E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216, di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in attuazione della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 211.
Le principali novità della riforma fiscale sono le seguenti:
- modifica delle aliquote relative agli scaglioni di reddito per il calcolo dell’IRPEF;
- revisione della disciplina in tema di detrazioni fiscali;
- agevolazioni fiscali per nuove assunzioni.
Vediamo in dettaglio cosa prevede la riforma.
Modifica delle aliquote per il calcolo dell’IRPEF
All’art. 1 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216 sono modificate le aliquote relative agli scaglioni di reddito per il calcolo dell’IRPEF, in riforma dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è infatti calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Si ricorda che, nella precedente formulazione, gli scaglioni erano i seguenti:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
In sostanza, è stata innalzata la soglia (da 15.000 a 28.000 euro) per l’applicazione dell’aliquota del 23 %.
Resta invariata la soglia per l’applicazione del 43 per cento.
Revisione della disciplina in tema di detrazioni fiscali
All’art. 2 del Decreto è stabilita una revisione della disciplina delle detrazioni fiscali.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, viene diminuito di un importo pari a euro 260 in relazione ai seguenti oneri (art. 2):
“a) gli oneri la cui detraibilità e' fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Il reddito complessivo viene calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Agevolazioni fiscali per nuove assunzioni
All’ 4 del Decreto è stabilito che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale.
L'agevolazione in questione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
L'incremento occupazionale, inoltre, deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’agevolazione potrà giungere al 30% qualora l’assunzione sia effettuata nei confronti di una delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.