La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in tema di procura congiunta e compensi professionali, con riferimento al ricorso proposto da un avvocato che reclamava il pagamento del proprio onorario nei confronti di un Comune.
Il fatto
L’Avvocato Tizio ingiungeva al pagamento di oltre 37mila euro nei confronti del Comune di Ascoli Piceno a titolo di onorario professionale esercitato congiuntamente con un collega e al quale l’amministrazione, avevo conferito il mandato, riconosceva la facoltà di avvalersi della collaborazione di un altro legale del proprio studio.
Avverso tale ingiunzione, il Comune proponeva opposizione adducendo di aver conferito l’incarico professionale unicamente al collega e non anche all’Avvocato Tizio, ricorrente.
In primo e in secondo grado l’opposizione veniva accolta sull’assunto del fatto che il Comune di Ascoli Piceno avesse conferito il mandato solo a uno tra i due avvocati difensori, rimettendo la facoltà all’altro di avvalersi dell’assistenza del collega.
Sulla scorta di ciò, la fattispecie andava a inquadrarsi nell’ambito dell’art. 1717 c.c. dal momento che il mandante aveva chiesto l’autorizzazione all’essere sostituito nell’incarico, andando così ad avvicendarsi nel mandato sia il primo che il secondo avvocato.
Secondo l’Avvocato Tizio, ricorrente,è ininfluente “il richiamo all’art. 1717 c.c., applicabile al contratto di mandato, mentre il contratto d’opera professionale sarebbe disciplinato dall’art. 2230 c.c.”, al punto tale che la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona in forma scritta l’accordo contrattuale di rappresentanza in sede giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, con ordinanza n. 7953/2024, ha ritenuto la tesi del ricorrente infondata.
“Si ritiene infatti consolidato in giurisprudenza – secondo gli Ermellini – il principio secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il quale viene conferito l’incarico al professionista. Occorre, pertanto, distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura”.
Il cliente del professionista non è necessariamente colui nei cui confronti viene eseguita la prestazione intellettuale, ma piuttosto colui che ha conferito l’incarico al professionista e, stipulando il relativo contratto, è tenuto al pagamento dell’onorario.
Per questa ragione, la Corte d’Appello aveva accertato il conferimento del mandato al primo avvocato con la facoltà di avvalersi a un collega del proprio studio e sussisteva quindi la prova dell’assenza del contratto di patrocinio tra il Comune e questi.
La Suprema Corte provvedeva in conclusione a rigettare il ricorso perchè, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura da parte del Sindaco , il contratto di patrocinio è stato concluso con un altro professionista e il conferimento è limitato alla sola rappresentanza processuale.