Il reato di procurato allarme (art. 658 c.p.) intende punire chi, annunciando un disastro o un pericolo inesistente, metta in moto inutilmente e pericolosamente l’allarme sociale e gli sforzi della Pubblica Autorità.
Fingere di aver appiccato un incendio oppure aver posizionato una bomba, ma anche diffondere false notizie di contagi di una malattia, con il risultato di allertare le Forze dell’Ordine e seminare il panico è un reato.
Vediamo l’art. 658 c.p., quando si può parlare di procurato allarme e cosa si rischia.
Il reato di procurato allarme presso l’Autorità: l’art. 658 c.p.
Il reato di procurato allarme presso l’Autorità è disciplinato all’articolo 658 del Codice Penale, rientrando così tra le cd. contravvenzioni di polizia previste dal legislatore:
“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516”.
Si tratta di un reato avente natura contravvenzionale e che, quindi, rispetto agli altri tipi di illeciti penalmente rilevanti, si connota di una minore gravità.
Il legislatore ha inteso tutelare il corretto impiego delle risorse e delle forze della Pubblica Autorità e che potrebbero invece andare infruttuosamente dispersi a causa del falso pericolo diramato.
La comunicazione del finto disastro può essere trasmessa:
- all’Autorità;
- a Enti che esercitano un pubblico servizio;
- oppure persone che esercitano un pubblico servizio.
Il procurato allarme è un reato punibile sia a titolo di dolo, sia di colpa.
Vediamo adesso quali sono gli elementi costitutivi del reato.
Cosa si intende per procurato allarme e quando si configura il reato
Con procurato allarme si intende far riferimento a tutte quelle situazioni e compimenti di atti che mettano in allarme le autorità e che per questo facciano scattare le procedure di emergenze, senza tuttavia che vi sia una reale e concreta esigenza di pericolo, disastro o infortunio imminente.
Ai fini della sussistenza del procurato allarme presso l’Autorità è bastevole già solo la comunicazione che annuncia un pericolo, un disastro o un infortunio inesistente.
Non rileva che la stessa sia capace effettivamente di suscitare l’impulso delle Forze dell’Ordine, poichè è configurabile per la sua idoneità a cagionare un allarme sociale.
Inoltre, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass. sez. I, 12 giugno 2018, n. 26897) il reato “è configurabile anche nel caso in cui l'infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito, dovendo equipararsi all'infortunio "inesistente"”.
La ragione sottesa alla formulazione della contravvenzione va ravvisata nell'interesse dello Stato all'ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l'Autorità dalle ordinarie incombenze.
Esempi di procurato allarme
Per capire più facilmente il reato di procurato allarme presso l’Autorità, ecco alcuni esempi.
Tizio, camuffando la voce, decide di fare uno scherzo telefonico ai Carabinieri inventando di aver posizionato un ordigno esplosivo nella metropolitana della città di X.
Mevia contatta l'Ospedale della città X annunciando di aver sfregiato Caio, seppur ciò non sia mai avvenuto.
Cosa si rischia per procurato allarme: la pena
Procurare fittiziamente allarme sociale e allertando l’Autorità è una contravvenzione descritta all’art. 658 c.p.
Chi commette procurato allarme rischia l’arresto fino a 6 mesi oppure l’ammenda da 10 a 516 euro.
Reato di procurato allarme: procedibilità
Il reato di procurato allarme è una contravvenzione e, in quanto tale, la procedibilità è soltanto d'ufficio.
Il reato di procurato allarme è stato depenalizzato?
No, il reato di procurato allarme all’Autorità non è stato depenalizzato ma appartiene alla categoria delle contravvenzioni, ovvero gli illeciti penalmente rilevanti cui il legislatore riconosce una minore gravità.
La differenza tra procurato allarme e simulazione di reato
Il reato di simulazione di reato può per certi versi assomigliare a quanto descritto nel caso del procurato, sebbene con delle notevoli differenze.
La simulazione di reato è disciplinata all’art. 367 c.p. e intende punire chi con denuncia, querela, richiesta o istanza, si rivolga all’Autorità giudiziaria e riferisca falsamente un reato o ne simuli le tracce, così da iniziare un procedimento penale.
Perchè, quindi, si possa ritenere integrato il reato di cui all’art. 367 c.p. è necessario che il reato comunicato falsamente all’Autorità sia fittizio e che sia idoneo ad attivare un procedimento penale per accertare le circostanze.
Ciò a differenza invece del procurato allarme, che non ha a oggetto alcun reato ma un pericolo fintamente paventato.
Inoltre, mentre nel caso della simulazione di reato ci troviamo innanzi a un illecito penale punito con la reclusione da 1 a 3 anni, nel caso del procurato allarme si tratta di una contravvenzione.