico servizio e il pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, definito ex art. 357 c.p., esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” e che, in ragione di ciò, esercita i poteri autoritativi o certificativi riconosciuti dalla legge.
Sono poteri autoritativi non solo quelli coercitivi, ma anche le attività che sono espressione della volontà della pubblica amministrazione. Sono, invece, detti certificativi tutte le attività di documentazione che hanno efficacia probatoria.
L'incarico di pubblico servizio e il pubblico ufficiale sono quindi due qualifiche differenti: mentre l'incaricato di pubblico servizio, infatti, ha poteri più limitati e minori responsabilità, dall’altro lato l’attività del pubblico ufficiale concorre a formare la volontà dello Stato e degli altri enti pubblici.
Interruzione di un pubblico servizio
Si intende “interruzione di un pubblico servizio” ogni condotta in grado di interrompere o turbare nel suo complesso un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Ne è un esempio l’inadempimento ingiustificato del farmacista, in turno di reperibilità, di non aprire la farmacia.
Interrompere un pubblico servizio significa commettere il reato di cui all’art. 331 c.p., rubricato “Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità”:
“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.
La norma non solo tutela il buon andamento della P.A., ma anche il diritto collettivo al regolare svolgimento del servizio da una condotta che necessariamente ne sospenda o interrompa la regolarità.
Il regolare svolgimento di un pubblico servizio rischia la pena della reclusione da un minimo di 6 mesi al massimo di 1 anno e la multa non inferiore a 516 €