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29 Luglio 2023
11:00

Provvedimenti riguardo ai figli (art. 155 del Codice civile)

L'art. 155 del Codice civile rinvia alle disposizioni del Capo II del Titolo IX in materia di provvedimenti riguardo ai figli. Le norme di cui all'art. 337 bis e ss. del Codice civile accordano preferenza all'affidamento condiviso del figlio, in omaggio al principio della "bigenitorialità". Qualora, tuttavia, uno dei due coniugi si mostri inadeguato, il giudice deciderà per l'affidamento esclusivo a favore del genitore che si dimostri in grado di garantire al meglio l'interesse del minore.

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Provvedimenti riguardo ai figli (art. 155 del Codice civile)
Avvocato
figli

La norma di cui all’art. 155 del Codice civile reca una disciplina in tema di provvedimenti riguardo ai figli.

L’art. 155 c.c. così dispone:

"Art. 155. 

 In caso di  separazione,  riguardo  ai  figli,  si  applicano  le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX".

Spiegazione dell’art. 155 del Codice civile.

L’art. 155 c.c. effettua un rinvio al Capo II del titolo IX del Codice civile.

Nel capo II del titolo IX sono contenuti gli articoli che vanno dal 337 ter al 337 septies c.c.

L’affidamento condiviso (art. 337-ter del Codice civile)

Il primo articolo del Capo II del Titolo IX è il 337 ter.

In questo articolo è sancito il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Il figlio minore ha inoltre diritto di “ricevere cura, educazioneistruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi  e  di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Proprio per assicurare i diritti del minore, il giudice adotta i provvedimenti necessari con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.

L’articolo 337 ter pone dunque una preferenza per l’affido condiviso.

Infatti è disposto che il giudice valuta prioritariamente  la possibilità che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati.

Inoltre il giudice “determina i tempi e le modalità della loro presenza  presso  ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui  ciascuno  di essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori,  in  particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di  mediazione  familiare”.

Tale disposizione va confrontata con le recenti novità in tema di piano genitoriale.

Con la recente Riforma Cartabia, (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) infatti, è stato introdotto il dovere per i coniugi che intraprendono una causa per separarsi giudizialmente, di redigere di comune accordo un piano genitoriale ove indicare le attività del minore, anche extrascolastiche e le sue frequentazioni abituali.

Qualora non sia possibile affidare il minore ai genitori, il giudice dispone l'affidamento familiare.

Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 25 aprile 2023, n. 122 ha chiarito sul punto che la nuova disciplina è improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. "bigenitorialità", cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori.

In tal senso, l'affidamento condiviso costituisce, dunque, la regola generale mentre l’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione.

L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere fondata su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 5 luglio 2022, n. 21312 ha stabilito che l’affidamento condiviso è il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo a escluderlo.

Qualora il grado di conflittualità tra i genitori sia di entità tale da pregiudicare il benessere del minore, in quel caso allora si dovrà propendere per l’affidamento esclusivo.

L’affidamento esclusivo (art. 337-quater del Codice civile)

Abbiamo visto che la legge attribuisce preferenza all’affidamento condiviso, per permettere al minore di sviluppare un sano rapporto con entrambi i genitori.

Vi possono essere casi, tuttavia, rispetto ai quali appaia necessario assumere decisioni di segno differente.

Questo può verificarsi, ad esempio, quando uno dei due genitori non agisce nell’interesse del minore.

In queste ipotesi il giudice può disporre che l’affidamento sia esclusivo, a favore del genitore che risulta in grado di prendersi cura del minore nel migliore dei modi.

Ai sensi dell’art. 337 quater del Codice civile è infatti stabilito che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.

Allo stesso modo, ciascuno  dei  genitori  può,  in  qualsiasi   momento,  chiedere l'affidamento esclusivo.

Il genitore cui sono affidati  i  figli  in  via  esclusiva ha  l'esercizio  esclusivo  della responsabilità genitoriale.

Il genitore che ha l’affidamento esclusivo è dunque tenuto ad attenersi alle condizioni stabilite dal giudice. Nonostante ciò, le decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  sono adottate da entrambi i genitori (art. 337 quater del Codice civile).

Il genitore cui  i  figli  non  sono affidati mantiene comunque il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora pensi che l’altro coniugi abbia assunto decisioni contrarie all’interesse del minore (art. 337 quater del Codice civile).

I genitori hanno inoltre diritto di chiedere in ogni tempo  la  revisione delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli (art. 337 quinquies c.c.).

Il  godimento  della  casa  familiare, ex art. 337-sexies del Codice civile, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti nella  casa  familiare  o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (art. 337 sexies del Codice civile).

E’ molto interessante analizzare la casistica in tema di affidamento esclusivo, in quanto questo genere di analisi permette di comprendere in quali ipotesi il minore, in concreto, deve essere affidato soltanto a uno dei genitori.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 20 gennaio 2023, n. 205 ha stabilito che nell’ipotesi in cui un affidamento condiviso esponga il minore a un pregiudizio, essendo il genitore di fatto assente, sono sussistenti i presupposti per un affido esclusivo.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato concreti indici di inadeguatezza genitoriale del padre, il quale aveva trascurato la relazione con la figlia, e non aveva nemmeno provveduto al suo mantenimento, ma soprattutto non si era reso reperibile, nascondendo il suo nuovo indirizzo.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 aprile 2023, n. 780, ha chiarito che nell’ipotesi in cui la gravità del comportamento assunto da un genitore anche in presenza del figlio minore, nel corso della vita matrimoniale, unita all'assenza di rapporti con lo stesso devono essere valutati come sintomatici di una totale carenza genitoriale. In questo caso deve essere dichiarata la decadenza dall'esercizio della responsabilità sul minore e il conseguente affidamento esclusivo del bambino all’altro genitore che dimostri di accudire e sostenere adeguatamente il figlio.

Il Tribunale di Verona, con decreto del 24 aprile 2023, n. 2726 ha stabilito che in ipotesi di un procedimento penale instaurato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi familiari a carico del padre, sebbene archiviato, vi possa essere affidamento esclusivo a favore della madre.

Nel caso di specie il Tribunale di Verona ha ritenuto che le condotte tenute dal padre della minore, comprovate anche dal provvedimento restrittivo emesso dall'autorità di polizia, non fossero idonee a fondare un giudizio di piena idoneità genitoriale.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 aprile 2022 ha stabilito che l'affidamento a uno solo dei genitori può essere disposto quando l'affidamento all'altro è contrario all'interesse del minore, da accertare in concreto caso per caso.

Nel caso di specie è stato infatti deciso l’affidamento esclusivo a favore della madre, in quanto il padre considerava la bambina come una "gratificazione narcisistica" inserita in un desiderio di confronto con la madre. Il padre recitava spesso la parte della vittima, e dall'altro lato utilizzava la minore, di soli otto anni, come arma di ricatto.

Assegno periodico ai figli maggiorenni: quando è dovuto?

Abbiamo visto che i genitori sono tenuti a mantenere i figli minori anche dopo la separazione, lo stesso discorso vale per i figli maggiorenni i quali siano affetti da gravi patologie.

Quanto ai figli maggiorenni, la valutazione è più complessa.

In linea generale i genitori continuano a essere tenuti a versare ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente un assegno periodico, ma bisogna fare un’attenta valutazione riguardo all’età dei figli e alla concreta situazione di questi ultimi.

Art. 337 septies è disposto che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore  dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di  un assegno periodico.

Tale assegno,  salvo  diversa  determinazione  del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Vale la pena vagliare la casistica giurisprudenziale per comprendere in concreto quando l’assegno debba essere versato effettivamente ai figli maggiorenni.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2021, n. 2020 ha respinto il motivo di ricorso del padre che aveva domandato la riduzione dell’assegno divorzile, affermando che un assegno troppo elevato potesse nuocere all’interesse morale dei figli.

La Cassazione ha infatti stabilito che l'interesse morale è un canone che resta estraneo alla previsione di cui all'art. 337 ter, comma 4, c.c., tenuto conto che l'assegno di mantenimento serve ad assicurare, non solo la cura, l'educazione e l'istruzione ma anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del figlio.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 24 febbraio 2023, n. 557 ha stabilito che una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, può al massimo sussistere un obbligo alimentare nei confronti dei figli maggiorenni, laddove la sopravvenienza di circostanze ulteriori determinino l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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